CRONACA

Contributi alle imprese terremotate, da Schilardi ok alle richieste di Castagna

Il Comune di Casamicciola aveva inviato alcune proposte di modifica all’ordinanza n.5 del 2019 alla luce dell’emergenza sanitaria da Covid19, che sono state in larga parte accolte dal Commissario alla ricostruzione

L’emergenza sanitaria non poteva non riverberarsi anche sulle misure post-sisma. E proprio su queste ultime il Comune di Casamicciola aveva inviato due note al Commissario alla ricostruzione, Carlo Schilardi, per proporre alcune modifiche dell’ordinanza commissariale n.5 del 2019, quella relativa ai “criteri, procedure e modalità di concessione e di calcolo dei contributi di cui all’art. 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, in favore delle imprese localizzate nei Comuni dell’Isola di Ischia a seguito degli eventi sismici del 21 agosto 2017 e riparto delle risorse finanziarie tra i Comuni interessati”.

La prima richiesta concerneva l’introduzione di alcune possibili modifiche all’Ordinanza in questione. Da Palazzo Armieri la risposta è arrivata dopo poche settimane, sentiti gli organi tecnici e giuridici a servizio del Commissariato. Innanzitutto, potrebbe essere accolta la richiesta di modifica del limite del contributo del 30% della riduzione del fatturato, previsto alla lettera a), comma 2 dell’art. 5 dell’ordinanza 5/2019, con innalzamento al 60% della riduzione del fatturato ai fini del calcolo del contributo stesso, tenuto conto del particolare momento critico legato all’emergenza “coronavirus”. A tale scopo è all’esame, pertanto, la modifica dell’articolo 4, comma 2 e dell’articolo 5, comma 2, lett. a dell’ordinanza n. 5/2019, prevedibilmente sostituendo le parole “nel limite massimo del 30 per cento della riduzione del fatturato” con le parole “nel limite massimo del 60 per cento della riduzione del fatturato”. Tale modifica comporterà l’emanazione di decreti integrativi di concessione del contributo in favore delle oltre cento imprese già beneficiarie, per adeguare il contributo medesimo alla nuova percentuale stabilita, secondo modalità semplificate che saranno comunicate dal Commissariato.

Tra le varie ipotesi, si pensa alla modifica del limite del contributo del 30% della riduzione del fatturato, previsto alla lettera a), comma 2 dell’art. 5 dell’ordinanza 5/2019, con innalzamento al 60% della riduzione del fatturato ai fini del calcolo del contributo stesso, tenuto conto del particolare momento critico legato all’emergenza “coronavirus”

Per quanto riguarda la richiesta di eliminare il limite di euro 50.000,00 per singola impresa richiedente il contributo di cui alla lettera b, comma 2, articolo 5 ordinanza commissariale n. 5/2019, stante il previsto innalzamento al 60% del contributo stesso, l’ipotesi non è ritenuta percorribile, tenuto conto delle risorse a disposizione e che la quasi totalità dei contributi concessi e concedibili è largamente contenuta in tale massimale risultando, quindi, priva di interesse per il tessuto imprenditoriale locale.

Infine, anche l’ipotesi di innalzamento della soglia del regime “de minimis” da euro 200.000 a euro 500.000 secondo il Commissariato non è percorribile, in quanto il regolamento UE 1407/2013 (richiamato dall’art. 36, comma 3 del DL 109/2018, sulla programmazione 2014-2020,), all’ art. 3, comma 2 stabilisce che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis”, non può superare l’importo di 200.000 euro. Il regolamento, all’articolo 5 conferma, ancora, che tale massimale è fissato a 500.000 euro solo se il cumulo avviene con aiuti concessi in base al regolamento UE 360/2012 della Commissione, e non se avviene con aiuti concessi su regolamenti diversi, come quello applicato per legge nel caso in questione.

Ads

Un’altra nota concerneva la richiesta di modifica nello specifico dell’articolo 10 comma 2, della stessa ordinanza n. 5. Su tale punto, il Commissario Schilardi ha fatto presente che la richiesta va valutata anche alla luce dello stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e dei successivi DPCM emanati per il suo superamento, in cui sono contenute misure di sostegno economico alle imprese.

Ads

Quindi, in tale ottica e per contenere la crisi economica in un territorio già fortemente destabilizzato dal sisma del 2017 e sempre nel rispetto del dettato dell’art. 36 del D.L. 109/2018, il prefetto ritiene che la proposta possa essere positivamente considerata.

Di conseguenza l’articolo 10, comma 2 dell’ordinanza commissariale n. 5, potrà essere prevedibilmente modificato nella parte di interesse, con questa nuova formulazione: “ – la seconda quota, a saldo del contributo complessivamente concesso, è erogata entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta da parte dell’impresa beneficiaria, alla quale deve essere allegata autocertificazione della medesima impresa, attestante la sussistenza dei requisiti già previsti in ordinanza; – da tale quota, in applicazione del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, viene trattenuto un importo pari al dieci per cento delle agevolazioni complessivamente concesse, che sarà erogato successivamente all’istruttoria di verifica di quanto dichiarato nell’autocertificazione”.

Articoli Correlati

0 0 voti
Article Rating
Sottoscrivi
Notificami
guest

0 Commenti
Inline Feedbacks
Visualizza tutti i commenti
Pulsante per tornare all'inizio
0
Mi piacerebbe avere i vostri pensieri, per favore commentatex