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Braccio di ferro col Comune, “sorride” l’hotel Augusto

La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che ora dovrà riesaminare il ricorso della struttura alberghiera relativo a una salata cartella di pagamento dell’Imu

Nuova “puntata” nella serie di controversie giudiziarie tra il Comune di Lacco Ameno e l’Hotel Augusto. Stavolta a prevalere è il secondo, che ha ottenuto una decisione favorevole da parte della Corte di Cassazione. All’origine sono sempre, come nelle altre contese, alcuni crediti tributari.

Nuova “puntata” nella lunga serie dei vari contenziosi tra la Torre dell’Orologio di Piazza Santa Restituta e lo storico hotel, con quest’ultimo che stavolta riesce a conseguire un punto a favore

Nel 2016 la Commissione tributaria della Provincia di Napoli aveva accolto un ricorso della Sogeat, società a cui fa capo l’hotel Augusto, relativo a una salata cartella di pagamento dell’Imu per gli anni 2007-2011, processo in cui era parte anche l’Agenzia delle Entrate. Il Comune di Lacco Ameno aveva proposto ricorso presso la Commissione tributaria Regionale (organo di giudizio di secondo grado), e nel 2018 vide accolte le proprie ragioni. Proprio contro tale decisione d’appello la Sogeat si era rivolta alla Suprema Corte di Cassazione. Quest’ultima ha rigettato in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso dedotta dal Comune (in sede di controricorso), per poi passare ad analizzare i due motivi su cui si articolava l’istanza della Sogeat. Con il primo motivo, dedotto ai sensi dell’articolo 360 primo comma n.4 del codice di procedura civile, la società lamentava la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla censura di inesistenza della notifica della cartella esattoriale a mezzo posta elettronica certificata, in quanto priva di firma digitale. Il motivo è stato ritenuto fondato: innanzitutto, come ha ritenuto la stessa Suprema Corte in una recente sentenza, «l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi d’appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra violazione dell’articolo 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’articolo 360, primo comma, n. 4, dello stesso codice, che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, dell’atto di appello. Ne consegue che l’omessa pronuncia determina nullità della sentenza».

Successivamente, la Sesta Sezione Civile ha affermato che vanno «scrutinati e disattesi i profili di inammissibilità del mezzo dedotti dal Comune in quanto la deduzione di giudicato interno non coglie nel segno: non è autosufficiente l’eccezione», dal momento che in un passaggio del controricorso non è certo che si parli di una decisione della Commissione Provinciale sulla notifica della cartella, e non degli atti preparatori, mentre la sentenza della Commissione Regionale non dà in un alcun modo conto di una pronuncia espressa della Commissione Provinciale sulla questione della notifica della cartella.

La cartella dell’Imu in questione è quella relativa agli anni che vanno dal 2007 fino al 2011

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Inoltre, due ulteriori controdeduzioni nel controricorso del Comune circa gli effetti dell’eventuale irritualità della notifica della cartella sulla pretesa impositiva e circa la necessità o meno del disconoscimento di conformità in relazione alla notifica pec, secondo la Cassazione «sono statuizioni sulla fondatezza o meno del motivo che non modificano la necessità di scrutinare se la Commissione Tributaria Regionale si sia pronunciata sulla questione o meno, essendo stata riproposta». Eppure, dalla lettura della sintetica motivazione della sentenza impugnata, «non si evince alcuna statuizione sulla questione e, pertanto sussiste la denunziata omessa pronuncia, da cui discende, assorbito il secondo motivo – con il quale pure si deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di decadenza dal diritto di riscossione dell’imposta – , la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per il regolamento delle spese di lite». In sostanza, e fuori dal gergo aulico dei magistrati, accogliendo il ricorso della Sogeat, la Cassazione ha stabilito che la Commissione Regionale dovrà, ovviamente tramite un diverso collegio, riesaminare la questione. Dunque, almeno per il momento, questo ennesimo e lunghissimo “match” tra l’hotel Augusto e il Comune vede la struttura alberghiera segnare un punto a favore.

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