CRONACA

IMU imprese turistiche, credito del 50% del saldo 2021 nel decreto Energia

Tra i requisiti per le aziende del settore: gli immobili devono appartenere alla categoria catastale D2 e i soggetti devono aver subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto al 2019

Buone notizie anche per gli albergatori isolani nel decreto energia. La norma, approvata dal Consiglio dei Ministri, prevede un credito del 50 per cento dell’imposta dovuta per la seconda rata del 2021. L’agevolazione è prevista per le attività agrituristiche, le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici. Gli immobili di riferimento sono quelli che rientrano nella categoria catastale D/2, a patto che i proprietari siano anche gestori delle attività esercitate negli stessi immobili.

Tra i requisiti da rispettare c’è anche la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto al 2019. Si attende la conferma del testo che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri venerdì scorso. L’agevolazione, che consiste nel dimezzamento del saldo IMU dello scorso anno, è prevista per i seguenti soggetti: le attività agrituristiche; le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta; le imprese del comparto fieristico e congressuale; i complessi termali e i parchi tematici; i parchi acquatici e faunistici. La riduzione della metà dell’imposta municipale propria, prevista all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ovvero dalla Legge di Bilancio 2020, spetta: “…per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività recettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate…” Un ulteriore requisito da rispettare consiste nell’aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo indicato di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019. L’agevolazione per le imprese turistico-ricettive, potrà essere fruita esclusivamente in compensazione con modello F24, secondo quanto previsto nell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Tale compensazione è permessa a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, che è in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. L’importo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è escluso anche dal calcolo della produzione netta ai fini dell’IRAP. Per quanto riguarda le risorse economiche messe a disposizione, per il 2022 gli oneri sono stati valutati nell’ammontare di 15,6 milioni di euro. Stando a quanto previsto nella bozza del testo precedente all’approvazione del decreto, a tali oneri: “si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.” Anche in questo caso le somme messe a disposizione dalla misura in questione dovranno essere confermate nel testo definitivo del decreto, che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

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