La Regione paghi o ci pensi il prefetto
L’ente di Palazzo Santa Lucia condannato dal TAR a risarcire i cittadini ischitani danneggiati dalla tracimazione di un canale. Sessanta giorni per adempiere, altrimenti scatteranno penalità di mora. In caso di ulteriore inottemperanza, sarà l’ufficio territoriale di governo a intervenire come Commissario ad acta

Una sentenza che mette un punto fermo sulla responsabilità della Regione Campania per i danni subiti da alcuni cittadini a seguito della tracimazione di un canale. Il Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione Terza, ha infatti accolto integralmente il ricorso presentato dagli ischitani Ciro Cenatiempo, Valentina Napoleone, Ciro Regine e Nadia Napoleone – anche in qualità di procuratori di Adamo Napoleone e Annunziata Sasso (tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Gianpaolo Buono) – ordinando alla Regione di dare esecuzione al giudicato e risarcire le somme già riconosciute dal Tribunale civile di Napoli. Un contenzioso che dura da anni e che trova ora un passaggio cruciale, con la previsione di penalità di mora e persino la nomina di un Commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Napoli, chiamato a sostituirsi all’amministrazione in caso di ulteriore inadempimento. Il cuore della controversia è rappresentato da un episodio risalente al 2016, quando un canale non adeguatamente manutenuto provocò la fuoriuscita delle acque, con danni significativi a immobili e terreni. I cittadini coinvolti si rivolsero al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, ottenendo una sentenza favorevole il 14 marzo 2024. In quella decisione i giudici civili avevano “dichiarato la Regione Campania responsabile ex art. 2051 cc dell’evento per cui è causa [tracimazione d’acqua da un canale]”, condannandola al pagamento di somme precise: “A Napoleone Adamo e Sasso Annunziata € 87.690,92; a Napoleone Nadia e Regine Ciro € 4.000; a Cenatiempo Ciro e Regine Valentina € 4.500; a Cenatiempo Ciro e Napoleone Adamo € 3.000”. Nonostante la chiarezza della decisione, la Regione non aveva provveduto a corrispondere i risarcimenti, costringendo i ricorrenti ad attivare la procedura di ottemperanza dinanzi al TAR.
Il cuore della controversia è rappresentato da un episodio risalente al 2016, quando un canale non adeguatamente manutenuto provocò la fuoriuscita delle acque, con danni significativi a immobili e terreni

La Sezione Terza del TAR, con estensore la consigliera Valeria Ianniello, ha accolto le richieste dei cittadini. La sentenza afferma che “sussistono tutti i presupposti per l’azione di ottemperanza… avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza, attestato da apposita certificazione di cancelleria del 14 gennaio 2025, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996”. Di conseguenza, il TAR “ordina all’intimata Regione di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze, così come riconosciute in favore dei ricorrenti nel dispositivo del titolo in questa sede azionato”. Un passaggio di particolare rilievo riguarda l’applicazione di sanzioni economiche in caso di ulteriore ritardo. Il TAR ha infatti stabilito che “deve, altresì, essere accolta la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento, in favore dei ricorrenti, della penalità di mora in misura pari agli interessi legali calcolati sulla somma a ciascuno dovuta, decorrente dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza e fino all’effettivo soddisfo”. La previsione mira a scoraggiare ulteriori dilazioni da parte della Regione e a garantire l’effettività del diritto dei cittadini.
I cittadini coinvolti si rivolsero al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, ottenendo una sentenza favorevole il 14 marzo 2024
La sentenza non lascia spazi di ambiguità: se la Regione non adempirà, sarà il Prefetto di Napoli a sostituirsi all’amministrazione. Il provvedimento dispone infatti che “il Collegio sin d’ora nomina Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega all’interno della Struttura, il quale, decorso infruttuosamente il termine assegnato alla Regione ed entro sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inottemperanza, compirà gli atti necessari al pagamento, comprese le eventuali modifiche di bilancio”. Una previsione che sottolinea il carattere perentorio dell’ordine giudiziario, tanto da prevedere la possibilità di intervento diretto su capitoli di bilancio regionale. Il TAR ha inoltre stabilito un compenso specifico per questa eventuale funzione: “determina in euro 800,00 (ottocento/00) l’importo del compenso da corrispondere al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico, ponendolo a carico della Regione Campania”. Come di consueto, le spese seguono la soccombenza. I giudici hanno quindi disposto che “le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, in misura omnicomprensiva, che tiene conto della natura del contenzioso e del valore della lite”. In particolare, il TAR precisa che “sono dovute in questa sede le somme relative a spese, diritti e onorari successivi alla sentenza azionata (pubblicazione, esame, copia, notificazione e diffida), in quanto aventi titolo nello stesso provvedimento giudiziale”. Il dispositivo finale quantifica la somma in 1.500 euro oltre accessori, “con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario”. La decisione rappresenta un chiaro richiamo alla responsabilità della pubblica amministrazione. Non basta che un giudice riconosca il diritto di un cittadino: quel diritto deve trovare concreta attuazione. È proprio questa la ratio dell’azione di ottemperanza, che il TAR ha valorizzato richiamando anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato: “cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 2654 del 2014”.
La vicenda mette in evidenza quanto possano essere difficoltosi i rapporti tra cittadini e istituzioni quando la macchina amministrativa si mostra inerte. Ma dimostra anche che l’ordinamento dispone di strumenti idonei a tutelare i privati, fino al punto di sostituire l’ente inadempiente con un Commissario. La Regione, come detto, adesso ha sessanta giorni di tempo per adempiere. In mancanza, scatteranno penalità e l’intervento sostitutivo del Prefetto. Intanto arriva un messaggio inequivocabile: i giudicati non possono restare lettera morta.






