Il silenzio che pesa: il Tar richiama il Comune al dovere
La VI Sezione del TAR Campania condanna il Comune di Forio per non aver risposto alla richiesta di annullamento in autotutela di un permesso di costruire in sanatoria. Al centro del caso, un vicino che denuncia presunti abusi edilizi in area vincolata e un’amministrazione rimasta muta

Il procedimento di cui ci occupiamo in questa nasce da una vicenda apparentemente circoscritta: un cittadino di Forio, Luigi Di Maio, vede realizzare accanto alla propria proprietà nuovi volumi edilizi in zona paesaggisticamente vincolata. Interventi che, a suo dire, non solo avrebbero beneficiato di un permesso in sanatoria ottenuto grazie a “circostanze non dichiarate ovvero falsamente dichiarate”, ma sarebbero anche accompagnati da ulteriori opere totalmente prive di titolo. È da questa preoccupazione che, il 7 giugno 2024, parte un’istanza rivolta al Comune. L’obiettivo è chiaro: ottenere l’attivazione dei poteri di vigilanza e controllo e l’annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 66/2023 e dell’autorizzazione paesaggistica del 2023 rilasciati al vicino. La richiesta è puntuale, motivata, ricca di riferimenti normativi e fatti. Ma dall’amministrazione non arriva risposta. E proprio questo silenzio diventa, un anno dopo, il cuore della sentenza del TAR Campania. Nelle prime pagine della decisione emerge subito la linea seguita dalla Sezione VI. Il Collegio ribadisce che il proprietario confinante è titolare di un concreto interesse legittimo alla repressione degli abusi edilizi limitrofi. Un principio tutt’altro che nuovo, ma che il TAR rimarca con fermezza: “Sussiste l’obbligo dell’amministrazione comunale di provvedere sull’istanza di verifica e repressione di abusi edilizi realizzati sul terreno confinante… onde egli è titolare di una posizione di interesse legittimo all’esercizio dei poteri di vigilanza”.
Entro sessanta giorni il Comune dovrà pronunciarsi. Se non lo farà, la responsabilità passerà automaticamente nelle mani di un commissario ad acta: il dirigente della Direzione Pianificazione territoriale metropolitana della Città Metropolitana
La giurisprudenza richiamata è ampia e costante: dal 2016 al 2022, più sentenze della stessa Sezione napoletana ribadiscono la medesima linea. Non si tratta di un’opinione isolata, ma di un vero e proprio orientamento consolidato. Il Comune, a dire il vero, un passo lo aveva compiuto. Con una nota del novembre 2024, aveva comunicato al contro interessato l’avvio del procedimento di autotutela. Un atto formale, necessario, ma solo l’avvio di un’istruttoria. Dopo di ciò, però, nulla. Il TAR lo evidenzia con parole nette: “Il Comune intimato non ha ancora dato risposta con provvedimento espresso alla circostanziata diffida del ricorrente… in violazione dell’obbligo di provvedere”. E ancora: “La mancata emanazione di un provvedimento espresso frustra il soddisfacimento dell’interesse pretensivo azionato”. Il giudice parla di un principio fondamentale dell’amministrazione moderna: il dovere di concludere il procedimento. C’è un passaggio della sentenza che spicca per forza narrativa e che sembra scritto per essere scolpito nei manuali: “L’interesse afferisce all’ottenimento di una formale manifestazione di volontà della Amministrazione, quale che ne sia il contenuto e la natura, in ossequio all’obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento”. Il giudice richiama il dovere della pubblica amministrazione di essere chiara, di parlare, di prendere posizione. Non importa se per accogliere l’istanza, o per respingerla: ciò che conta è non lasciare il cittadino sospeso. Il silenzio, infatti, è la negazione stessa dell’azione amministrativa e della trasparenza.
La decisione del TAR non si limita a richiamare l’ente ai suoi compiti: stabilisce tempi, modalità e conseguenze. Entro sessanta giorni il Comune dovrà pronunciarsi. Se non lo farà, la responsabilità passerà automaticamente nelle mani di un commissario ad acta: il dirigente della Direzione Pianificazione territoriale metropolitana della Città Metropolitana di Napoli. Una figura esterna, dotata del potere di sostituirsi al Comune nell’adozione del provvedimento. Un segnale forte: quando l’inerzia è ingiustificata, l’ordinamento ha strumenti per spezzarla. La sentenza non entra nel merito della legittimità della sanatoria contestata: non è quello il suo compito. Ma dice qualcosa di altrettanto importante: i Comuni non possono ignorare le richieste dei cittadini su possibili abusi edilizi.






