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La decisione del Gip: «Isola “vietata” per Pasquale Migliaccio»

ISCHIA. Divieto di dimora sull’isola d’Ischia. È questo l’esito dell’udienza di convalida dell’arresto per Pasquale Migliaccio, il 38enne che domenica scorsa era stato bloccato dai Carabinieri di Ischia con l’accusa di spaccio di stupefacenti. L’accusa del reato previsto dall’articolo 73 D.P.R. n. 309 del 1990 scattò perché il Migliaccio fu trovato in possesso di quasi cinque grammi di eroina, con alcuni strumenti tipici per la produzione di dosi di stupefacenti, e una non trascurabile quantità di contanti, oltre a una lista di contatti. Il Gip ha ritenuto sussistente la condizione della flagranza di reato, convalidando l’arresto operato dai Carabinieri guidato dal Capitano Mitrione. Il magistrato ha tuttavia ritenuto di liberare l’indagato, assistito dall’avvocato Massimo Stilla, dalla misura degli arresti domiciliari applicando, come detto, il divieto di dimora sull’isola. Per quanto riguarda i gravi indizi di colpevolezza, il magistrato ne afferma la sussistenza, ricostruendo le fasi prodromiche della vicenda che portarono all’operazione delle forze dell’ordine, e respingendo l’affermazione dell’indagato secondo cui il quantitativo di eroina sequestrato era per uso personale. Al capitolo delle esigenze cautelari il Gip Gallo unisce le circostanze del sequestro ai precedenti penali del soggetto, condannato un decennio addietro a un anno e cinque mesi di reclusione per reati analoghi, commessi sull’isola nel 2001. Il magistrato ha ravvisato una “indubbia potenzialità offensiva” dell’indagato: “la stabile dedizione dell’indagato all’attività di spaccio di stupefacente e la professionalità acquisita nella commissione di questo specifico reato sono ampiamente desumibili dai quantitativi di stupefacenti detenuti, dalle modalità di detenzione, dall’accertata disponibilità di tutto il materiale occorrente per preparare le dosi”, mentre “l’ampiezza del giro di illeciti affari del Migliaccio è conclamato dal rinvenimento             [..] di un bilancino elettronico di precisione e di appunti manoscritti riportanti nomi e cifre”. Il gip inoltre afferma che “la scaltrezza dell’indagato è conclamata dalle cautele adottate per le ricezione e l’occultamento della droga, nonché per la detenzione del materiale occorrente per il confezionamento e la tenuta della contabilità dell’attività di spaccio”. Tutti elementi che portano il magistrato a ritenere presente non solo la concretezza, ma anche l’attualità del pericolo di reiterazione, “da intendersi come la riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati”. Tali esigenze cautelari, secondo il giudice, visto anche il non ingente quantitativo di stupefacente rinvenuto e dal carattere rudimentale dell’attività di spaccio accertata, possono essere salvaguardate anche senza la custodia in carcere o ai domiciliari. Dal momento che la condotta illecita è stata accertata e consumata a Ischia, ecco dunque che il divieto di dimora è sembrato un adeguato strumento di “cautela e tutela della collettività, nonché presidio proporzionale all’entità criminale della vicenda”. La difesa sembra comunque orientata a proporre a breve il ricorso al Tribunale del Riesame per vedere alleviata la misura.

Francesco Ferrandino

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