Il TAR blocca l’ordinanza di demolizione
Succede a Forio, il Tribunale Amministrativo Regionale dichiara improcedibile il ricorso presentato da un cittadino: presentata un’istanza di sanatoria che sospende l’efficacia dell’ordine di abbattimento

Una nuova pagina nella complessa vicenda dell’edilizia isolana si è chiusa con la sentenza del TAR Campania (Sezione Sesta), depositata nei giorni scorsi con cui i giudici amministrativi hanno dichiarato improcedibile il ricorso presentato da Giuseppe Iacono, cittadino foriano, contro l’ordinanza di demolizione n. 178 del 25 ottobre 2021, emessa dal Comune di Forio per presunti abusi edilizi. Secondo quanto emerso dagli atti, Iacono era stato destinatario di un provvedimento repressivo con cui il Comune gli intimava di rimuovere diversi manufatti realizzati in un’area di sua proprietà: una grotta in muratura, un muro di contenimento in pietrame locale, un barbecue, e due rampe carrabili costruite per collegare diversi terrazzamenti agricoli. L’ente locale sosteneva che tali opere fossero prive di titolo edilizio e paesaggistico, e quindi da considerarsi abusive. Il cittadino, tuttavia, si è rivolto al TAR, sostenendo che i manufatti erano anteriori al 1967 e dunque esenti da autorizzazioni, oltre ad essere meri interventi di manutenzione straordinaria, senza impatto urbanistico.
Ma all’improvviso ecco il colpo di scena: in prossimità dell’udienza, Iacono ha presentato un’istanza di sanatoria al Comune di Forio, invocando l’art. 36-bis del Testo Unico Edilizia (d.P.R. 380/2001), recentemente modificato dal decreto legge 69/2024. La richiesta mira a ottenere la regolarizzazione urbanistica e paesaggistica delle opere contestate. Secondo una giurisprudenza ormai consolidata – richiamata anche nella sentenza – la presentazione dell’istanza di sanatoria in corso di giudizio rende inefficace l’ordinanza di demolizione, poiché l’amministrazione è tenuta a valutare l’ammissibilità della regolarizzazione prima di poter agire in via repressiva. Il collegio giudicante, presieduto dal dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli, con relatore la dott.ssa Elena Garbari, ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso per “sopravvenuto difetto di interesse”. In sostanza, non ha più senso proseguire nel giudizio sull’ordinanza di demolizione, dal momento che essa ha perso efficacia proprio per effetto della sanatoria in itinere. “L’ordinanza ha perduto efficacia per effetto della presentazione da parte del ricorrente dell’istanza di accertamento di conformità e autorizzazione paesaggistica in sanatoria”, scrive il TAR. “L’accoglimento di tale istanza legittimerebbe le opere e renderebbe inapplicabile la sanzione demolitoria; in caso di rigetto, il Comune dovrà invece adottare un nuovo provvedimento”. Poiché il Comune di Forio non si è costituito in giudizio, il TAR ha disposto nessuna condanna alle spese, lasciando ogni parte al proprio carico. La vicenda giudiziaria si chiude, ma quella amministrativa resta aperta: spetterà ora al Comune di Forio valutare la sanatoria presentata da Iacono. In caso di rigetto, quest’ultimo potrà avviare un nuovo contenzioso. Se invece l’istanza verrà accolta, le opere resteranno in sito, entrando a pieno titolo nella legittimità urbanistica del territorio.
se è abusiva e in violazione delle norme in materia urbanistica e paesaggistica deve essere sempre demolita senza se e senza ma; ma che giudici abbiamo!