ARCHIVIO 3ARCHIVIO 5

Casamicciola, disposta demolizione di un abuso edilizio

CASAMICCIOLA TERME – Dopo che nell’ultimo periodo dell’anno solare c’era stata una recrudescenza improvvisa e repentina del fenomeno, dopo un periodo di apparente silenzio ecco che a Casamicciola Terme ricompaiono le ordinanze di demolizione firmate dall’ufficio tecnico. La n. 1 del nuovo anno solare, emessa e firmata dal responsabile di settore ing. Raffaello Russo, ordina “ai Sigg. Oestreich Gisela, nata in Germania il 08/05/1933 e residente a Casamicciola Terme al Viale Paradisiello n°56, Grazioso Deana, nata ad Ischia il 23/01/1960 e residente a Casamicciola Terme al Viale Paradisiello n°58 e Grazioso Marilena, nata ad Ischia il 18/12/1967 e residente a Casamicciola Terme alla Via Rampe Paradisiello n°33, di ripristinare lo stato dei luoghi originario, entro 90 giorni dalla notifica della presente, le opere abusivamente realizzate ed indicate in narrativa. Per eseguire le operazioni di ripristino, di opere eventualmente sequestrate, le SS.LL. dovranno munirsi preventivamente del dissequestro penale presso la competente A. G”.

Nello stesso atto, si comunica che il responsabile del procedimento è il tecnico Crescenzo Di Noto Morgera dell’ufficio edilizia privata del Comune di Casamicciola Terme e che “ai sensi dell’ art. 31(L) comma 4 bis del DPR 380/01 e ss. mm. ed ii. l’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima”. L’ordinanza è stata trasmessa alla Procura della Repubblica di Napoli, alla Stazione dei carabinieri di Casamicciola, al commissariato di polizia di Ischia ed alla Sovrintendenza ai Beni Ambientali e Paesaggistici di Napoli. Ovviamente, per gli adempimenti del caso, una copia dell’atto è stata indirizzata anche ad Evi, Enel, Telecom ed Asl Na 2, presso gli uffici centrali di Monteruscello.

Le motivazioni che hanno portato ad emettere un’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi sono contenute nella parte iniziale del provvedimento del responsabile dell’ufficio tecnico comunale, che recita quanto segue: ”Visto l’accertamento tecnico dell’UTC, prot. int. n°227 del 07/07/2015 dal quale risulta che i Sigg. Oestreich Gisela, nata in Germania il 08/05/1933 e residente a Casamicciola Terme al Viale Paradisiello n°56, Grazioso Deana, nata ad Ischia il 23/01/1960 e residente a Casamicciola Terme al Viale Paradisiello n°58 e Grazioso Marilena, nata ad Ischia il 18/12/1967 e residente a Casamicciola Terme alla Via Rampe Paradisiello n°33 hanno realizzato senza idoneo titolo abilitativo: All’interno dell’area demolita (di cui all’Ordinanza di demolizione n°40/06), si rinveniva un corpo di fabbrica in muratura di cellublock posti a secco, con copertura in lamiera grecata (di nuova fattura) a doppia falda poggiante su assi di legno con increspatura esterna e privo di infissi. Il pavimento è in terreno battuto con le murature allo stato grezzo e non vi è la presenza di impianti ed opere di finitura. La muratura intermedia interna, non demolita, allo stato costituisce divisorio con ricavo di n°2 ambienti. Nel complesso la struttura occupa una superficie lorda di circa mq 54,00 con altezza esterna, misurata al colmo, di circa mt 3,50. I lavori di cui sopra sono stati realizzati in Casamicciola Terme alla Via Rampe Paradisiello”. Come al solito, è stato decisivo un sopralluogo e la successiva relazione della polizia municipale che ha indotto l’ente pubblico ad agire “ritenuta la sussistenza del pubblico interesse, anche in considerazione del fatto che l’esercizio dei poteri sanzionatori della pubblica amministrazione è attività vincolata e priva di margini di discrezionalità”.

Nell’ordinanza, come da prassi, viene spiegato e comunicato ai destinatari della stessa che “Avverso il presente provvedimento, ai sensi del 4° comma dell’art. 3 della legge del 07/08/90 n° 241 e successive modificazione ed integrazioni., è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. Campania secondo le modalità di cui alla legge 06/12/1971 n°1034, come modificata ed integrata dalla legge n° 205/2000, o, in alternativa, di ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n°1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica della presente. I VV. UU. del servizio Vigilanza Edilizia sono incaricati degli accertamenti per l’esecuzione della presente”.

Ads

Articoli Correlati

0 0 voti
Article Rating
Sottoscrivi
Notificami
guest

0 Commenti
Inline Feedbacks
Visualizza tutti i commenti
Pulsante per tornare all'inizio
0
Mi piacerebbe avere i vostri pensieri, per favore commentatex