CRONACA

La legge accompagna anche le vittime di stalking familiare

Noi de Il Golfo, abbiamo posto alcune domande all’Avvocato Antonio Brera, riguardo la difesa all’atto persecutorio più temuto di oggi

L’argomento tanto discusso, prende spunto da una sentenza del 2011 con la quale la Suprema Corte ha tratto una linea di confine tra il reato di maltrattamenti in famiglia, ex art. 572 c.p. e la fattispecie di cui all’art. 612-bis c.p., rubricato “atti persecutori”, per sondare il terreno delle condotte vessatorie attuate nell’ambito familiare, prima e dopo la cessazione della convivenza.

A partire dai primi anni del ventunesimo secolo, il panorama giuridico moderno si è arricchito di una peculiare tipologia di condotte che, assumendo i connotati di un fenomenismo, ha indotto i legislatori di molti Paesi, prima del nostro, ad intervenire normativamente per definire la nuova fattispecie di reato, c.d. “stalking”.

L’insorgenza di tale fenomeno, che non ha di certo risparmiato il nostro Paese, è stata inizialmente affrontata in sede giurisprudenziale quale luogo di confronto tra le diverse scuole di pensiero, per poi approdare, nel 2009/2010 sul piano normativo.

Lo ‘stalking’ – che deriva dall’inglese e significa letteralmente “stanare la preda” – è un termine con cui vengono identificate e punite con la reclusione le condotte reiterate mediante le quali si “minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

Ai fini della configurabilità del reato di molestie, infatti, per petulanza si intende “un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nell’altrui sfera di libertà”. Ne consegue che la pluralità delle azioni petulanti costituisce, in una sentenza del 2008, elemento costitutivo del reato e non è, quindi, riconducibile all’ipotesi del reato continuato”. Per quanto concerne invece l’elemento soggettivo dello stalking, si ritiene sufficiente il dolo generico. La volontà rilevante è quella di porre in essere condotte di minaccia e molestia. Non è invece necessaria la rappresentazione anticipata del risultato finale, ovvero la coscienza dello scopo che si vuole ottenere. In altri termini, per poter costituire elemento soggettivo costituente il reato di stalking, sono sufficienti coscienza e volontà delle singole condotte. È altresì necessaria la consapevolezza che ognuna di esse andrà ad aggiungersi alle precedenti formando una serie di comportamenti offensivi.

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Avvocato Brera oggi quanto è punito lo stalking?

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«L’articolo 612-bis del codice penale sancisce che il reato di stalking è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni, salvo che il fatto non costituisca reato più grave. Il termine per poter proporre querela dunque inizialmente è di sei mesi, e inizia a decorrere dal momento in cui il reato è consumato, ovvero dal momento in cui la persona offesa altera le proprie abitudini di vita o ricade in uno stato di ansia o di paura».

Basta avere uno stato di ansia per allontanare lo stalker?

«Per quanto concerne le conseguenze causate alla vittima dalle condotte persecutorie e in particolar modo al perdurante e grave stato di ansia o di paura che la persona offesa ha sofferto, la giurisprudenza si è espressa più volte nel ritenere che non è necessario l’accertamento di uno stato patologico. È infatti sufficiente – sancisce Cassazione n. 16864/2011 che gli atti persecutori “abbiano avuto un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 612-bis del codice penale non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (articolo 582 del codice penale), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica”. Se per tanto non vi è uno stato ansioso, o un timore per la propria incolumità, non si può parlare di stalking».

Ad ischia vengono denunciati molti casi di stalking?

«Purtroppo sì, ma in ambito condominiale, ed è un reato commesso da chi pone in essere comportamenti molesti e persecutori nei confronti dei vicini di casa, tanto da ingenerare in loro un grave e perdurante stato di ansia, frustrazione e paura per sé o per i propri familiari e da costringerli a cambiare le proprie abitudini di vita».

L’abusivismo edilizio e la vicinanza tra condomini/parenti ha creato queste discrepanze?

«Certo, la realtà condominiale rappresenta il terreno fertile per la nascita di contrasti e dissidi che possono dirompere nell’area del penalmente rilevante, qualora vengano lesi o messi in pericolo beni giuridici tutelati da specifiche fattispecie incriminatrici, dove gli animi esacerbati da rancori pregressi o le innumerevoli incomprensioni e intolleranze nei rapporti di vicinato si traducono e trasmodano spesso in condotte penalmente rilevanti».

Lo stalking condominiale è punito?

«Da poco tempo questo tipo di violenza è entrata da a pieno titolo all’interno delle aule di giustizia, con l’estensione del campo di applicazione del reato di atti persecutori anche in contesti diversi da quelli inerenti la sfera affettiva».

Dimostrare gli atti di stalking basta per avere una tutela legislativa?

«E’ necessario dimostrare non solo la condotta dello stalker ma anche che questa ha cagionato nella vittima le conseguenze psicologiche richieste dalla norma incriminatrice degli atti persecutori, ovverosia, alternativamente, un perdurante e grave stato di ansia e di paura, un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona al medesimo legata da relazione affettiva, un’alterazione delle proprie abitudini di vita».

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