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Ischia, inciampa in un basolo: nessun risarcimento

ISCHIA. Nessuna insidia o trabocchetto, quindi nessun risarcimento. Il giudice Polcari ha respinto la richiesta di risarcimento danni per insidia stradale inoltrata da una cittadina che chiedeva il riconoscimento della responsabilità del Comune d’Ischia per un infortunio subìto a seguito di una caduta che sarebbe stata causata dalla “pavimentazione sconnessa” di via D’Avalos a Ischia. Nonostante una chiara testimonianza resa in favore dell’infortunata, che attestava l’effettivo cedimento di un basolo di pietra su tale strada, il magistrato ha però affermato che la documentazione fotografica ha sì permesso di riconoscere il luogo dell’infortunio, ma non di “apprezzare l’entità del dislivello”, causato da tale cedimento. Non è stata cioè descritta, secondo il giudice, né tantomeno provata, l’entità del movimento della pavimentazione: una mancanza che non permette di valutare adeguatamente il legame tra il cedimento della strada e la caduta, quello che in gergo giuridico viene chiamato “nesso causale”. Nella sentenza si legge infatti che «solo se l’anomalia stradale fosse risultata tale da determinare “inevitabilmente” la caduta, potrebbe procedersi al riconoscimento del fondamento della domanda attorea». La decisione illustra anche i precedenti giurisprudenziali che precisano se e in quali limiti la responsabilità di tali incidenti sia riconducibile all’Ente. In particolare, è stato accolto il richiamo operato dal difensore del Comune, avv. Claudia Zanghi, a una sentenza del Tribunale di La Spezia del 1993, secondo cui la cosiddetta insidia o trabocchetto (ravvisabile solamente in situazioni che escludono ogni colpa concorrente del danneggiato), consiste infatti in “una situazione di pericolo caratterizzata dall’elemento oggettivo della non visibilità e da quello soggettivo dell’imprevedibilità e inevitabilità, valutabili dal giudice secondo le caratteristiche del caso concreto”. Nel caso ischitano, la pavimentazione della strada, effettuata con grosse lastre di pietra, per sua natura non si presenta liscio e continuo, bensì caratterizzato non solo dalle asperità della superficie dei singoli blocchi di pietra, ma anche dallo spazio tra un blocco e l’altro, determinando un dislivello tra le lastre. Per il magistrato, vista la notoria condizione ordinaria delle strade, caratterizzata da anomalie come quella descritta dall’infortunata, era “prevedibile” l’insidia: una circostanza che imponeva un’adeguata soglia d’attenzione. Secondo la Cassazione infatti, il danno verificatosi nonostante l’evitabilità del pericolo è da imputarsi esclusivamente all’imprudenza del soggetto, cosa che esclude il diritto al risarcimento. In definitiva, il magistrato ha affermato che non è stato possibile stabilire se la caduta sia effettivamente dipesa dal cedimento stradale, oppure se sia stata originata da distrazione o dall’aver indossate scarpe inadeguate. La mancata precisazione sull’oscillazione del basolo e l’assenza di dimostrazione del nesso tra tale instabilità e la caduta, ha indotto il giudice a respingere la domanda della cittadina infortunata.

 

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