Il Tar conferma lo stop al Pagoda Lifestyle Hotel
I giudici della VI Sezione hanno respinto le istanze della Tourist Italia srl, società che gestisce la struttura ricettiva, confermando così la legittimità dei provvedimenti con cui il Comune di Ischia ha disposto l’inibizione dell’attività alberghiera e l’annullamento in autotutela della SCIA di agibilità. La parte ricorrente aveva impugnato non solo i provvedimenti inibitori, ma anche i dinieghi di accesso agli atti relativi al sopralluogo e alla relazione tecnica

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha respinto le istanze proposte dalla Tourist Italia S.r.l., società che gestisce il Pagoda Lifestyle Hotel, confermando così la legittimità dei provvedimenti con cui il Comune di Ischia ha disposto l’inibizione dell’attività alberghiera e l’annullamento in autotutela della SCIA di agibilità. Una sentenza che cristallizza una vicenda complessa, tra sopralluoghi tecnici, concessioni demaniali decadute, e un procedimento penale tuttora in corso che manifesta come la vicenda sia decisamente ben lungi dal concludersi. L’azione dell’Amministrazione comunale prende le mosse da un sopralluogo effettuato dai tecnici dell’ente di via Iasolino il 23 settembre 2024, i cui esiti – mai comunicati integralmente alla ricorrente – sono stati trasfusi in un rapporto tecnico protocollato il 31 ottobre 2024. A seguito di tali accertamenti, il Comune ha emesso vari provvedimenti tra cui: il rigetto e l’archiviazione delle SCIA presentate per l’esercizio dell’attività ricettiva, bar e ristorante; l’annullamento in autotutela della SCIA di agibilità; l’intimazione alla demolizione di alcune opere ritenute abusive; la decadenza della concessione demaniale marittima n. 61/2010 e successive proroghe. Secondo il Comune, tali provvedimenti trovano fondamento “negli esiti dell’accertamento tecnico eseguito in data 23.9.2024 e nel successivo provvedimento di inibizione della segnalazione certificata di agibilità”.
La Tourist Italia S.r.l. , società che gestisce la struttura ricettiva e che fa capo all’imprenditrice Gianna Mazzarella, ha reagito presentando due distinti ricorsi amministrativi, successivamente riuniti, impugnando non solo i provvedimenti inibitori, ma anche i dinieghi di accesso agli atti relativi al sopralluogo e alla relazione tecnica. La società ha lamentato la “violazione del diritto di difesa”, ritenendo di non aver potuto conoscere gli elementi oggettivi posti a fondamento dei provvedimenti comunali. L’accesso agli atti veniva chiesto ai sensi dell’art. 116, comma 2, del Codice del processo amministrativo. Tuttavia, il TAR ha dato ragione al Comune, che ha giustificato il diniego d’accesso sulla base del fatto che i documenti richiesti rientrano in un’attività d’indagine penale ancora in corso. In particolare, il sopralluogo sarebbe stato eseguito “su richiesta di intervento dell’ufficio tecnico da parte della Polizia Giudiziaria (Capitaneria di Porto), nell’ambito del procedimento penale n. 304696/2024”. Ecco perché gli atti non possono e non devono assolutamente essere consegnati alla controparte. Con l’ordinanza n. 677/2025, il TAR ha respinto le istanze cautelari e le richieste d’accesso, ritenendo infondate le doglianze della ricorrente. Nel motivare la loro decisione così si sono espressi i giudici della VI Sezione (presidente Santino Scudeller, consigliere Angela Fontana, primo referendario ed estensore Mara Spatuzzi: “Si ritiene di prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune, in quanto le istanze di accesso ex art. 116 comma 2 c.p.a. sono da ritenersi infondate, legittimo appalesandosi il diniego opposto dal Comune, stante la segretezza che avvince e copre la relazione tecnica in questione”. Richiamando l’art. 329 del codice di procedura penale, il Collegio giudicante ha evidenziato tra l’altro come “gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria […] sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari”. Nel caso di specie, la sentenza è esplicita e nella stessa viene anche specifico che “la documentazione di cui si chiede l’accesso costituisce il compendio di una attività di indagine espressamente commessa dall’Ufficio Circondariale marittimo, nelle funzioni di polizia giudiziaria, all’ufficio tecnico comunale”. Anche la Capitaneria di Porto ha confermato in giudizio la natura investigativa degli accertamenti, precisando che “gli accertamenti condotti – e svolti congiuntamente al personale dell’Ufficio Tecnico del Comune di Ischia – non hanno dato origine ad alcun provvedimento amministrativo da parte dell’Ufficio Circondariale Marittimo, ma sono stati riferiti compiutamente all’Autorità Giudiziaria competente”.
La sentenza ha evidenziato come gli atti di indagine siano da intendersi riservati e temporaneamente coperti dal segreto
Con questa decisione, il TAR consolida la posizione dell’Amministrazione isolana, ritenendo legittimi i provvedimenti che hanno portato alla sospensione dell’attività del Pagoda Lifestyle Hotel. Sebbene la sentenza riguardi le sole istanze di accesso agli atti, essa incide pesantemente sul quadro generale, rafforzando l’impianto difensivo del Comune e riconoscendo la fondatezza dell’intervento amministrativo in una cornice di accertamenti penali ancora pendenti. Il collegio, ha concluso disponendo: “spese della presente fase compensate”, riconoscendo le “peculiari connotazioni della controversia”. Resta ora da vedere se la Tourist Italia S.r.l. sceglierà di proseguire con ulteriori azioni in sede giurisdizionale ordinaria o amministrativa, anche per tentare un eventuale ripristino dell’agibilità e della concessione demaniale. Nel frattempo, l’attività alberghiera del Pagoda resta formalmente sospesa, in attesa che la vicenda amministrativa e penale arrivi a una definitiva conclusione.