La Siena non era opera ad interesse pubblico
E’ la rivelazione contenuta in maniera espressa nella relazione che è stata indirizzata alla Procura della Repubblica di Napoli. Questo, evidentemente, non avrebbe autorizzato l’erogazione di fondi pubblici per la sua realizzazione. Tutto il “sommerso” di una vicenda che parte dal 2010 tra PdC, convenzione, varianti, proroghe e tante ombre
Della vicenda legata al Parcheggio della Siena a Ischia Ponte si parlerà ancora. Ed a lungo, statene certi. E allora oggi proviamo a riannodare il nastro ed a scendere dentro le pieghe di una storiaccia che è stata molto raccontata in superficie ma molto poco “underground”. E lo facciamo partendo da una inequivocabile considerazione che viene fatta nella lunga relazione trasmessa alla Procura della Repubblica di Napoli e che ovviamente è oggetto di analisi e verosimilmente (e inevitabilmente) di indagine. Con un dato su tutti davvero clamoroso: non c’erano i presupposti perché l’opera fosse dichiarata di interesse pubblico (e dunque potesse essere finanziata con fondi pubblici, dettaglio nient’affatto trascurabile).
LA RELAZIONE E L’ASSENZA DI INTERESSE PUBBLICO
Lo si evince chiaramente da un passaggio nel quale i firmatari della relazione scrivono a chiare lettere quanto segue: «Si premette che, con sentenza n. 3168/2014, il TAR Campania Sez. VI, decidendo sul ricorso proposto proprio dalla Turistica Villa Miramare SPA, quale incorporante l’originaria ricorrente San
Nicola SRL, contro il Comune di Ischia, per l’annullamento della Determina n.1080/2010, relativa alla determinazione degli oneri per la parte interessata dal parcheggio interrato, lo respingeva facendo emergere che: “…l’albergo è aperto per un periodo di 6/7 mesi all’anno e quindi nei restanti mesi l’intero complesso (rectius il parcheggio) è utilizzato per finalità commerciali …”; “… la scelta speculativa della società realizzatrice esclude l’applicabilità delle disposizioni statali e regionali di favore relative ai parcheggi pertinenziali …”. Peraltro, l’opera in oggetto veniva descritta come “opera interrata” sia nella denominazione dell’intervento, sia nelle descrizioni riportate nella relazione del P.d.C n. 30/2010 e venivano tralasciate le rappresentazioni grafiche dei prospetti. Tuttavia, solo il confronto di 2 sezioni grafiche (cfr. Tav. B – Sez. B-B’ e Tav. C – Sez. B-B’, rappresentate nello stralcio Fig. 1 e 2), poteva far comprendere che la quota della copertura dell’opera era stata prevista alla quota di calpestio del portico preesistente, per cui era sottesa la realizzazione dell’opera parzialmente fuori terra di mt.
1,00 circa, rispetto all’originario piano di campagna. Pertanto, a parere degli scriventi ed anche alla luce delle motivazione addotte dal TAR nella succitata Sentenza n. 3168/2014, l’opera così come progettata ed approvata non rientrava nei dettami di cui alla Legge Regionale n. 17/82, che all’art. 4 stabilisce: “… In ogni caso per le opere di interesse pubblico di cui all’art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita la realizzazione del sottosuolo di opere accessorie (quali garage, sala convegno, ristorante, etc.), purché completamente interrate e di attrezzature complementari (quali piscine, campi da gioco e simili), purché non comportino l’ aggiunta di nuovi volumi…”».
I MILLE RISVOLTI DI UNA LUNGA STORIA
E adesso scendiamo nelle “viscere” di questa storia che affonda le sue radici, come ricordato, nel lontano 2010. L’avvocato Bruno Molinaro era il legale che, per conto di un comitato di cittadini, fece richiesta di accesso agli atti sulla quale si ricorda un certo imbarazzo del Comune di Ischia che oppose anche una certa resistenza prima di decidere per il rilascio di quanto richiesto. Quell’avvocato che oggi si ritrova a difendere l’Ente Comunale nell’intervento ad opponendum spiegato da quest’ultimo nel ricorso proposto dalla Turistica Villa Miramare S.p.a, dinanzi al TAR Campania avverso il provvedimento emesso dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, recante ordine di sospensione dei lavori autorizzati con P.D.C. n. 38 del 26.11.2010 successivamente prorogato, nonché sollecito al prosieguo del procedimento ex art. 167 del D.Lgs 42/04. Una vicenda dai contorni multi facciali e che per un certo periodo ha anche trovato l’Amministrazione di Ischia dalla parte dell’avvocato Mario Santaroni, forse per l’importanza strategica dell’opera, e che, oggi, però – quando determinate anomalie sono diventate visibili a occhio nudo – cambia decisamente rotta, accorgendosi di una serie infinita di abusi, che si tramutano in un’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.
DAL PERMESSO A COSTRUIRE ALLA CONVENZIONE NON SOTTOSCRITTA
Ma partiamo da lontano e analizziamo tutti gli atti che si sono succeduti. Il permesso a costruire n. 38 del 26.11.2010 autorizzava Santaroni alla realizzazione di un parcheggio multipiano interrato e la comunicazione di avvio dei lavori è del 18.11.2013 (prot. n. 27582). Ma quel permesso a costruire era scaduto e questo dettaglio ad una lettura degli atti sembrerebbe essere sfuggito all’occhio attento di chi di competenza. Addirittura nella convenzione, approvata con la delibera di cui fra poco parleremo, ma mai firmata, vi è un obbligo di Santaroni di iniziare i lavori entro sei mesi e di terminare l’opera in 2 anni e 6 mesi dal ritiro del permesso a costruire. La delibera di Giunta Municipale n. 270 del 19.11.2010 (che precede di soli sette giorni il rilascio del permesso a costruire e in cui erano assenti ben tre assessori) prevedeva l’approvazione dell’atto di sottomissione e la nomina del Responsabile del Procedimento, ma la convenzione non è mai sottoscritta dal committente. Convenzione che molto probabilmente era elemento essenziale per poter attingere a fondi pubblici, così come avvenuto in questo caso. Ma la mancata sottoscrizione di tale atto ha anche un’altra conseguenza assurda: che i cittadini di Ischia Ponte non avrebbero beneficiato dei vantaggi ivi previsti. Da subito le prime avvisaglie che non tutto sarebbe filato liscio. Infatti Santaroni impugna al TAR la richiesta del Comune di Ischia del pagamento degli oneri di urbanizzazione e di costruzione pari ad € 327.477,14 e udite, udite, chi difendeva il Comune in quel procedimento? L’avvocato Ferdinando Scotto, oggi difensore di Santaroni contro la Soprintendenza ed il Comune. Quel giudizio terminerà con una sonora sconfitta per la proprietà dell’area da destinare a parcheggio, che sarà costretta a versare quanto dovuto.
E da qui il dilemma. Nella delibera di Giunta n. 270 del 19.11.2010 si stabilisce che “il rilascio del permesso a costruire è subordinato al versamento del contributo di costruzione”. Ora di due l’una. O il permesso a costruire era stato rilasciato e, pertanto, scaduto per non aver iniziato i lavori nei tempi di legge o le opere sono iniziate senza titolo dal momento che, il mancato versamento del contributo di costruzione che avverrà solo dopo la sentenza n. 3168 del 6 giugno 2014, non avrebbe potuto consentire il rilascio del titolo.
DALLE VARIANTI ALLE DUE PROROGHE
Ed ecco che arrivano le varianti con SCIA prot. nn. 15419 del 19.06.2014 e 29448 del 19.10.2016. Poi il primo provvedimento di proroga prot. n. 36111 del 28.11.2018, con cui viene prorogato il termine di fine lavori al 24.09.2019. E qui ci si chiede: volendo prescindere da qualsivoglia considerazione in merito alle anomalie rispetto al permesso a costruire, se la data di inizio lavori è cristallizzata nel giorno 18.11.2013 (prot. n. 27582) i due anni e sei mesi, stabiliti dalla delibera di Giunta n. 270 del 19.11.2010, come termine ultimo per l’ultimazione dei lavori non è stata tenuta in nessuna considerazione? Vero è che l’atto di sottomissione non è mai stato sottoscritto, ma è pur sempre un chiaro atto di indirizzo per l’Ufficio. Ed allora o la proroga è avvenuta quando il termine fissato per l’ultimazione era di gran lunga scaduto o chi ha rilasciato il permesso a costruire non ha tenuto in alcuna considerazione quanto stabilito dall’Esecutivo. Poi l’Autorizzazione Paesaggistica n. 61 del 12.11.2019, con cui si rinnovava l’Autorizzazione Paesaggistica n. 01/2010; Ed ecco arrivare il secondo provvedimento di proroga prot. n. 36266 del 25.11.2019, con il quale il palazzo di via Iasolino concedeva termine fino al 30.06.2020 per l’ultimazione delle opere. Anche qui non può essere taciuta l’evidenza che il provvedimento di proroga interviene a termine già scaduto da due mesi. Ad un mese dalla scadenza del termine del 30 giugno 2020 arriva la SCIA in variante prot. n. 17874 del 14.05.2020 ed ancora con nota prot. n. 40540 del 22.10.2020 Santaroni comunicava la propria intenzione di avvalersi della proroga prevista dall’art. 10 comma 4 del D.L. n. 70/2020 per una durata di tre anni del termine di fine lavori del PdC n. 38/2010. E questa volta in pari data, l’Ufficio con provvedimento prot. n. 40653 del 22.10.2020 prendeva atto dell’avvenuta proroga.
I SOPRALLUOGHI E LE PAROLE DEL SINDACO FERRANDINO
E veniamo ai sopralluoghi. Il 9 novembre 2021 viene eseguito un sopralluogo da parte di tecnici della Soprintendenza al cui esito questi ultimi chiedono di attivare le procedure di cui all’articolo 167 del D.Lgs. 42/2004. A ciò, a quanto è dato sapere, non segue alcun provvedimento del palazzo di Via Iasolino. All’esito del sopralluogo del 3 marzo 2022 viene dichiarato che il fabbricato rispetto le quote in altezza. Per poi arrivare all’ordinanza di sospensione del SUE prot. n. 12691 del 29.03.2022 con la quale veniva ordinata la sospensione parziale dei lavori, all’Ordinanza della Soprintendenza SABAP in cui l’Ente è oggi intervenuto ad opponendum e all’ultima ordinanza di qualche giorno fa, emessa dopo che neanche la richiesta delle autorizzazioni sismiche è stata completamente evasa dalla Turistica.
Nella conferenza stampa del Sindaco quest’ultimo evidenzia che il progetto iniziale è stato “stravolto” in corso d’opera e, pertanto, trova in ciò la giustificazione all’attacco feroce della scatola magica tanto cara all’Assessore Paolo Ferrandino. Anche se restano una serie di interrogativi legati al fatto che la mancata sottoscrizione dell’atto di sottomissione, il mancato rispetto del termine di inizio lavori e le successive proroghe siano tutti elementi che prescindono dall’ambito meramente progettuale. Come va considerato che nessun atto inibitorio sui progetti presentati sia mai stato partorito dagli uffici comunali come nessuno mai si è preoccupato di verificare, prima di oggi, che l’opera così come progettata ed approvata non rientrava nei dettami di cui alla Legge Regionale n. 17/82, che all’art. 4 stabilisce: “… In ogni caso per le opere di interesse pubblico di cui all’art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita la realizzazione del sottosuolo di opere accessorie (quali garage, sala convegno, ristorante, etc.), purché completamente interrate e di attrezzature complementari (quali piscine, campi da gioco e simili), purché non comportino l’ aggiunta di nuovi volumi…”.
Insomma un’opera che non poteva rientrare tra quelle di interesse pubblico e, se vi fosse mai rientrata, vi era la necessità della sottoscrizione dell’atto di sottomissione mai avvenuta. Un’opera che non avrebbe mai potuto accedere a finanziamenti “pubblici”. Ecco, forse è arrivata l’ora di cominciare a parlare di questo. Più di ogni altra cosa. Arrivederci alla prossima puntata.