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La guerra dei chioschi, Teresa Del Deo vince il “round” al Tar

La “guerra” in atto ormai da tempo immemore in quel di Forio e nello specifico nel Piazzale di Citara tra i due commercianti Giacinto Mattera e Maria Teresa Del Deo, di cui negli ultimi giorni il nostro giornale ha ripreso ad occuparsi con una certa insistenza, si arricchisce di un nuovo capitolo, stavolta però di natura giudiziaria. I giudici del Tar hanno infatti accolto un ricorso presentato proprio dalla Del Deo – assistita dall’avv. Bruno Molinaro – contro il Comune di Forio.

La vicenda, invero complessa e che noi cercheremo di semplificare a beneficio del lettore, trae origine da un esposto diffida che la ricorrente inoltrò al Comune di Forio e che ovviamente riguardava il suo eterno rivale Mattera. Nel testo Teresa Del Deo scriveva tra l’altro: “L’attività commerciale all’insegna il panino era svolta in un unico chiosco, risultato dell’accorpamento dei tre chioschi indipendenti originari, compreso lo spazio che li separava, inglobato nella struttura dell’unico chiosco oggi esistente e oggetto di una inammissibile domanda di condono su suolo pubblico. Attività, che come si evince dalle foto, occupa ed era svolta anche nello spazio che separa il chiosco da quello attiguo, che svolge attività di Noleggio, spazio non ‘dichiarato e evidenziato’ nella concessione del 2016. Spazio sul quale è stata realizzata una soletta in cemento, pavimentata e impianti sotto traccia. Si evince anche che quelli che dovevano essere chioschi, con carattere di precarietà, sono ora indiscutibilmente delle strutture fisse, annegate in solette di cemento, rifinite con marmi e pavimentate. Le strutture non sono chioschi ma, lo si ripete, opere edili fisse. Nell’ambito della Concessione, non è prevista la realizzazione di solette in cemento pavimentate sul suolo pubblico, né la realizzazione di impianti nel suolo pubblico. Nella seconda parte delle foto, si evince il danneggiamento della proprietà pubblica con le fioriere in cemento rivestite in marmo, danneggiamento, che dovrebbe essere stato già sanzionato dall’Ente, che, stranamente, per quanto è dato sapere, non lo ha ancora rilevato. E’ stato realizzato un impianto elettrico esterno per  l’illuminazione delle fioriere (tutt’oggi in tensione e quindi funzionante) e si notano anche gli intagli nei marmi di rivestimento, per inserire le pedane del concessionario, oggi rimosse, nonché la demolizione di parte del rivestimento, con la realizzazione di un intaglio nel marmo superiore, per il fissaggio di strutture del concessionario.  Si fa notare che le fioriere di fronte all’altro concessionario sono rivestire in marmo, fino a livello pavimentazione”.

Da qui era arrivata la diffida “ad intervenire con immediatezza per l’esercizio della doverosa autotutela amministrativa in area demaniale, con demolizione immediata delle abusive installazioni fisse e conseguente ripristino dello stato dei luoghi. Rammenta che il Sindaco, cui il presente atto viene, come quelli precedenti, regolarmente partecipato, è tenuto ad esercitare la necessaria attività di controllo sull’operato degli organi di gestione e che, se a tale dovere dovesse venir meno, risponderà egli stesso, in ogni sede, della mancata tutela del pubblico interesse. Sottolinea, infine, che l’omissione continuata nell’esercizio dell’autotutela e nella attività ripristinatoria, che non ammette dilazione ai sensi degli artt. 14 e 27 del d.P.R. 380/01, nonché 167 del d.lgs. 42/04, può integrare fattispecie di reato e di responsabilità per danno erariale”.

Nel pronunciarsi i giudici del Tribunale Amministrativo Regionale scrivono quanto segue: “Il ricorso è fondato. Deve infatti ritenersi che soltanto la puntale definizione di tempi certi di intervento e di misure effettivamente ripristinatorie possono realmente porsi come momento di esatto adempimento dell’obbligo provvedimentale de quo. Ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell’art. 117 CPA, l’ente locale dovrà pertanto provvedere in tal senso, ultimando le doverose procedure demolitorie, entro giorni 30 dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, con l’intesa che –scaduto vanamente detto termine- sarà nominato apposito commissario acta, su richiesta del ricorrente. Sussistono ragioni per compensare attualmente le spese di lite, fatte salve le conseguenze derivanti da eventuale inosservanza del Comune alla presente sentenza, anche in ordine agli oneri (e connesse responsabilità erariali) derivanti da ulteriori fasi processuali che si dovessero rendere necessarie”. Insomma, termini perentori: significa, in parole povere, che nel momento in cui la sentenza dovesse essere notificata all’ente di via Genovino, lo stesso non potrebbe esimersi dal mettere in atto le procedure di demolizione e non potrebbe appellarsi ad alcunché. Insomma, la faida di Citara, di cui continuiamo a raccontare anche in altre parte del giornale, prevede ancora fuochi d’artificio. Altro che titoli di coda, qui siamo ancora nel pieno della battaglia.

Gaetano Ferrandino

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