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Lacco, emanata l’ordinanza per la disciplina dell’attività balneare

Dalla Redazione

LACCO AMENO. Non proprio tempestivamente, ma è comunque arrivata anche quest’anno l’ordinanza sindacale con cui il Comune di Lacco Ameno disciplina l’attività balneare per la stagione in corso. Il corposo provvedimento si compone di cinque articoli. Nel primo vengono elencate le disposizioni generali. Il documento obbliga le strutture balneari alla predisposizione dei servizi di salvataggio tra il 30 giugno e il primo settembre, mentre nelle spiagge libere dove il servizio non è garantito, sarà lo stesso Comune a predisporre l’adeguata segnaletica. Il secondo articolo elenca una serie di prescrizioni sull’uso delle spiagge e degli specchi acquei riservati alla balneazione, in particolar modo il divieto di lasciare natanti in sosta, e di lasciare oltre il tramonto sulle spiagge libere suppellettili come ombrelloni, sedie a sdraio e attrezzature di vario genere. Altre interdizioni concernono l’occupazione con qualsiasi attrezzatura della fascia di cinque metri dalla battigia, il campeggio, il transito con veicoli, il praticare qualsiasi gioco. È inoltre vietato condurre in spiaggia qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio. Sono esclusi dal divieto le unità cinofile munite di brevetto rilasciato da C.I.T. (Club Italiano Terranova) e dai U.C.I.S. (Unità Cinoflie Italiane Soccorso), riconosciute dalla E.N.C.I. (F te Nazionale Cinofila Italiana). Ogni unità dovrà essere accompagnata da un conduttore munito di brevetto di assistente bagnante/bagnino di salvataggio. Sono esclusi altresì dal divieto i cani guida per non vedenti, i cani utilizzati dalle forze di polizia, fermo restando la facoltà, di cui alla nota 002/001 del 19/02/2001 dell’ENPA del gestore di riservare tratti di spiaggia a famiglie che detengono cani di piccola taglia. In particolare, è assolutamente vietato utilizzare acqua scooter di qualunque tipo, marca e dimensioni negli specchi d’acqua destinati alla balneazione. Sarà cura dei Concessionari e/o Gestori far rispettare la presente disposizione esponendo, tra l’altro, a vista appositi cartelli monitori per i fruitori. Il mancato rispetto del divieto comporterà, per i Concessionari e Gestori, l’applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 150,00 a un massimo di euro 500,00 , per i bagnini e assistenti bagnanti abilitati al salvataggio, l’avvio del procedimento per il ritiro e o sospensione del brevetto di bagnino di salvataggio e o abilitazione. L’articolo 3 disciplina le aree in concessione per strutture balneari, indicando orari di apertura e chiusura, e gli obblighi per i concessionari a favore di chi intende raggiungere i tratti di spiaggia libera, se questi non hanno accessi indipendenti. La maggior parte delle prescrizioni riguarda l’attrezzatura dei servizi di soccorso, dalle bombole d’ossigeno al materiale di pronto soccorso, compresa la dotazione di un’idonea imbarcazione per svolgere il servizio di salvataggio. Naturalmente ogni stabilimento ha obbligo della dotazione di sistemi antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia. I servizi igienici, che devono comprendere anche quelli per disabili, devono inoltre essere collegati alla rete fognaria comunale oppure dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria. Banditi saponi e shampoo se le docce utilizzate non sono dotato di idoneo sistema di scarico. Ovviamente prevista l’immancabile bandiera rossa, dovrà essere issata su apposito pennone ben visibile a indicare il divieto di balneazione qualora, a giudizio del concessionario, le condizioni meteomarine comportino situazioni di rischio per i bagnanti. L’articolo 4 è dedicato ai corridoi di lancio per le imbarcazioni da diporto. La realizzazione di tali corridoi per l’atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela, è demandata ai concessionari, che devono delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione, qualora vi si eserciti attività nautica o noleggio di natanti. I corridoi devono essere posizionati in uno dei limiti laterali della concessione stessa, in modo che tale attività non contrasti con la balneazione.

 

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