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“Mezzo insegnante” per bimbo disabile, il Tar condanna l’IC “Anna Baldino”

I giudici amministrativi hanno accolto l’istanza dei genitori del minore disabile che adesso avrà un insegnate di sostegno per 22 ore alla settimana: questo supporto era stato inizialmente negato per carenza di personale

Una famiglia ritiene che la scuola non abbia predisposto un insegnante di sostegno per il proprio figlio per abbastanza ore e si rivolge alla giustizia amministrativa. È successo Barano dove i genitori di un bambino dell’Istituto Comprensivo si sono rivolti al Tribunale Amministrativo regionale chiedendo “il diritto della figlia minore ad usufruire di un insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, con rapporto di 1:1, per l’anno scolastico 2020/2021 e per gli anni futuri ovvero, in via meramente gradata per un orario adeguato alle patologie da cui è affetta”.

I genitori, quindi, hanno citato in giudizio il Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore. È stato chiesto, inoltre, l’annullamento previa sospensione del provvedimento dell’I.C. “Anna Baldino” con il quale il dirigente scolastico comunicava il rigetto dell’istanza di riconoscimento del docente di sostegno con rapporto 1:1 per la figlia, in condizioni di handicap con connotazioni di gravità motivato in ragione della inadeguatezza dell’organico di sostegno assegnato all’istituto scolastico resistente; dei provvedimenti con i quali l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l’Ambito Territoriale di Napoli hanno determinato l’organico di fatto dei posti di sostegno per l’anno scolastico 2020/2021, assegnando all’Istituto scolastico resistente un numero di docenti di sostengo inferiore rispetto a quelli necessario in considerazione dei minori con disabilità gravi ivi iscritti; di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo degli interessi della figlia minore. 

I ricorrenti, genitori della minore, alunna dell’I.C. “Anna Baldino” di Barano d’Ischia e riconosciuta soggetto affetto da handicap con connotazione di gravità, hanno impugnato il con il quale il dirigente scolastico comunicava il rigetto dell’istanza di riconoscimento del docente di sostegno con rapporto 1:1 per la figlia, in ragione della inadeguatezza dell’organico di sostegno assegnato all’Istituto scolastico. Chiedevano anche l’accertamento del diritto ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente l’assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla patologia della minore, e comunque per il massimo dell’orario scolastico settimanale pari a 22 ore, come da valutazione effettuata in sede di PEI. I genitori di Barano hanno evidenziato come l’Ambito Territoriale di Napoli aveva integrato l’assegnazione in deroga delle ore di sostegno all’I.C. “Anna Baldino”, da coprire con incarichi a tempo determinato in via di conferimento, al fine di consentire l’attuazione del Piano Educativo Individualizzato relativo all’anno in corso. Insistevano, quindi, per l’accoglimento del ricorso e la condanna dell’Amministrazione intimata alla refusione delle spese di lite. I genitori della piccola alunna hanno anche rilevato nel corso del giudizio come già lo scorso anno scolastico, presso la Direzione Didattica Statale di Ischia, ove la minore era precedentemente iscritta, il GLH predisponeva il Piano Educativo Individualizzato (PEI), integrato con il Profilo Dinamico Funzionale, ove venivano definiti gli interventi didattici ed educativi necessari ad assicurare l’inclusione scolastica e, conseguentemente, in considerazione della gravità della patologia, veniva attribuito il monte ore massimo per il corrispondente ciclo di studi (22 ore settimanali) da destinare alle attività di sostegno.

Le 22 ore di sostegno erano state riconosciute dall’Istituto Comprensivo ‘Baldini’, anche se l’Istituto resistente comunicava il rigetto parziale di tale istanza sulla in ragione della mancata copertura del reale fabbisogno da parte dell’Ufficio Scolastico Reginale per la Campania, essendo stato autorizzato il conferimento di sole 3 supplenze su organico di fatto in aggiunta ai 3 posti presenti nell’organico di diritto, in luogo dei 7 posti complessivi – integrati di 12 ore aggiuntive – pure richiesti. A fronte di tale ripartizione, veniva così garantito alla minore un rapporto di 1:2 di ore di sostegno rispetto alle ore curriculari, evidentemente insufficiente ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi didattici e di inclusione scolastica. I giudici della quarta sezione del Tar, quindi, hanno accolto il ricorso presentato dai genitori del minore per ciò che riguarda il fatto di “essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto 1:1, nei sensi auspicati dal Programma Educativo Individuale redatto per il corrente anno scolastico”. È stata respinta, invece, “la domanda relativa al sostegno per gli anni futuri”. Adesso, quindi, la scuola dovrà mettere a disposizione dell’alunna un insegnante di sostegno con rapporto 1:1. Qualora l’Amministrazione scolastica non ottemperi entro quindici giorni nomina Commissario ad acta il Dirigente Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio.   Inoltre i giudici del Tar hanno condannato le Amministrazioni intimate, in solido, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi1500 euro oltre alla rifusione dell’importo del contributo unificato, se versato, e agli altri accessori dovuti per legge. 

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