CRONACAPRIMO PIANO

La casa contesa resta al comune

Niente demolizione per l’immobile di via Calosirto: dichiarato improcedibile il ricorso in ottemperanza promosso da Antonio Pero per ottenere l'esecuzione della sentenza che aveva annullato la sanatoria edilizia di un fabbricato. Per i giudici di Palazzo Spada il Comune guidato da Stani Verde ha legittimamente scelto la strada alternativa prevista dalla legge, destinando l'immobile acquisito al patrimonio comunale a finalità di interesse pubblico

Si chiude, almeno sul piano del giudizio di ottemperanza, una delle più lunghe e articolate vicende urbanistiche approdate davanti alla giustizia amministrativa. Con una sentenza depositata dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, i giudici di Palazzo Spada hanno dichiarato improcedibile il ricorso presentato da Antonio Pero contro il Comune di Forio, ritenendo ormai venuto meno l’interesse all’esecuzione dell’ordine di demolizione dell’immobile oggetto del contenzioso. La decisione arriva al termine di un percorso giudiziario durato anni, nel quale si sono susseguite pronunce, ordinanze, interventi del commissario ad acta e ripetuti solleciti rivolti all’amministrazione comunale. Si tratta per intenderci della “casa contesa” ubicata in via Calosirto finito al centro di un intreccio che aveva visto protagonista anche Giuseppe Calise ed entrare in gioco un doppio titolo edilizio. Il Collegio ha ritenuto che, nel frattempo, il Comune abbia concretamente esercitato la facoltà riconosciuta dall’articolo 31 del Testo unico dell’edilizia, scegliendo la destinazione dell’immobile ad uso pubblico quale alternativa alla demolizione. Una scelta che, secondo i magistrati, esclude ormai qualsiasi inerzia dell’ente e fa venir meno il presupposto stesso del ricorso per ottemperanza.

UN CONTENZIOSO E LA SUA GENESI NEL 2016

La controversia affonda le proprie radici nella sentenza del 9 settembre 2016 con la quale lo stesso Consiglio di Stato aveva annullato, in riforma della decisione del Tar, la concessione edilizia in sanatoria rilasciata dal Comune di Forio a Giuseppe Calise per un immobile confinante con la proprietà di Antonio Pero. Dopo l’annullamento della sanatoria, però, il ricorrente lamentò che l’amministrazione non avesse dato concreta esecuzione al giudicato, continuando a lasciare in piedi il manufatto abusivo. Da qui il nuovo ricorso, presentato nel 2019, con il quale Pero chiese al Consiglio di Stato di ordinare l’effettiva demolizione dell’edificio. La richiesta venne accolta con la sentenza n. 8811 del 24 dicembre 2019, attraverso la quale Palazzo Spada impose al Comune di procedere entro novanta giorni all’abbattimento delle opere abusive, nominando fin da subito il Prefetto di Napoli quale commissario ad acta, con facoltà di delegare un proprio funzionario nel caso di ulteriore inerzia dell’ente. Nel corso degli anni successivi, tuttavia, la situazione non si è risolta. Il Comune comunicò di avere notificato un’ordinanza di demolizione nei confronti del proprietario dell’immobile, ma il fabbricato rimase al suo posto. Per questo Antonio Pero tornò a rivolgersi ai giudici chiedendo che il commissario esercitasse i poteri sostitutivi e, se necessario, fosse addirittura sostituito. Fu allora che il Consiglio di Stato, con una severa ordinanza del marzo 2023, ribadì che la semplice emissione dell’ordinanza di demolizione «non dimostra affatto il pieno adempimento del giudicato» e che il commissario avrebbe dovuto «procedere senza alcuno indugio a porre in essere tutte le iniziative necessarie a conseguire quanto prima la materiale demolizione del cespite». Una presa di posizione netta, che confermava come il giudicato potesse dirsi realmente eseguito soltanto con la concreta eliminazione dell’abuso e non con il mero avvio del procedimento amministrativo.

LA STRADA DELL’ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE

Proprio mentre il commissario veniva sostituito dal Prefetto, però, il Comune di Forio iniziò a seguire una strada diversa. L’amministrazione irrogò al proprietario la sanzione prevista per l’inottemperanza all’ordine di demolizione, avviò le procedure catastali necessarie all’acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale e, soprattutto, iniziò a valutare l’eventuale sussistenza di prevalenti interessi pubblici che potessero giustificare la conservazione dell’edificio, come consentito dall’articolo 31 del d.P.R. 380 del 2001. Le elezioni amministrative del 2023 rallentarono ulteriormente il procedimento. Nel frattempo il Consiglio di Stato dispose ulteriori accertamenti, chiedendo al Comune di chiarire se fosse stata effettivamente adottata la deliberazione consiliare prevista dalla legge e precisando che tali verifiche istruttorie «non elidono in alcun modo il dovere istituzionale del commissario ad acta di portare ad esecuzione la sentenza» e non costituiscono alcuna revoca dell’incarico conferito al Prefetto. La risposta dell’amministrazione arrivò nell’ottobre dello stesso anno con la deliberazione del Consiglio comunale che individuava un interesse pubblico concreto nella conservazione dell’immobile. In particolare, l’ente evidenziò la necessità di reperire edifici da destinare all’accoglienza delle famiglie sfollate e ritenne il fabbricato idoneo a tale finalità, subordinando però la scelta definitiva alla realizzazione degli interventi necessari per mettere in sicurezza il costone retrostante. Antonio Pero contestò duramente questa decisione, sostenendo che la delibera fosse soltanto un modo per eludere il giudicato e che, in realtà, l’immobile non possedesse le caratteristiche necessarie per essere destinato a un uso pubblico. Il Consiglio di Stato, tuttavia, preferì mantenere aperto il procedimento, imponendo al Comune di relazionare periodicamente sullo stato di avanzamento degli interventi e sul concreto sviluppo del procedimento amministrativo.

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L’OK DEL COMMISSARIO SOTTOPOSTO AL CONSIGLIO DI STATO

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Negli anni successivi il quadro mutò progressivamente. Il Comune trascrisse formalmente l’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale, si immise materialmente nel possesso del bene e comunicò che il Commissario straordinario per l’emergenza Ischia aveva manifestato interesse ad utilizzare la struttura per ospitare nuclei familiari sfollati, dichiarandosi disponibile anche a finanziare gli interventi di consolidamento del costone. Successivamente furono quantificati gli interventi necessari per la messa in sicurezza dell’area, stimati in circa 376 mila euro, e venne definito un crono programma dei lavori. Anche questi passaggi furono sottoposti all’attenzione del Consiglio di Stato, che continuò a vigilare affinché la procedura non si trasformasse in un semplice espediente per rinviare indefinitamente l’esecuzione del giudicato. In un’ulteriore ordinanza i magistrati sottolinearono infatti la necessità di evitare che «la protratta pendenza del procedimento stesso possa consentire, nei fatti, la surrettizia elusione del dovere di esecuzione del giudicato». Il passaggio decisivo arrivò nel novembre 2025, quando la Giunta comunale approvò il progetto di adeguamento funzionale dell’immobile destinato ad uso pubblico e gli uffici ottennero anche l’autorizzazione paesaggistica necessaria alla realizzazione degli interventi. Per il Comune ciò significava aver ormai imboccato definitivamente la strada alternativa prevista dalla legge e, di conseguenza, non essere più tenuto alla demolizione.

I GIUDICI: ADEMPIMENTI GIA’ SVOLTI DAL COMUNE

È proprio su questi elementi che si fonda la sentenza definitiva. Secondo il Consiglio di Stato, la delibera della Giunta e tutti gli atti successivi dimostrano «un decisivo avanzamento nel procedimento» previsto dall’articolo 31 del Testo unico dell’edilizia. I giudici evidenziano che l’edificio è già stato acquisito al patrimonio comunale, il Comune ne ha preso possesso e sono stati avviati gli interventi necessari per renderlo concretamente utilizzabile per finalità pubbliche. Si tratta, scrive il Collegio, di «adempimenti materiali funzionalmente necessari per la concreta adibizione della struttura all’uso pubblico», esercitati «nell’ambito di una facoltà che la legge attribuisce all’Ente locale come alternativa alla demolizione». Per questa ragione, secondo Palazzo Spada, «il Comune non può più dirsi inerte rispetto al dictum giurisdizionale», avendo scelto di percorrere una soluzione espressamente contemplata dall’ordinamento. Eventuali contestazioni sulla legittimità degli atti adottati dall’amministrazione, aggiunge la sentenza, non possono più essere affrontate nel giudizio di ottemperanza, ma dovranno eventualmente essere proposte attraverso un autonomo ricorso davanti al giudice amministrativo di primo grado. Il Consiglio di Stato ha inoltre respinto come manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente nei confronti dell’articolo 31 del d.P.R. 380 del 2001, osservando che rientra nella discrezionalità del legislatore prevedere, accanto alla demolizione, strumenti alternativi fondati sulla conservazione del patrimonio edilizio quando ricorrano prevalenti interessi pubblici. La conseguenza finale è stata quindi la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e la compensazione integrale delle spese di giudizio, chiudendo così un procedimento che ha accompagnato per quasi un decennio il contenzioso tra il privato e il Comune di Forio.

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