CRONACAPRIMO PIANO

Lacco e la guerra dei vigili, c’è il ricorso al Tar

La riorganizzazione degli uffici comunali finisce davanti ai giudici amministrativi. L’ex comandante Valeria Chiocca impugna la delibera che ha separato il SUAP dal Comando e il decreto che ha affidato la Polizia Municipale a Raffaele Monti. Al centro del ricorso la sua collocazione nel Servizio 8 e la mancata indicazione dell’appartenenza al Corpo

La riorganizzazione della macchina amministrativa del Comune di Lacco Ameno approda davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. A rivolgersi al TAR di Napoli è Valeria Chiocca, dipendente dell’ente inquadrata nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione con profilo professionale di Funzionario di Vigilanza, che fino alla recente ridefinizione della struttura comunale aveva ricoperto l’incarico di responsabile della Polizia Municipale e le funzioni di comandante. Il ricorso è stato proposto contro il Comune di Lacco Ameno e nei confronti di Raffaele Monti, individuato dalla nuova amministrazione quale comandante del Corpo.

LA DELIBERA DI GIUNTA CHE FINISCE NEL MIRINO

Nel mirino finisce innanzitutto la delibera di Giunta n. 30 del 30 giugno 2026, con la quale è stato ridisegnato l’assetto organizzativo dell’ente attraverso la creazione di nove Servizi. L’impugnazione riguarda inoltre il decreto sindacale n. 5 del 10 luglio, nella parte in cui individua Chiocca quale responsabile del Servizio 8 – SUAP e attività produttive, e il provvedimento del 12 agosto con il quale il sindaco ha respinto l’istanza di autotutela che la dipendente aveva presentato il 28 luglio. Il nodo centrale sollevato dalla ricorrente riguarda infatti la sua attuale collocazione all’interno della struttura comunale e, soprattutto, la mancata esplicitazione, nei nuovi atti organizzativi, della sua appartenenza al Corpo di Polizia Locale. Una situazione che, secondo la tesi prospettata nel ricorso, potrebbe produrre conseguenze sullo status professionale, sulle funzioni esercitabili, sulla formazione e sulle future prospettive di carriera.

LA GENESI DELLA VICENDA E I MOTIVI DEL RICORSO

Per ricostruire la vicenda occorre partire dall’aprile del 2025. Con il decreto sindacale n. 11 del 2 aprile, a Chiocca venne conferito l’incarico di responsabile del V Settore “Polizia Municipale”, inizialmente dal 3 aprile al 31 agosto. Nel provvedimento venivano richiamati i requisiti culturali, le capacità professionali, l’esperienza maturata e i risultati conseguiti, oltre alla particolare natura del rapporto funzionale tra il responsabile della Polizia Municipale e il sindaco. Pochi mesi più tardi, con il decreto n. 19 del 29 agosto 2025, l’incarico venne confermato. Un successivo decreto del 5 febbraio 2026 ne fissò poi la durata fino al 31 agosto 2028, con possibilità di rinnovo. Nel frattempo, il 30 dicembre 2025, alla responsabile del Corpo era stato attribuito anche il grado di tenente colonnello. Lo scenario cambia come detto lo scorso 30 giugno. La Giunta ridisegna l’intera struttura dell’ente: tra le nuove articolazioni compaiono il Servizio 8 – SUAP e attività produttive e, separatamente, il Servizio 9 – Comando Polizia Municipale. Il successivo decreto sindacale del 10 luglio assegna a Chiocca la responsabilità del primo, mentre la funzione di comandante viene attribuita a Raffaele Monti. È su questa separazione che si concentra una parte consistente del ricorso. Nell’Allegato B alla delibera, relativo alla dotazione organica di fatto, Chiocca compare nel Servizio 8 come Funzionario EQ con profilo di “Funzionario vigilanza”, insieme a un istruttore amministrativo. Secondo la difesa, tuttavia, l’atto non espliciterebbe la sua formale appartenenza al Corpo di Polizia Locale e non stabilirebbe un collegamento funzionale tra il Servizio 8 e il Comando.

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A rendere più articolata la questione c’è poi la distribuzione delle competenze stabilita dalla nuova organizzazione. Nel Servizio 8, oltre al SUAP e alle attività produttive, è stato inserito l’ufficio che si occupa della gestione delle sanzioni amministrative per le violazioni del Codice della strada. Il Servizio 9 – Comando Polizia Municipale comprende invece la polizia stradale e la viabilità, la polizia giudiziaria, annonaria e ambientale, la polizia amministrativa e la notifica degli atti. La ricorrente ritiene che questa articolazione renda necessario chiarire in maniera inequivocabile tanto la sua posizione quanto il rapporto tra le funzioni assegnate al SUAP e quelle proprie della Polizia Locale. Prima di rivolgersi al TAR, Chiocca aveva tentato la strada dell’autotutela. Nell’istanza del 28 luglio aveva chiesto al Comune di confermare espressamente la propria appartenenza al Corpo di Polizia Locale, di chiarire la riconduzione funzionale del Servizio 8 nell’organizzazione della Polizia Locale e, se necessario, di adeguare la descrizione delle posizioni contenuta nella dotazione organica. L’istanza è stata respinta dal sindaco con il provvedimento del 12 agosto, anch’esso inserito tra gli atti impugnati. Secondo quanto sostenuto dalla difesa, il riscontro dell’amministrazione avrebbe valorizzato il rilievo dell’incarico di responsabile del SUAP senza però affrontare in maniera sufficiente il punto ritenuto essenziale dalla dipendente: la compatibilità tra la nuova assegnazione e il suo profilo professionale di Funzionario di Vigilanza, nonché la permanenza all’interno del Corpo.

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TUTTE LE QUESTIONI AFFRONTATE NEL RICORSO

Diversi i motivi di censura articolati nel ricorso. Il primo riguarda la motivazione della stessa riorganizzazione. La difesa di Chiocca ritiene che i riferimenti contenuti nella delibera alla necessità di rendere più efficace e razionale l’organizzazione, semplificare l’azione amministrativa e creare un collegamento ottimale tra risorse disponibili e obiettivi strategici non siano sufficienti a spiegare nel concreto le ragioni delle scelte compiute. In particolare, viene contestata la mancata indicazione delle criticità del precedente modello che avrebbero reso necessario il passaggio ai nove Servizi e delle ragioni per le quali la gestione delle sanzioni stradali e dei servizi pubblici non di linea sia stata inserita nel Servizio 8, separandola dal Comando. Il ricorso affronta poi la questione delle Elevate Qualificazioni. La tesi della ricorrente è che l’attribuzione della responsabilità del SUAP non possa determinare, nei fatti, una trasformazione del profilo professionale maturato nella Polizia Locale. La difesa sottolinea che Chiocca ha sviluppato il proprio percorso nel settore della vigilanza e sostiene che la collocazione stabile al vertice di una struttura amministrativa separata dal Comando rischierebbe di produrre un progressivo allontanamento dalle funzioni per le quali è stata assunta e nelle quali ha costruito la propria esperienza. Nel fascicolo viene richiamato anche il tema della rotazione degli incarichi. La difesa evidenzia come proprio tale principio fosse stato utilizzato nel 2025 tra le motivazioni per affidare a Chiocca la responsabilità della Polizia Municipale. Da qui la contestazione sulla successiva scelta di segno diverso, che secondo la ricorrente avrebbe richiesto una motivazione specifica. Il ricorso richiama inoltre la valutazione ottenuta dalla dipendente per il 2025, pari a 98 centesimi, per sostenere l’assenza di valutazioni professionali negative poste alla base del cambiamento. La difesa arriva inoltre a prospettare un eccesso di potere e uno sviamento della funzione organizzativa, sostenendo che l’effetto concreto della nuova struttura sarebbe quello di ridimensionare la posizione di Chiocca all’interno della Polizia Locale. Si tratta di una tesi della ricorrente, che dovrà naturalmente essere sottoposta al vaglio del TAR e confrontata con le ragioni organizzative dell’amministrazione comunale. Lo stesso ricorso riconosce, peraltro, che la revoca o la modifica degli incarichi e delle funzioni di comando rientra nella discrezionalità organizzativa del sindaco, contestando però le modalità con cui tale potere sarebbe stato esercitato nel caso specifico.

LA POLIZIA LOCALE E LA DIVISIONE DEI SERVIZI

Il terzo fronte riguarda più direttamente l’organizzazione della Polizia Locale. Secondo il ricorso, un assetto amministrativo deve consentire di individuare chiaramente le linee di comando, le responsabilità e le funzioni attribuite ai diversi uffici. La separazione tra Servizio 8 e Servizio 9, accompagnata dalla presenza nel primo di alcune competenze collegate alla circolazione stradale e dalla mancata esplicitazione dell’appartenenza di Chiocca al Corpo, viene indicata dalla difesa come elemento di possibile incoerenza della nuova struttura. La battaglia giudiziaria non si limita alla richiesta di annullamento nel merito. Chiocca ha presentato anche una domanda cautelare, chiedendo la sospensione dell’efficacia della delibera n. 30 e degli atti conseguenti nelle parti contestate. A sostegno dell’istanza viene prospettato il rischio che, nelle more del giudizio, si consolidi una situazione organizzativa capace di incidere sulla certezza della sua appartenenza alla Polizia Locale, sul regime relativo a formazione, disciplina, responsabilità e poteri di polizia e sulle prospettive di carriera all’interno del Corpo.


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