Il Tar “minaccia” il sito di stoccaggio

La V Sezione ha emesso un’ordinanza a seguito del ricorso proposto da chi chiede l’annullamento dei provvedimenti che hanno portato a destinare l’area del Casale a Forio per ospitare i fanghi della frana del 26 novembre. Chiesta l’istruttoria preliminare che però mancherebbe agli atti: e questo potrebbe causare il k.o. dell’ente di via Genovino

Nubi fosche potrebbero addensarsi a breve sul sito di stoccaggio ubicato a Forio in località Casale e che ospita i fanghi raccolti a seguito della frana che ha sconvolto Casamicciola il 26 novembre dello scorso anno. Lo si evince da un’ordinanza del Tar Campania – firmata dal presidente della V Sezione, Maria Abruzzese, sul ricorso proposto da Maria Di Lustro e Alessandro Polito (difesi dall’avvocato Nicola Ucciero) contro il Comune di Forio rappresentato dall’avvocato Alessandro Barbieri e Regione Campania ed Arpa, che invece non si sono costituiti in giudizio.

Un ricorso nel quale, giova ricordarlo, si chiede l’annullamento “dell’ordinanza del Sindaco di Forio n. 199 del 13.12.2022, successivamente notificata, con la quale il Comune ha ordinato l’immediata occupazione in uso ed in via temporanea, per un primo periodo di mesi 3 (tre) salvo proroga, tra gli altri, dell’immobile di cui al foglio 13, p.lla 748, di proprietà della ricorrente, da adibire ad area di stoccaggio di detriti, terreno, ramaglie, legname e quant’altro derivante dalle colate detritiche del 26 e 27 novembre 2022; per quanto di interesse, del verbale A.R.P.A.C. prot. 45282 del 12.12.2022, mai notificato e solamente citato nell’Ordinanza n. 199/2022, nella parte in cui individua per il terreno della ricorrente l’utilizzo come deposito di stoccaggio dei detriti; per quanto di interesse, del verbale di accertamento dello stato di consistenza e processo verbale di immissione nel possesso del 15.12.2022 degli immobili oggetto dell’Ordinanza Sindacale n. 199/2022 a firma dell’Ing. Luca De Girolamo; di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente”.

Ma dove potrebbe sorgere il problema per l’ente di via Genovino? Proprio dalla “sostanza” della predetta ordinanza dove i giudici a un certo punto fanno le loro richieste prima di sentenziare sulla delicata e complessa questione. E lo fanno scrivendo testualmente: “Ritenuto necessario, al fine del decidere, che l’Amministrazione depositi in giudizio copia degli atti impugnati (come in epigrafe individuati), di quelli in essi richiamati e di ogni altro atto preordinato ovvero relativo all’istruttoria preliminare all’emanazione degli stessi, come esemplificativamente indicato in ricorso; Considerato che al predetto adempimento l’Amministrazione (Comune di Forio, in persona del Sindaco pro tempore, Autorità emanante) dovrà provvedere entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza…”. Una richiesta, questa, che potrebbe far saltare il banco e portare all’accoglimento del ricorso perché secondo alcune indiscrezioni che sarebbero decisamente fondato l’iter che è stato portato avanti per l’apertura del sito di stoccaggio non ha visto alcuna istruttoria preliminare. Da qui il sospetto che l’iniziativa giudiziaria di chi si ha chiesto l’annullamento di una serie di atti potrebbe avere l’effetto sperato, col Comune che potrebbe così soccombere. Una eventualità che ovviamente in molti non si augurano ma che allo stato appare decisamente verosimile.

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