CRONACA

L’Agenzia delle Entrate “sbaglia” avvocato, processo congelato

Il Tribunale di Ischia conferma: l’ente non può stare in giudizio tramite un professionista del libero foro, ma deve essere difesa dall'Avvocatura di Stato: accolta la tesi dell'avvocato Vito Mazzella

È nulla la costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate se effettuata tramite avvocato del libero foro. Lo ha riconosciuto anche il Tribunale di Ischia, tramite un provvedimento del dottor Manera, che ha accolto la tesi dell’avvocato Vito Mazzella. Il professionista aveva invocato una recentissima pronuncia di legittimità da parte della Corte di Cassazione, la  n.28684 del 9 novembre 2018.

Secondo l’avvocato Mazzella, la scelta dell’avvocato del libero foro in luogo dell’Avvocatura dello Stato non è discrezionale, poiché alla luce dell’art. 4 DLGS 50/2016 (codice contratti pubblici), l’ Agenzia deve operare nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza, efficienza ed economicità. L’affidamento dell’incarico ad avvocati del libero foro è condizionato ai medesimi criteri di selezione stabiliti dal codice dei contratti pubblici. In particolare, la decisione di avvalersi di avvocati del libero foro per la difesa in giudizio per essere valida presuppone quattro circostanze: che si sia in presenza di caso speciale; che intervenga un’apposita e motivata delibera dell’organo deliberante; che tale delibera sia sottoposta agli organo di vigilanza; che sia prodotta in giudizio idonea documentazione in merito alla sussistenza dei suddetti elementi. Laddove il mandato all’avvocato del libero foro sia stato rilasciato senza il vaglio dell’organo di vigilanza e non ricorra un caso di urgenza, tale atto è nullo. La delibera dell’organo deliberante si configura come un requisito indispensabile per la validità del mandato difensivo conferito all’avvocato del libero foro e per tale ragione la sua mancanza determina la nullità del mandato. Queste le argomentazioni dipanate dall’avvocato Mazzella.

Secondo l’avvocato Mazzella, che si è richiamato alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la scelta dell’avvocato del libero foro in luogo dell’Avvocatura dello Stato non è discrezionale da parte dell’Agenzia, ma è condizionata ai medesimi criteri di selezione stabiliti dal codice dei contratti pubblici

Perché sia rispettato il contraddittorio tra le parti processuali, infatti, è necessario che sia rispettata la parità di armi e strumenti giuridici disponibili nell’ordinamento. In pratica, la parte pubblica si avvale già del supporto assistenziale dell’Avvocatura di Stato ai sensi del R.D. 1161/1933 in tutti i processi ove vi siano “concrete questioni di massima” da discutere e che siano caratterizzate da un “riflesso economico” importante in base alla legge generale applicabile. La pronuncia della Suprema Corte riporta un certo equilibrio pure dal punto di vista interpretativo, con un principio di diritto che serve a orientate maggiormente i giudici di merito nel processo esattoriale, a prescindere dalla corte ove si svolge il procedimento, in quell’ottica complessiva di Giusto processo sancito dalla Carta Costituzionale italiana e, di riflesso, anche di rispetto dei principi inviolabili di equo processo sanciti Convezione Europea dei diritti dell’Uomo.

Il Giudice del Tribunale di Ischia, da parte sua, ha pienamente accolto la tesi dell’avvocato Mazzella, applicando correttamente la giurisprudenza  della Suprema Corte. Infatti, secondo il magistrato, l’Agenzia delle Entrate Riscossione, «non subentrato in giudizio a Equitalia s.p.a., ma evocatovi sin dall’inizio nella sua attuale consistenza giuridica, deve, di regola, avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, mentre, ove intenda agire o resistere in giudizio diversamente, ha l’onere, ai sensi dell’art. 1, c. V e VIII, d. l. n. 193/16, conv. in l. n. 225/16, di predisporre sia un atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, sia un’apposita motivata deliberazione, da sottoporre agli organi di vigilanza, che indichi le ragioni che, nella concretezza del caso, giustificano tale decisione (v. Cass., Sez. V, n. 28741/18), essendo, altrimenti affetta da nullità la costituzione in giudizio avvenuta per il tramite di un libero professionista».

Ads

Il Tribunale di Ischia ha accolto le argomentazioni difensive, dichiarando nulla la costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate e assegnandole un termine per regolarizzare la costituzione

Ads

Nel caso in questione, nonostante l’ente convenuto non si sia avvalso del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, mancano sia un atto generale contenente le linee guida per derogare a tale principio sia una motivata deliberazione applicabile al caso specifico: «Non sono stati pertanto rispettati – scrive il giudice – i criteri dettati dalla menzionata giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, e la costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate riscossione risultata pertanto viziata». Ecco quindi la necessità di assegnare alla stessa Agenzia un termine ex art. 182 c.p.c. per sanare il vizio così ravvisato. Il giudice ha quindi dichiarato la nullità della costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate – Riscossione, assegnandole il termine di novanta giorni per regolarizzare la propria costituzione.

Articoli Correlati

0 0 voti
Article Rating
Sottoscrivi
Notificami
guest

1 Comment
Più vecchio
Più recente Più Votato
Inline Feedbacks
Visualizza tutti i commenti
A.C.

Ci hanno provato visto che un avvocato del foro costa molto di meno di uno dell’avvocatura dello stato.

Pulsante per tornare all'inizio
1
0
Mi piacerebbe avere i vostri pensieri, per favore commentatex