La prescrizione non basta, arriva il ricorso in Cassazione
Il legale di fiducia di Nicola Fontanella dopo le decisioni della Corte d’Appello chiede anche la revoca delle statuizioni civili del risarcimento del danno. L’uomo era stato condannato in primo grado per una vicenda che destò enorme scalpore

La Corte d’Appello aveva dichiarato la prescrizione, ma alla difesa non basta. L’avvocato Felice Pettorino, legale di fiducia di Nicola Fontanella, ha inoltrato ricorso in Cassazione per ottenere anche la revoca delle statuizioni civili del risarcimento del danno, che la Corte d’Appello aveva ritenuto di lasciare in piedi in relazione alla conferma dell’affermazione di responsabilità. Fontanella in primo grado era stato ritenuto colpevole del “reato di cui agli artt. 110, 56 e 629 co.1 e co.2 in relazione all’art. 628 comma 3 n.1 c.p., perché in concorso tra loro(con l’altro imputato Laganà, ndr) e con Anzaloni Carmine, per il quale si è proceduto separatamente, Anzaloni attirando il Ferrandino Francesco in una zona isolata e non visibile al traffico veicolare (parcheggio situato nella zona sottostante il centro polifunzionale di Ischia) con la scusa di un appuntamento chiarificatore, nonché dicendogli “forza, ti do tre giorni di tempo, mi devi restituire tutto quello che mi hai rubato, se non lo fai non sai quello che ti può succedere, io non sto bene con la testa, io posso permettere di minacciarti, tu non sai chi sono io”, Laganà ponendosi alla guida della autovettura con cui giungeva sul posto unitamente a Fontanella Nicola (il quale con il volto travisato da un cappuccio e da una busta di plastica, con violenza e minaccia consistita nel puntare al collo di Ferrandino Francesco una pistola – poi risultata pistola giocattolo priva di tappo rosso – nel colpirlo ripetutamente alla testa con il calcio della stessa, nel dirgli “muoviti, ti do mezz’ora di tempo, caccia subito la roba di questo altrimenti ti uccido”), compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere Ferrandino Francesco a restituire un I-Pad, alcuni orologi di valore e del denaro, che a giudizio dell’Anzaloni, il Ferrandino gli aveva rubato; evento non verificatosi per circostanze indipendenti dalla loro volontà; con le aggravanti di aver commesso il fatto con armi, in più persone riunite e con il volto travisato”. La pena fu di due anni e mezzo più una multa.
Per Fontanella, condannato in primo grado per rapina ed estorsione a due anni e mezzo, era poi stata dichiarata l’intervenuta prescrizione dalla Corte d’Appello grazie alla riqualificazione dell’accusa, maturata già prima della sentenza del Tribunale
In appello la Corte, accogliendo le richieste dell’avvocato Felice Pettorino, aveva riqualificato l’accusa, dichiarando quindi la prescrizione già maturata. Adesso è il momento del ricorso in Cassazione, con cui la sentenza della Quarta Sezione Penale viene impugnata, sulla base della “violazione ed erronea applicazione dell’art. 578 cpp ai sensi dell’art. 606 n.1 lett B cpp per aver erroneamente omesso la Corte di merito di procedere alla revoca delle statuizioni civili pur avendo accertato che la prescrizione del reato cosi come riqualificato fosse intervenuta nel corso del giudizio di primo grado”. Il legale ha infatti richiamato l’ordinanza n. 3947/2022, con cui la Seconda Sezione della Corte di cassazione aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite affinché chiarissero «se il giudice di appello, qualora dichiari il reato estinto per prescrizione, accertando che la stessa è maturata prima della pronuncia della sentenza di primo grado soltanto a seguito di una valutazione discrezionale difforme da quella di primo grado (ad esempio, per l’omessa applicazione della recidiva qualificata ovvero – nel regime anteriore alla legge 5 dicembre 2005, n. 251 – per il riconoscimento di un’attenuante, la eliminazione di un’aggravante o la formulazione di un diverso giudizio di comparazione fra circostanze del reato), possa decidere “ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili”, ai sensi dell’art. 578 c.p.p., ovvero debba revocare le statuizioni civili del primo giudice».
La Quarta Sezione Penale tuttavia non aveva revocato le statuizioni civili in relazione al risarcimento del danno. Di conseguenza l’avvocato Felice Pettorino ha inoltrato ricorso per Cassazione, basandosi su una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte
Le Sezioni unite, su conclusioni conformi del Procuratore generale, hanno dato al quesito la seguente soluzione: «Il giudice di appello che, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pervenga alla conclusione – sia sulla base della semplice “constatazione” di un errore nel quale il giudice di primo grado sia incorso sia per effetto di “valutazioni difformi” – che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili in essa contenute». Su tale base, l’avvocato Pettorino chiede che la Corte di Cassazione proceda alla revoca delle statuizioni civili, visto che, come detto in apertura, la prescrizione del reato era già maturata in primo grado.