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“La sentenza della Corte bloccherà molte demolizioni già fissate”

Di Francesco Ferrandino

ISCHIA. La sentenza n.56 della Corte Costituzionale depositata lo scorso 23 marzo è stata da più parti definita di portata storica oltre che rivoluzionaria. La dichiarazione d’incostituzionalità dell’art. 181 comma 1 bis del Decreto Legislativo 42/2004 è stata motivata con l’irragionevolezza del diverso trattamento sanzionatorio riservato a chi esegue opere senza autorizzazione su beni paesaggistici assoggettati a vincolo in base a provvedimento ministeriale  rispetto a quelli assoggettati a vincolo in base alla legge, elencati all’articolo 142 del d.lgs. n. 42/04. Dopo aver già analizzato le motivazioni della Consulta, abbiamo chiesto un parere all’avv. Michelangelo Morgera, in particolare per le conseguenze che essa comporterà sulle condanne definitive comminate in passato.

Per quanto riguarda le sentenze già passate in giudicato, l’ex Procuratore Aldo De Chiara pensa che la decisione della Corte Costituzionale non riguardi le demolizioni:

«Non sono affatto d’accordo. Anzi, sono convintissimo che questa sentenza della Corte Costituzionale avrà anche effetto retroattivo: ex tunc e non solo ex nunc, per dirla coi brocardi latini, e che in moltissimi casi bloccherà anche gli ordini di demolizione».

A livello locale, è prevedibile che saranno diversi i procedimenti interessati dalle conseguenze di tale sentenza..

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«Sulla nostra isola, dove i reati urbanistici e paesaggistici costituiscono circa la metà del totale, credo che la sentenza della Corte Costituzionale abbia risolto la questione degli abbattimenti in almeno  un quarto o un quinto di essi. Vorrei comunque precisare alcune cose in merito al dibattito originato dal deposito dell’importante sentenza».

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Prego.

«Con la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 181, commi 1 bis del D.lgs 42/2004, non è del tutto esatto affermare che “non si va più in carcere”. Come sappiamo, i reati si dividono in delitti e contravvenzioni. Nel secondo caso è prevista l’ammenda (o l’arresto), mentre per i delitti è prevista la multa, la reclusione o l’ergastolo. In passato, prima dell’entrata in vigore della legge 308 del 2004 (cd. “condono Berlusconi”)  e del D.lgs 42/2004, sia il reato urbanistico che  il reato paesaggistico costituivano contravvenzioni, punite entrambe con la stessa pena dell’arresto fino a due anni e sanzioni come l’ammenda fino a circa 50mila euro. Con la legge 308 del 2004 il Governo ha trasformato il reato paesaggistico in delitto, tanto è vero che venne prevista la pena della reclusione da uno a quattro anni. Quindi il reato urbanistico e quello paesaggistico venivano posti su due piani differenti, e con un differente regime sanzionatorio. Forse noi non ce ne rendiamo conto appieno: quando sulla nostra isola si costruisce un manufatto abusivo, vengono commessi due reati in concorso: quello urbanistico, a tutela dell’assetto del territorio, e quello paesaggistico dove il bene giuridico tutelato è la bellezza del territorio.

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