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10.000 euro di multa per il pollaio, il TAR si chiama fuori

La magistratura amministrativa dichiara irricevibile il ricorso presentato da un cittadino isolano che aveva ricevuto una pesante sanzione dall’ASL: bisognerà rivolgersi al tribunale ordinario

Un pollaio gestito per autoconsumo sfornito della prescritta registrazione costa ad un ischitano una sanzione di 10.328 euro e la vicenda finisce in tribunale. L’uomo si è costituito in giudizio contro l’ Asl 107 – Napoli 2 – Nord, Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario – Area C – Distretto 36 Ischia e Procida nei confronti Regione Campania, per annullare e/o dichiarare la nullità e/o, comunque, privare di ogni effetto giuridico il verbale di ispezione dell’11 giugno 2021, n. 1639009, del Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario, Area C, U.O. C. IAPZ – Distretto 36, Ischia e Procida, in persona del dott. -OMISSIS- e di ogni altro atto ad esso connesso, correlato, presupposto e/o consequenziale, ivi tra essi compresi il processo verbale di accertamento illecito amministrativo n. 01/2021 dell’11 giugno 2021, a firma dell’Ispettore Dr. -OMISSIS-, con il quale è stata irrogata la sanzione amministrativa da pagarsi entro 60 giorni dalla data di contestazione/notificazione ex art. 16 L. 689/1981 di euro 10.328,00 (diecimilatrecentoventotto,00) nonché la nota recante prot. n. 75 del 14 giugno 2021, a firma del Dirigente Veterinario  nella parte in cui quest’ultima dà atto, che, a seguito del sopralluogo eseguito presso la proprietà di vicino sarebbe emersa la necessità di procedere ad un accertamento anche all’interno della proprietà dell’odierno ricorrente per la verifica della idoneità di un (presunto) ricovero avicolo, precisandosi in particolare che: “Dal sopralluogo effettuato in pari data 11.06.2021 entro la vostra proprietà, si è appurato che il pollaio da voi gestito per autoconsumo, è sfornito della prescritta registrazione di cui al combinato disposto degli art. 2, co. 6, D.M. 2 marzo 2018 e art. 14 del D. Lgs. 16 marzo 2006, n. 158. Ciò posto, lo scrivente ufficio notificherà a parte la prevista sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 32 co. 3 del D. Lgs. 16 marzo 2006 n. 158: “perché, nella qualità di proprietario di animali di specie cunicola ed aviaria, gestiva per autoconsumo i suddetti animali presso la propria residenza, senza munirsi per siffatta attività del previsto e prescritto numero di registrazione sanitaria presso l’ufficio veterinario della ASL competente per territorio”. Si invita la S.V. a precedere alla registrazione del ricovero di che trattasi, nei termini di legge”.

Per i giudici della Quinta Sezione del Tribunale Amministrativo regionale il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Nel contempo è stata dichiarata che la giurisdizione in ordine al presente giudizio spetta al giudice ordinario davanti al quale la causa potrà essere riassunta. Secondo i giudizi amministrativi «gli atti impugnati siano propedeutici rispetto all’unico atto lesivo costituito dalla intervenuta irrogazione di sanzione pecuniaria, opponibile innanzi al G.O., ai sensi del combinato disposto dell’art. 22 l. 689/81 e dell’art. 6 D. Lgs. 01/09/2011, n. 150, e pertanto vagliabile dal medesimo G.O. (ex multis, T.A.R. Marche, 20/09/2019, n. 579 secondo cui “Il ricorso proposto avverso il provvedimento che irroga una sanzione pecuniaria spetta al giudice ordinario, poiché ha ad oggetto una situazione giuridica con la consistenza di un diritto soggettivo, che risulta attratta nella categoria generica delle sanzioni amministrative pecuniarie regolata dalla l. n. 689 del 1981”; in senso analogo T.A.R. Abruzzo – Pescara, 07/04/2020, n. 122), il quale tra l’altro conosce anche delle sanzioni accessorie rispetto alla sanzione amministrativa (ex multis, T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II ter, 29/07/2021, n. 9048 secondo cui “Il provvedimento con il quale l’autorità amministrativa proprietaria della strada, ai sensi dell’art. 23, comma 13-quater, D. Lgs. n. 285/92, ordina la rimozione di insegne pubblicitarie abusivamente installate su suolo demaniale, costituisce un accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 11 del medesimo art. 23, sanzione applicabile anche per l’installazione di impianti pubblicitari su strade demaniali, pur in mancanza di un’espressa previsione da ascrivere ad un mero difetto di coordinamento fra i vari commi dovuto al fatto che il comma 13 quater è stato successivamente aggiunto; ne consegue che l’atto medesimo è impugnabile dinanzi al giudice ordinario secondo il procedimento previsto dagli art. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981”)». I giudici hanno anche bocciato la «prospettazione espressa da parte ricorrente in sede di discussione orale in relazione alla attrazione alla giurisdizione del G.A. degli atti di “accertamento” presupposti all’atto irrogativo della sanzione, trattandosi, per l’appunto, di atti istruttori e propedeutici, che possono essere contestati unitamente all’atto finale che ne recepisce i contenuti fattuali, determinandone le conseguenze effettuali sul piano sanzionatorio». Per questo, quindi, l’uomo potrà rivolgersi al giudice ordinario per contestare la sanzione di 10.328 euro per la presenza di un pollaio gestito per autoconsumo sfornito della prescritta registrazione.

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Come sono solerti questi veterinari che vedono il pollaio e solo il pollaio.

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