LE OPINIONI

IL COMMENTO La comunità energetica non è una società di fornitura elettrica

DI BENEDETTO MANNA

Ieri, entro i trenta giorni successivi all’entrata in vigore,il 24 gennaio, del decreto legislativo n.414 del 7 dicembre 2023 per la nascita e lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e dell’ autoconsumo diffuso in Italia, vi è stata l’attesa pubblicazione delle regole operative del Gestore Servizi Energetici S.p.A. (“GSE”), che disciplinano quali sono gli adempimenti e i documenti necessari per autorizzare la realizzazione degli impianti, come anchele modalità e le tempistiche di riconoscimento degli incentivi. Si rende quindi necessario incominciare a divulgare delle prime informazioni utili a far comprendere le opportunità e vantaggi delle CER, ai fini di poter partecipare con la dovuta consapevolezza alla loro costituzione, che prevede l’iniziativa e il coinvolgimento di più rappresentanti della società civile:privati, piccole e medie imprese, enti del terzo settore e pubbliche amministrazioni.La costituzione di una Comunità energetica garantisce differenti benefici che possono interessare la collettività e la società in generale. Costituire una CER non consente solo di ottenere gli incentivi previsti ed erogati dal GSE, che vengono poi ripartiti tra coloro che vi partecipano, ma ha lo scopo principale di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di favorire il risparmio energetico, con i conseguenti benefici di tutela ambientale, e la cooperazione in termini solidaristiciI tra più soggetti tra loro eterogenei. L’iniziativa è finalizzata ad incentivare lo sviluppo di energia rinnovabile e l’aumento della produzione di energia Green dovrebbe contribuire a ridurre il consumo di energia prodotta da fossili e, di conseguenza, le emissioni di gas climalteranti, riducendo l’inquinamento e stimolando la cooperazione tra i diversi attori della società.

Si comprende quindi che i più soggetti eterogenei nell’ambito della CER dovranno accordarsi su molteplici aspetti quali, ad esempio, la quantità di energia da produrre e da consumare, le modalità in cui ripartire gli incentivi del GSE, l’individuazione del soggetto referente della CER e così via, prevedendo in tal modo un patto sociale da compiereall’interno CER con uno statuto e regolamento per la migliore gestione. In sede di redazione del regolamento, come strumento che serve a determinare le regole di partecipazione alla CER, vengono stabilite le quote paritarie o che rispecchiano criteri e modalità scelte, per ripartire tra i diversi partecipantiI gli incentivi gestiti dal soggetto referente, tramite le tariffe incentivanti erogate dal GSE. Infatti l’elemento che rende sempre più attrattiva la realizzazione di una CER è sicuramente determinato dai molteplici vantaggi di carattere economico di cui possono beneficiare i partecipanti. Prima fra tutte, appunto, le tariffe incentivanti, costituite da un corrispettivo unitario legato alla valorizzazione di mercato dell’energia prodotta e immessa in rete, cui si deve aggiungere una tariffa premio (da € 100/MWh a € 120/MWh, a seconda della potenza dell’impianto), per una durata complessiva di vent’anni. Tale tariffa va riferita sulla quota di energia elettrica condivisa, prodotta da impianti FER (Fonti di Energie Rinnovabili), inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile (CACER)per valorizzare l’autoconsumo (proprio per tener conto dei benefici). Le configurazioni per valorizzare l’autoconsumo diffuso si distinguono in: 1-autoconsumo individuale a distanza – caso di un cliente eun produttore – che in ambito territoriale ristretto (per es. sotto punto di fornitura POD) e su base oraria realizza delle forme di autoconsumo individuale, ma a distanza, utilizzando la rete pubblica ; 2 – autoconsumo collettivo in edifici e condomini di energia da fonti rinnovabili o non, che avviene in ambito geografico molto ristretto (edifici, condomini) con tanti utenti coinvolti, con eccezione eventualmente dell’impianto di produzione che potrebbe stare anche altrove; 3 – comunità energetiche, che a loro volta possono essere comunità di energia rinnovabile piuttosto che comunità energetiche di cittadini, ove l’autoconsumo è realizzato e valorizzato su base oraria, in ambito geografico ristretto, che è stato schematizzato dal legislatore come l’area sottesa alla medesima cabina primaria.

Questa classificazione del mondo dell’autoconsumo diffuso prende le proprie mosse da definizioni europee, trasferite in Italia con decreti legislativiidentificati da principi chiave. Sesi fa caso, quando si parla di autoconsumo,nelle Comunità energetiche la parola autoconsumonon è citata proprio ( v. definizioni CommissioneEuropea), questo perché le CER hanno finalità ben più ampie rispetto all’autoconsumo elettrico che si può fare al loro interno. Per esempio le CER possono promuovere soluzioni per l’efficientamento energetico, la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.Le CER possono anche prestare servizi ancillari a supporto del sistema elettrico, che vuol dire non limitarsi a guardare il proprio perimetro. Fare autoconsumo vuol dire guardare le proprie esigenze individuali e collettive, prestare invece servizi ancillari per il sistema elettrico vuol dire dare la propria disponibilità anche a cambiare immissioni e prelievi, in funzione delle esigenze del sistema, non solo delle esigenze proprie. Questa è una finalità che un po’ confligge con l’autoconsumo, ma è molto più ampia, di sistema. Tutte queste funzioni la CER le può avere, tutto deriva da una scelta evidentemente di chi le realizza. Per le varie configurazioni citate il legislatore, a partire dalle Direttive Europee, ha anche riproposto nei decreti legislativi dei principi e dei punti di attenzione, che devono essere rispettati. Un principio importante per l’autoconsumo diffuso è che ogni singolo cliente, ogni singolo produttore, anche in configurazioni collettive non debba perdere i propri diritti e doveri e, aggiungo, la propria visibilità nel sistema elettrico, perché così quel singolo soggetto, cliente o produttore che sia, può continuare ad avere i suoi diritti salvaguardati, può continuare a scegliere liberamente il proprio venditore. In altre parole, le configurazioni collettive, incluse le CER, non sostituiscono i singoli clienti e i singoli produttori, che ne fanno parte. Questo è un principio europeo importante, riprodotto anche nei decreti legislativi nazionali, di cui dobbiamo tener conto.

In questo contesto normativo si colloca l’attività regolatoria dell’ARERA(Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente),che ha il compito di disciplinare l’accesso al sistema elettrico di queste configurazioni nonché di tutti i membrie la valorizzazione dell’autoconsumo elettrico. Il compito del Ministero dell’Ambiente è stato quello di definire col decreto gli incentivi ove spettanti. L’incentivo ha l’obiettivo di promuovere nuove realizzazioni da FER, quindi è evidente che non riguarda tutte le configurazioni, ma va ad intercettare impianti nuovi con FER, con vincoli di potenza. Per quanto riguarda l’autoconsumo diffuso i decreti legislativi individuano un ruolo GSE (Gestore dei Servizi Energetici), che è un soggetto attuatore sia per quanto riguarda la regolazione dell’ARERA, sia per quanto riguarda l’erogazione degli incentivi. Altro ruolo identificato dal decreto legislativo è quello RSE (Ricerca Sistema Energetico), che è quello di monitoraggio delle configurazioni di autoconsumo diffuso.Agli incentivi, che costituiscono il cuore della misura, si devono aggiungere i risparmi in termini di consumi degli utenti che decidono di aderirvi. A seconda delle diverse configurazioni possibili e delle tecnologie utilizzate (per esempio con eventuali sistemi di accumulo installati a servizio dell’impianto fotovoltaico), possono essere raggiunti risparmi elevati in termini di componenti variabili della bolletta (i servizi di vendita) nonché sulla componente energia della stessa. A partire dal 1° gennaio 2024 il servizio di scambio sul posto, per i nuovi impianti, ha lasciato spazio ad altre forme di incentivazione, come il ritiro dedicato. Il ritiro dedicato è un meccanismo nel quale l’energia prodotta in eccesso dall’impianto viene venduta a un prezzo stabilito inferiore a quello acquistato da rete, al bisogno, a uno specifico prezzo di mercato.Un’alternativa per ottimizzare l’autoconsumo di energia è dotarsi di un sistema di accumulo fotovoltaico, che consente di immagazzinare l’energia pulita prodotta in eccesso dall’impianto fotovoltaico durante il giorno e rilasciarla quando se ne ha più bisogno, tipicamente la sera quando l’impianto è spento e i consumi aumentano, con vantaggi per l’autonomia, il risparmio e la sostenibilità.

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