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Ricorso contro il vaccino, il Tar si chiama fuori

Un ultracinquantenne ischitano aveva citato l’ASL, il ministro della Salute e la Regione chiedendo l’annullamento del diniego del suo certificato di esenzione alla vaccinazione. La decisione è stata demandata al giudice ordinario

Una sentenza che farà giurisprudenza. È quella nata dal giudizio di un ultracinquantenne ischitano che si è rivolto al Tar contro l’Asl Napoli 2 Nord, il Ministero della Salute e la Regione Campania chiedendo l’annullamento del provvedimento di diniego alla “certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2”, comunicato in data 1.1.2022 a mezzo email da Casello Covid Ischia, con il quale il responsabile del centro vaccinale di Ischia ha rigettato la richiesta di certificazione di esenzione alla vaccinazione antiSARS-CoV-2. L’uomo, ultracinquantenne soggetto all’obbligo vaccinale anti Sars Cov – 2 ha impugnato la mail proveniente da Casello Covid Ischia del primo gennaio scorso con cui il medico responsabile del centro vaccinale di Ischia ha rigettato la richiesta di rilascio della certificazione di esenzione. A sostegno della richiesta l’istante allegava documentazione medica attestante patologie (sclerosi aortica, trombosi, calcolosi, gastropatia) che, secondo quanto esposto nel libello introduttivo, comproverebbero uno stato di salute incompatibile con la somministrazione del farmaco.

Ad inizio febbraio è stata rigettata la richiesta di tutela cautelare monocratica con la seguente motivazione: “Considerato che il ricorrente contesta l’avviso espresso di cui in epigrafe, chiedendone l’annullamento, sul presupposto che l’Amministrazione resistente gli abbia denegato la richiesta esenzione dall’obbligo di vaccinazione anti-covid 19, sollecitata sulla base di plurime certificazioni mediche comprovanti uno stato di salute in tesi non compatibile con la somministrazione del vaccino; Considerata, prima facie, la dubbia riconducibilità della fattispecie all’esame tra quelle devolute alla giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo, posto che il ricorrente sembra far valere, in ragione delle patologie da esso sofferte o da cui è attualmente affetto, una posizione di diritto soggettivo (sub specie di “diritto a non vaccinarsi”, integrato nel diritto fondamentale alla salute, garantito dall’art. 32 Cost. come diritto soggettivo perfetto, non suscettibile di essere degradato o affievolito a interesse legittimo mediante l’esercizio della potestà discrezionale dell’amministrazione), come tale conoscibile dall’A.G.O.; Considerato, sotto altro profilo, che l’atto impugnato sembra difficilmente qualificabile atto amministrativo, essendone quantomeno dubbia la provenienza, oggettiva e soggettiva, in ragione della peculiare modalità comunicativa utilizzata (email non certificata)”. Si è costituita l’A.S.L. che eccepisce il difetto di giurisdizione dell’adito Plesso, replica alle censure e chiede la reiezione della impugnazione. I giudici della quinta sezione del Tribunale Amministrativo Regionale hanno deciso che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione. Come già rilevato con decreto cautelare, il ricorso è essenzialmente diretto ad ottenere l’accertamento del diritto del ricorrente a non vaccinarsi, in considerazione delle patologie da cui il medesimo è affetto; pertanto, nel caso specifico l’istante agisce a tutela della propria salute intesa quale diritto fondamentale ai sensi dell’art. 32 Costituzione che, nella sua componente oppositiva, non può essere compresso e, come tale, degradato dall’attività amministrativa e la cui cognizione resta devoluta al giudice ordinario. I giudici amministrativi sottolineano come “l’attestazione del medico di medicina generale rappresenta dunque l’unica documentazione che l’Azienda Sanitaria ha l’onere di valutare durante l’iter di accertamento dell’esecuzione dell’obbligo vaccinale non residuando, al di fuori del riscontro oggettivo della idoneità ed esaustività della predetta certificazione, in capo all’amministrazione, alcun potere di mediazione tra interesse pubblico e posizioni soggettive dei destinatari della prescrizione”. In altri termini, il legislatore ha attribuito al medico di medicina generale, per la particolare posizione rivestita nel contesto del Servizio Sanitario Nazionale, un compito di “filtro” delle cause di esonero, ferma la responsabilità della Azienda Sanitaria di verificare l’idoneità dell’attestazione a tale scopo rilasciata. Ciò non configura una “duplicazione” di competenze: al contatto “diretto” del medico di medicina generale con il paziente si affianca quello “secondario ed indiretto” (ovvero mediato dalla certificazione del medico di medicina generale) dell’A.S.L. che – quale soggetto responsabile dell’efficacia del piano vaccinale sul territorio – può e deve vagliare l’esaustività e l’attendibilità della documentazione rilasciata dal curante. Ed ancora: “la certificazione del medico di medicina generale, proprio perché costituente l’oggetto (diretto ed esclusivo) dell’attività di verifica dell’Azienda Sanitaria, deve consentire all’amministrazione di appurare la sussistenza dei presupposti dell’esonero; non è dunque sufficiente che il documento descriva genericamente un sospetto quadro patologico, ma devono essere puntualmente attestate tanto le “specifiche condizioni cliniche documentate” che il “pericolo per la salute” che dalle prime può derivare in relazione all’inoculazione del vaccino”. Per questo i giudici amministrativi hanno dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e devoluto al giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, la causa ed in relazione alla peculiarità della fattispecie e alla novità delle questioni esaminate, hanno disposto la compensazione delle spese processuali tra le parti costituite.

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