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Maurizio De Luise contro Valeria De Siano, al Tar è il giorno della verità

Finalmente ci siamo. È arrivato, il fatidico 9 gennaio, una data significativa per la politica ischitana e per l’amministrazione comunale, attesa dalle parti di via Iasolino almeno quanto il passaggio della Cometa di Halley. Perché questa mattina, dinanzi al Tar, va in onda una “tenzone” – come quella tra Maurizio De Luise e Valeria De Siano – che non servirà soltanto a definire se la figlia di Abramo merita di conservare il suo scranno nel civico consesso di Ischia o deve cedere la sedia a chi gli è arrivata a rimorchio lo scorso maggio. Lo abbiamo detto tante di quelle volte che ripeterci sarebbe fin troppo scontato, questo è un incrocio che può significare tanto, tantissimo. In chiave presente ma anche, se non soprattutto, futura. Ballano cinque voti, ormai lo sanno tutti, che non sarebbero stati attribuiti a Maurizio De Luise, secondo quanto sostiene il ricorrente, e che di fatto potrebbero stravolgere l’esito della consultazione elettorale, con tutti i risvolti anche di natura politica che ne conseguono e sui quali negli ultimi tempi ci siamo più volte soffermati. De Luise, rappresentato dall’avvocato Ferdinando Scotto, ricorre dunque contro il Comune di Ischia in persona del sindaco pro tempore, l’ufficio centrale elettorale del Comune di Ischia, e naturalmente di Valeria De Siano che sarebbe stata illegittimamente proclamata consigliere comunale di Ischia.

IL FATTO: L’ERRORE NEL CONTEGGIO CHE HA CAUSATO L’ESCLUSIONE. Nella parte introduttiva del ricorso, come da prassi, vengono ricostruiti i fatti così come si sono succeduti, partendo dalla candidatura del “Popolo” al consiglio comunale nella lista sciarappina denominata “Movimento Cristiano Lavoratori”. Lista che, all’esito delle operazioni elettorali che si svolsero l’11 giugno dello scorso anno, ottenne complessivamente 1.520 preferenze. Successivamente, si ricorda che «l’Ufficio Centrale Elettorale, nel procedere alla determinazione della cifra elettorale di ogni lista e della cifra individuale di ciascun candidato alla carica di Consigliere di Comunale, all’atto della proclamazione dei membri dell’assise municipale – intervenuta in data 06.07.2017 – ha attribuito alla lista “Movimento Cristiano Lavoratori” 2 seggi. 2)Nello specifico, il ricorrente, ha ottenuto complessivamente 269 voti validi, di cui 37 nella sola sezione n. 14. Tale circostanza emerge dalla tabella di scrutinio – documento nella disponibilità dell’Ufficio Elettorale Centrale del Comune – compilata contestualmente allo spoglio delle schede. Tuttavia, per mero errore materiale, nel verbale di conclusione delle operazioni di scrutinio, il Presidente e i componenti della Sez. 14 hanno assegnato al ricorrente solo 32 preferenze rispetto alle 37 effettivamente conseguite. La sottrazione al sig. De Luise di ben 5 voti, con attribuzione di 264 preferenze a fronte delle 269 ottenute, ha determinato uno scivolamento in graduatoria del ricorrente dalla seconda alla terza posizione, figurando – per l’effetto – tra i primi dei non eletti». Un errore che, visto l’arrivo in volata tra il ricorrente e Valeria De Siano, ha favorito l’ingresso nel civico consesso della seconda a scapito della figura vicina all’ex sindaco Giosi Ferrandino.

Nel ricorso si ricorda anche come nel paragrafo 6 del verbale di dichiarazione degli eletti (“Decisioni su eventuali incidenti”) i rappresentanti di lista Leonardo Mennella e Luca Montagna avevano richiesto “per la sez. 14, l’apertura della tabella di scrutinio per verificare esattamente i voti del candidato De Luise Maurizio”. Ma ben quattro istanze a cavallo tra il mese di giugno e quello di luglio non sono state tenute in debita considerazione dall’ufficio centrale, il quale si sarebbe limitato genericamente ad affermare che “nel caso di specie, nessuna discrasia esiste tra i voti riportati nel verbale della sez. elettorale a disposizione dell’ufficio e quello depositato al Comune”.

LA DISCRASIA TRA LE TABELLE DI SCRUTINIO E IL VERBALE DI SEZIONE. Nel passare poi ai motivi che hanno indotto il De Luise a presentare ricorso, nello stesso si legge – dopo che ancora una volta è stato rimarcato come il divario pressoché nullo tra i due candidati ha causato un danno inevitabile all’escluso – che «si registra una evidente discrasia, sempre con riferimento alle preferenze concretamente ottenute dal ricorrente, tra i dati riportati sulle tabelle di scrutinio della Sezione 14 e quanto emerge, invece, dai verbali delle operazioni di spoglio della stessa. Tale circostanza – frutto di errore materiale commesso dai componenti della Sezione 14, che, nella fase di compilazione dei verbali di sezione, non hanno ritrascritto in modo corretto i voti conseguiti dal ricorrente – è stata tempestivamente portata all’attenzione dell’Ufficio Elettorale Centrale in primo luogo, dal sig. De Luise, il quale ha ripetutamente invitato l’Amministrazione ad operare la rettifica dei dati riportati nel preindicato verbale di sezione, chiedendo, altresì, di accedere alle tabelle di scrutinio attestanti l’effettivo quoziente individuale ottenuto e, in secondo luogo, come emerge dal paragrafo 76 del verbale di proclamazione, dai rappresentanti di lista Leonardo Mennella e Luca Montagna. Di contro, l’Ufficio Elettorale Centrale, nell’ambito degli accertamenti di cui all’art. 74 del D.PR. 570/1960, pur rappresentando che “alcun riesame delle schede rimesse alle sezioni può essere svolto dalla Commissione”, potendo  al più procedere verificare “su istanza dei candidati, laddove risulti apparentemente fondata, eventuali discrasie tra la compilazione dei verbali delle operazioni elettorali e le tabelle di scrutinio (frontespizio rosso)”, ha obliato tale imprescindibile controllo – che si sarebbe risolto nel mero raffronto tra i dati cristallizzati in documentazione che era nella sua immediata disponibilità – nonostante sia stato in tal senso esplicitamente compulsato dal ricorrente e dai rappresentanti di lista».

LE NEGLIGENZE E OMISSIONI DELL’UFFICIO ELETTORALE. L’avvocato Scotto, ancora, si sofferma anche sulle negligenze commesse dalle autorità competenti, e lo fa quando evidenzia come «Oltretutto, le argomentazioni a cui si affida la competente Commissione per motivare il proprio rifiuto di operare tale necessario accertamento – ovvero che “nessuna discrasia esiste tra i voti riportati dalla sez. elettorale a disposizione dell’ufficio e quello depositato al Comune e perfettamente collimanti appaiono i risultati complessivi dei voti ai candidati” – oltre ad essere contraddistinte da eccessiva genericità, non essendo specificatamente individuati gli elementi dai quali è stata desunta l’assenza di qualsivoglia discordanza, trova secca smentita nelle ripetute segnalazioni di parte ricorrente. La scelta operata dall’Ufficio Elettorale è, pertanto, viziata da omessa istruttoria, atteso che, solo attraverso l’espletamento di adeguato accertamento avrebbe potuto individuare, e quindi rettificare, gli errori materiali precedentemente commessi, non potendosi desumere l’asserita regolarità delle operazioni di trascrizione delle preferenze in assenza di un raffronto tra i verbali di sezione e le tabelle di scrutinio». Poi lo stesso legale aggiunge che «È, dunque, irrilevante quanto affermato dall’Ufficio Elettorale circa la perfetta corrispondenza tra i dati contenuti nel verbale a disposizione dell’ufficio e quello depositato al Comune. La certezza in ordine alla correttezza delle operazioni di trascrizione dei voti ottenuti dai candidati può ricavarsi – lo si ripete – solo dalle tabelle di scrutinio, le quali certificano “in tempo reale” la effettiva entità delle preferenze conseguite». Questo adempimento, è pacifico, non è stato svolto causando l’inevitabile danno al ricorrente che ora chiede giustizia.

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LE DICHIARAZIONI DI LISA DI IORIO E SIMONE RUSSO. Anche perché si va anche a precisare, per mettere un ulteriore mattoncino, che «è pacifico, infatti, che, in materia di operazioni elettorali, nel caso di discordanza dei documenti, è data prevalenza alle tabelle di scrutinio rispetto ai verbali di sezione, proprio in virtù della funzione meramente certificatoria che il verbale assolve rispetto alle operazioni effettive riportate nelle tabelle, le quali sono compilate contestualmente alle operazioni di spoglio. Segue la fondatezza della domanda di accoglimento del ricorso, con conseguente rettifica del risultato elettorale in conformità con quanto riportato nelle tabelle di scrutinio».

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Il ricorso, a sostegno della tesi di Maurizio De Luise sui 37 voti invece che 32 collezionati nella sezione 14, allega anche le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese il 28 luglio 2017 da Lisa Di Iorio e Simone Russo. In particolare, la Di Iorio dichiarava: “Ho svolto le funzioni di rappresentante di lista per la lista ‘Ischia Prima di tutto’ nella sez. 13 e nella sez. 14. Nella prima ero titolare, nella seconda supplente, Quando le operazioni di scrutinio della sez. 13 sono terminate, mi sono recata nella sez. 14, nella quale le stesse erano ancora in corso. Durante lo spoglio, ho assistito e ascoltato i due  scrutatori che annotavano sulle tabelle di scrutinio i voti di preferenza riportati da ciascun candidato e per il sig. Maurizio De Luise ho ascoltato chiaramente ad un certo punto delle operazioni  il numero 35. Quando mi sono allontanata dal seggio, le operazioni di spoglio non erano ancora terminate”. Il sig. Russo ha, invece, dichiarato che “Incaricato dal signor Maurizio De Luise di assistere allo scrutinio della sezione n. 14 e di riportare su apposita tabella, che allego alla presente dichiarazione, i voti conseguiti dallo stesso anche in relazione agli accoppiamenti uomo/donna, dichiaro che il De Luise, a fine scrutinio, ha conseguito complessivamente 37 voti che venivano puntualmente riportati nelle tabelle di scrutinio della sezione”. Insomma, due dichiarazioni che, se prese per buone, davvero non lascerebbero dubbi sulla bontà del ricorso proposto da Maurizio “Il Popolo”.

Ecco perché il legale non può che arrivare ad una logica conclusione: «Entrambe le dichiarazioni, provano che  dal verbale di proclamazione degli eletti  nella Sezione14 il sig. De Luise ha ottenuto un numero di preferenze sufficiente a collocarlo in posizione utile alla elezione a membro del Consiglio Comunale. Per le suesposte ragioni discende la radicale erroneità del verbale di proclamazione degli eletti dell’Ufficio Elettorale Centrale del Comune di Ischia. L’accoglimento del ricorso è satisfattivo della pretesa azionata dal ricorrente, posto che l’attribuzione di ulteriori n. 5 voti di preferenza – in ragione dello scarto minimo di voti rispetto alla contro interessata gli consentirebbe di collocarsi in posizione utile per l’elezione. Da qui il superamento della prova di resistenza. Segue la fondatezza della domanda di accoglimento del ricorso, con conseguente correzione del risultato elettorale». Dunque il ricorrente chiede l’esibizione di tutta la documentazione inerente il provvedimento impugnato e nello specifico il verbale e le tabelle di scrutinio della Sezione n. 14, dal momento che l’acquisizione delle stesse viene ritenute necessaria per poter prendere una decisione chiara sulla controversia. E ovviamente si chiede l’accoglimento del ricorso con la correzione del risultato elettorale. Una vicenda che per mesi ha tenuto in stand by l’attività amministrativa ed anche la composizione della nuova giunta municipale sembra finalmente prossima al capolinea. Di sicuro, comunque vada a finire, ci sarà un’accelerata. Ed equilibri nuovi o diversi. Staremo a vedere. In bocca al lupo, a tutti indistintamente: crediamo non ci sia chi non ne abbia bisogno. Intelligenti pauca.

Gaetano Ferrandino

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