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Ischia Mobilità Turistica, rigettato il ricorso della Torquato Tasso

ISCHIA. Fine dei giochi per la Torquato Tasso.  La società di autolinee sorrentine ha perso la sua battaglia giudiziaria per il trasporto su gomma dell’isola di Ischia contro l’Eav Bus.  Il ricorso presentato al Tar di Napoli, nel Gennaio dello scorso anno, è stato difatti respinto. Come i nostri lettori ricorderanno, infatti, ad inizio del 2017, la Tasso aveva presentato ricorso contro la Città Metropolitana di Napoli, la Regione Campania e l’Eav Bus per ottenere l’annullamento della determina dirigenziale con la quale, l’ente metropolitano aveva revocato all’azienda sorrentina l’autorizzazione per il proseguimento, sul territorio isolano, del servizio integrato di mobilità su gomma, “Ischia Mobilità Turistica”, promosso in collaborazione con l’Alilauro. Una revoca questa sopraggiunta su sollecitazione della stessa Eav Bus che si era sentita fortemente minacciata dall’istituzione sull’isola di Ischia di tale servizio di mobilità alternativa, preoccupata soprattutto delle possibili ripercussioni negative che quest’ultimo avrebbe potuto comportare sulle proprie casse. Con la presentazione del ricorso da parte della Tasso, si era dato, così, l’avvio ad una lunga battaglia giudiziaria: dopo il rigetto in prima istanza, nell’Aprile dello scorso anno, della vertenza mossa dalla Tasso, le due società, ad Ottobre, erano poi nuovamente finite nelle aule del tribunale napoletano. In quell’occasione   il giudice del caso ritenne necessario decretare l’individuazione di un soggetto predisposto alla verifica del funzionamento del servizio di Ischia Mobilità Turistica, il quale avrebbe dovuto  «accertarsi dei percorsi fermate e dei capolinea di ciascuna delle linee di trasporto in gestione, rispettivamente alla ricorrente e resistente Eav srl, nonché del regime tariffario applicato dalle stesse; della rispondenza o meno delle linee di trasporto al contenuto dei titoli abilitativi (autorizzatori o concessori), vantati rispettivamente dalla dall’Eav srl e Torquato Tasso e quali  fossero gli autoveicoli utilizzati da quest’ ultima nella conduzione delle linee di trasporto sull’isola di Ischia». Detto in poche parole, Il Tribunale Amministrativo di Napoli si era espresso per un’ulteriore verifica approfondita del servizio offerto dalla Torquato Tasso sul territorio isolano e sulla sua effettiva sovrapposizione a quello Eav. Ebbene, col nuovo anno la diatriba tra la Tasso e l’Eav Bus sembra essere giunta finalmente al capolinea. Nei giorni scorsi, difatti, presso il Tribunale Amministrativo di Napoli si è tenuta l’udienza finale del ricorso presentato dalle autolinee sorrentine che, come c’era da immaginarsi, non hanno avuto la meglio.

Il giudice ha, infatti, rigettato il ricorso sostenendo non più valide le tanto vantate autorizzazioni in possesso della Tasso e concesse nel 2014 dalla Regione Campania, con la quali quest’ultima aveva dato l’ok all’attuazione di un servizio di mobilità integrata  sul territorio isolano sulle allora sollecitazioni mosse dai sindaci di Ischia che avevano sottolineato la carenza del servizio su gomma di Ischia. Il Tar ha inoltre stabilito, sulla base dell’istruttoria di verifica svolta dal Dirigente responsabile della Direzione generale per i sistemi di trasporto ed impianti fissi e il trasporto pubblico locale che le preoccupazioni manifestate dall’Eav sulla sovrapposizione dei due servizi non sono state del tutto infondate.

Il testo della sentenza

“Come correttamente eccepito dalla difesa della resistente EAV s.r.l. e ribadito nella memoria difensiva conclusionale del 05/02/2018,- si legge nel testo della sentenza- nessuna utilità la ricorrente potrebbe trarre dalla caducazione degli atti impugnati, dal momento che le autorizzazioni della quali vanta la titolarità e che sono oggetto del provvedimento di revoca adottato dalla Città Metropolitana di Napoli rilasciate nell’anno 2014 risultano allo stato scadute e non rinnovate. Detta circostanza non è stata, peraltro, specificamente contestata dalla difesa attorea, la quale neppure ha insistito per la declaratoria di illegittimità degli atti impugnati nei sensi di cui all’art.34, comma 3, c.p.a. Il Collegio, tuttavia, anche in considerazione dell’attività istruttoria svolta su sollecitazione del giudice di appello che, in sede di incidente cautelare, segnalava la necessità di svolgere approfondimenti istruttori procede alla delibazione anche del merito dell’impugnativa. Alla luce di quanto emerso dall’istruttoria svolta, mediante il mezzo della verificazione, il provvedimento di revoca dei titoli autorizzatori adottato dalla Città Metropolitana di Napoli, a seguito della revoca da parte della Regione del proprio parere favorevole al rilascio a suo tempo formulato deve ritenersi ampiamente giustificato – in disparte dalle ulteriori circostanze emerse -assenza di autorizzazioni comunali, impiego di un veicolo privo di autorizzazione – dall’avvenuto accertamento della sovrapponibilità, in misura non trascurabile, delle linee di trasporto svolte dalla ricorrente rispetto a quelle pertinenti alla concessionaria del servizio di linea (la resistente EAV) e dall’applicazione di tariffe concorrenziali rispetto a quelle praticate dalla medesima concessionaria. Il ricorso dunque va respinto”.

Vittoria giudiziaria dunque per l’Eav Bus che resterà, almeno per il momento, ancora l’unica azienda fornitrice del servizio di trasporto su gomma dell’isola di Ischia.

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Sara Mattera

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