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Inciampa in una buca a via De Luca, nessun risarcimento

DI FRANCESCO FERRANDINO

ISCHIA. Anche stavolta il Comune di Ischia è uscito vincitore dall’ennesima controversia legale che lo opponeva a una cittadina che aveva chiesto un salatissimo risarcimento per danni. L’ente di via Iasolino da anni ha adottato la linea della “resistenza attiva” nel contrastare le pretese che una volta invece venivano passivamente soddisfatte, con il prevedibile danno per le casse comunali. Ma la “pacchia” è da tempo finita. Nel dettaglio, stavolta si tratta di lesioni riportate nell’estate dell’ormai lontano 2009 nei pressi del bar Minicucci in via De Luca, a seguito di una caduta. La signora che ha citato il Comune in Tribunale affermava di essere inciampata in una buca nel manto stradale non segnalata, e non visibile, perché coperta da carte ed rifiuti. Soccorsa presso il Presidio ospedaliero di Ischia, le veniva diagnosticata una “tumefazione della regione omerale destra, dolore e impotenza funzionale braccio destro”. In sostanza, la pretesa risarcitoria era pari a ben 113mila euro, ma il Comune costituitosi in giudizio chiese il rigetto della domanda. E in primo grado, dopo le prove prodotte in dibattimento, compresa la consulenza tecnica d’ufficio del medico legale, il Tribunale rigettò la domanda ritenendo non provata né nei presupposti né nelle dimensioni. Un verdetto che tuttavia non andò giù alla signora, che propose appello contro la sentenza, contestandola con svariate motivazioni: “violazione e falsa applicazione dell’articolo 2051 c.c.”, “violazione dell’art. 116 c.p.c. e 196 c.p.c. per mancata rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio dopo la dichiarazione di nullità della stessa”, “erronea dichiarazione di mancato raggiungimento della prova della legittimazione passiva del Comune di Ischia, “erronea valutazione delle prove testimoniali ai fini dell’accoglimento della domanda”, “antigiuridicità e inopportunità dell’ammontare delle spese di lite” e infine “omessa restituzione delle spese di lite”. Ciononostante, l’Ottava Sezione civile della Corte di Appello di Napoli ha ritenuto l’appello infondato, e ha confermato la sentenza impugnata. In sostanza, mancano le prove del fatto e secondo i giudici è pressoché inesistente la documentazione medica volta a dimostrare il danno, che si voleva rappresentato anche con postumi invalidanti del 20%. La Corte d’Appello ha rilevato una totale discordanza tra quanto era stato indicato nella citazione e quanto è emerso nel corso dell’istruttoria. Nel primo caso la presunta insidia era stata descritta come una buca ricoperta da “carte e rifiuti vari”, nel dibattimento è invece emerso un contesto diverso: infatti, i due testimoni avevano dichiarato, contraddicendosi tra loro, che la buca era ricoperta da altro materiale, come aveva detto lo stesso figlio della signora (il quale aveva indicato la presenza di aghi di pino e di foglie) e il secondo teste, secondo cui la buca era ricoperta soltanto da aghi di pino. Le stesse fotografie prodotte, secondo i giudici di secondo grado, non individuano con esattezza la parte di marciapiede di via De Luca che avrebbe causato la caduta. Dunque, anche in appello sono stati ritenuti inattendibili i testimoni ascoltati e carente di prova la pretesa della signora. Anzi, è apparsa condivisibile la considerazione del Tribunale che ha ritenuto rilevante il comportamento dell’attrice che, in presenza di dissesti sulla superficie del marciapiede e di presunti rifiuti che occultavano la buca, avrebbe dovuto utilizzare la normale diligenza del caso, cioè evitare di porre il piede proprio sulla spazzatura (e con ciò ritenendo tale comportamento come interruttivo del nesso di causalità). La responsabilità per omessa o insufficiente manutenzione delle strade da parte dell’ente viene meno solo per caso fortuito, riconducibile non già alla cosa oggetto di custodia, ma a un elemento esterno, che può essere costituito anche dal fatto esterno o dello stesso danneggiato (come ha ribadito la Cassazione), che ha un’efficacia tale da interrompere del tutto il nesso causale tra la cosa e l’evento dannoso. Quindi, anche se l’amministrazione ha un dovere di custodia sulle strade, ad essa “fa pur sempre riscontro un dovere di cautela di chi entri in contatto con la cosa”. E se la situazione di ipotetico pericolo è superabile adottando un condotta normalmente prudente e cauta da parte dello stesso danneggiato, allora deve escludersi che il danno possa essere stato causato dalla cosa oggetto della custodia, in questo caso il marciapiede e la strada. Ecco perché i giudici hanno respinto la pretesa, visto che dall’istruttoria non sono emersi elementi “certi e univoci idonei a fondare una pronuncia di responsabilità in capo al Comune convenuto, sia sotto il profilo oggettivo del carattere insidioso della buca che del nesso causale così come prospettato nell’atto introduttivo”, e “neppure appare provata, nel suo accadimento storico, la dinamica del sinistro come allegato in atti”. Nel rigettare l’appello e confermare la sentenza impugnata, la Corte d’Appello ha inoltre condannato la signora al pagamento delle spese, liquidate in circa 4mila euro.

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