CRONACAPRIMO PIANO

(In)giustizia e’ fatta

E’ saltato lo sgombero di una madre divorziata con i suoi 3 figli da un’abitazione di Serrara Fontana, ma l’adempimento slitterà ad oggi: poi le ruspe entreranno in azione il 14 gennaio. Si demolisce un’unica casa di necessità munita tra l’altro di permesso a costruire in sanatoria con parere favorevole della Sovrintendenza

Un’agonia soltanto rinviata, ma che all’atto pratico sposta poco, anzi nulla, su quello che è il destino già segnato di un’abitazione. Una casa che rappresenta l’unico tetto sulla testa per una donna divorziata e i suoi tre figli e che sarà demolito in via Provinciale Panza-Succhivo nei prossimi giorni. Per la cronaca, le ruspe – salvo slittamenti – dovrebbero entrare in azione martedì prossimo 14 gennaio. Lo sgombero dei locali dove, lo ricordiamo, vivono quattro persone che non sapranno dove andare a dormire, è invece in programma per oggi dopo che ieri è saltato pur essendo da crono programma. Una vicenda triste, tristissima, soprattutto se si consideri che la casa in questione è coperta da permesso in sanatoria preceduto da parere espresso della Soprintendenza. Ma ormai in certi procedimenti si va avanti in una maniera oggettivamente di difficile comprensione anche in punta di diritto. Per conto del proprietario dell’abitazione, l’ex marito della donna che ora ci vive con la prole, l’avvocato Bruno Molinaro ha anche presentato un incidente di esecuzione nel quale spiega come l’ingiunzione a demolire sia un provvedimento che è da ritenersi inammissibile.

Il legale infatti scrive: “Risulta documentalmente dimostrato che, per le opere sanzionate, è stato rilasciato all’istante dal comune di Serrara Fontana, in data 6 dicembre 2020, regolare PERMESSO di COSTRUIRE in SANATORIA (n. 12/2020), in accoglimento della domanda di condono edilizio prot. n. 1621 del 27 febbraio 1995, presentata ai sensi della legge n. 724/94. Sulla pratica, la Soprintendenza ha espresso PARERE FAVOREVOLE con nota n. 18116 del 27 novembre 2019, cui ha fatto seguito il rilascio di regolare autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/04. Orbene, è fuor di dubbio che il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria determini, nella presente fase esecutiva, la revoca dell’ordine di demolizione, allorquando sussista, come nella specie, piena corrispondenza tra le opere di cui alla sentenza del 28 dicembre 2001 ed il sopravvenuto permesso di costruire in sanatoria n. 12 del 6 dicembre 2020. È stato, infatti, ripetutamente affermato in giurisprudenza che ‘il rilascio di concessione in sanatoria e, comunque, l’adozione di provvedimenti della p.a. incompatibili con l’ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna, successivamente al passaggio in giudicato della decisione medesima, incidesulla concreta eseguibilità della demolizione, determinandone la revoca’”. Poi il legale conclude in maniera inequivocabile: “La procedura esecutiva azionata è, dunque, inammissibile, stante l’evidente incompatibilità tra l’ingiunzione demolitoria, che va, pertanto, revocata, e il sopravvenuto titolo in sanatoria, legittimamente assentito. Sulla base di quanto sopra dedotto, rilevato ed eccepito, il sottoscritto difensore conclude affinchè codesto On. Tribunale, in funzione di G.E., vogliaprevia sospensione dell’esecuzione dell’ordine giudiziale di demolizione – fissare l’udienza camerale, ai sensi dell’art. 666, comma 3, c.p.p., e, all’esito,revocare l’ordine di demolizione emesso contestualmente alla sentenza del 28 dicembre 2001, in ragione della dedotta e preclusiva causa di incompatibilità sopravvenuta, con ogni altra consequenziale statuizione come per legge”. Un appello che però, purtroppo, si è rivelato vano.

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