L’asilo resta al comune
Il Tar respinge la richiesta di sospensiva avanzata da Leonardo Fiorentino e Anna De Siano sull’immobile di via Oneso che era stato acquisito al patrimonio comunale: accolta la linea del difensore del Comune di Casamicciola, l’avvocato Stanislao Giaffreda. Il contenzioso si deciderà nel merito, per i ricorrenti anche la condanna a 1.000 euro di spese processuali

Il contenzioso sull’immobile di via Oneso approda per l’ennesima volta nelle aule giudiziarie, ma questa volta con un primo segnale netto: la sesta sezione del TAR Campania ha infatti respinto la richiesta di sospensiva presentata dagli ex proprietari, Leonardo Fiorentino e Anna De Siano, contro la delibera con cui il Comune di Casamicciola Terme aveva dichiarato la prevalenza dell’interesse pubblico all’acquisizione e destinazione dell’edificio a scuola dell’infanzia.
L’ordinanza, depositata ieri, segna un passaggio significativo in una vicenda che dura da oltre trent’anni e che coinvolge non soltanto i rapporti privati tra i membri della famiglia De Siano, ma anche atti urbanistici, permessi in sanatoria, condoni edilizi e provvedimenti comunali rimasti per anni ineseguiti. Decisiva l’attività del legale dell’ente di via Salvatore Girardi, Stanislao Giaffreda, che è riuscito a spuntare un risultato importantissimo laddove si consideri che nel corso del tempo su questo immobile ci sono stati anche finanziamenti. Insomma, perderne il possesso – premesso che la causa va ancora discusso nel merito – anche solo temporaneamente sarebbe stata una vera e propria mazzata.
LA DELIBERA DEL 2020 E LA DETERMINA DEL 2025
Al centro dell’impugnativa, presentata dagli ex proprietari tramite l’avvocato Maria Petrone, ci sono due atti: la delibera consiliare n. 2 del 12 febbraio 2020, con cui il Comune dichiarò la “prevalenza dell’interesse pubblico” alla conservazione dell’immobile, acquisendolo gratuitamente al patrimonio comunale per destinarlo a scuola dell’infanzia; la determina dirigenziale n. 105 del 25 giugno 2025, con cui l’Area Tecnica ha disposto la trascrizione dell’acquisizione nei registri immobiliari. Secondo i ricorrenti, quei provvedimenti sarebbero illegittimi per una lunga serie di ragioni: dalla mancata verifica dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione del 1990, alla presenza di tre permessi di costruire in sanatoria rilasciati nel 2018, fino alla presunta assenza di una perimetrazione chiara delle particelle catastali coinvolte. Gli ex proprietari sostengono inoltre di aver appreso dell’esistenza della delibera del 2020 soltanto il 2 settembre 2025, dopo un accesso agli atti.
IL TAR: NESSUN PERICOLO DI DANNO IMMEDIATO
La Sezione VI, presieduta da Santino Scudeller, ha però respinto la richiesta di sospensione cautelare. Secondo il collegio, nella fase interinale non emergono elementi idonei a giustificare l’adozione di un provvedimento d’urgenza. Scrivono i giudici: “Non appaiono percepibili profili di compressione della sfera giuridica dei ricorrenti aventi i caratteri della gravità ed irreparabilità, che soli possono giustificare l’invocata tutela cautelare”. Il TAR ricorda inoltre che l’adozione di misure di sospensione è uno strumento eccezionale e residuale, da utilizzare solo quando esista un concreto e attuale “vulnus” che non possa essere evitato in altro modo: “La emanazione di misure interinali assume carattere eccezionale in quanto volta a neutralizzare un vulnus non altrimenti evitabile”. Nel caso dell’immobile di via Oneso, secondo il Tribunale non è stato dimostrato alcun pericolo imminente collegato ai lavori in corso, né la presenza di interessi dei ricorrenti suscettibili di un danno irreversibile.
L’EDIFICAZIONE SENZA PERMESSO E L’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE
Per orientarsi nel contenzioso odierno occorre tornare ai fatti degli anni ’90. L’immobile venne costruito senza titolo edilizio su un fondo condiviso fra più membri della famiglia De Siano. Nel maggio 1990 il Comune emise l’ordinanza di demolizione n. 67. Quell’atto, però, non venne mai eseguito, anche alla luce delle successive domande di condono edilizio presentate ai sensi della legge 724/94. Nel 2018 l’ente rilasciò tre permessi di costruire in sanatoria – n. 4 del 19 marzo, n. 6 del 27 marzo e n. 13 del 26 aprile – dopo aver ottenuto pareri e nulla osta della Soprintendenza. Per i ricorrenti, questi titoli legittimi avrebbero reso “inefficace” l’ordinanza di demolizione del 1990 e precluso qualsivoglia acquisizione gratuita. Nel ricorso si sottolinea inoltre che nessun ufficio comunale ha mai annullato o revocato quei permessi. La vicenda amministrativa prende un’altra piega a seguito del terremoto del 21 agosto 2017, che rese inagibile il plesso scolastico Ibsen. L’amministrazione allora guidata dal sindaco Giovan Battista Castagna avviò una ricognizione degli immobili alternativi e tornò a considerare il fabbricato di via Oneso. Nel 2019 il Comune ricevette un’ordinanza della Corte d’Appello relativa a un incidente di esecuzione collegato all’ordine di demolizione penale. Da quel documento il primo cittadino dedusse l’inesistenza o illegittimità dei permessi in sanatoria del 2018 e propose di procedere all’acquisizione del fabbricato ai sensi dell’art. 31 del DPR 380/2001. Il Consiglio comunale approvò la proposta nel febbraio 2020, dichiarando l’interesse pubblico “concreto e attuale” alla destinazione dell’edificio a servizio scolastico.
CINQUE ANNI DI SILENZIO, POI LA TRASCRIZIONE
Per cinque anni la delibera non è stata seguita da atti ulteriori. Il nuovo contenzioso esplode con la determina dirigenziale n. 105 dello scorso 25 giugno, che dispone la trascrizione dell’acquisizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. Per i ricorrenti, questo atto produce un effetto immediato e lesivo, trasformando in modo definitivo il quadro proprietario dell’immobile senza verificare preventivamente la legittimità dei presupposti. Nel ricorso viene inoltre contestata l’indicazione delle particelle 755 e 695 come non sufficientemente dettagliata ai fini dell’acquisizione, poiché non conterrebbe alcuna perimetrazione né individuazione puntuale delle aree di sedime e delle pertinenze. Tra gli elementi posti a fondamento della richiesta cautelare, gli ex proprietari avevano segnalato la presenza di lavori in corso sull’immobile. Quei lavori, secondo la difesa, avrebbero potuto produrre modifiche irreversibili, impedendo un eventuale ripristino dello stato dei luoghi qualora il TAR avesse accolto il ricorso nel merito. Il collegio, però, ha ritenuto la contestazione generica e priva di indicazioni utili a dimostrare la gravità della situazione.
Scrive il TAR: “Non è stato allegato alcun peculiare, specifico e pregnante interesse gravemente leso dalla modifica dello stato dei luoghi né la eccessiva onerosità delle spese necessarie per reintegrarli nel primigenio stato”.
LA PREVALENZA DELL’INTERESSE PUBBLICO
Nel passaggio più significativo, l’ordinanza richiama la natura degli interessi coinvolti: “La natura meta individuale e collettiva degli interessi di valenza costituzionale soddisfatti dall’attuale destinazione del fabbricato depone per il carattere affatto recessivo delle esigenze privatistiche e patrimoniali invocate dai ricorrenti”. In altre parole, l’uso dell’immobile come scuola dell’infanzia – costituisce un interesse pubblico che, nella fase cautelare, prevale su quello degli ex proprietari. Per i ricorrenti oltre al danno si aggiunge la beffa, visto che il Tar li ha condannati al pagamento di 1.000 euro di spese cautelari in favore del Comune di Casamicciola Terme. Il procedimento, tuttavia, proseguirà con la discussione del merito, nella quale i giudici dovranno pronunciarsi sulla validità degli atti amministrativi emanati dal Comune dal 2020 al 2025, sulla sorte dei permessi di costruire in sanatoria del 2018 e sulla correttezza del procedimento di acquisizione. Per ora, però, l’efficacia degli atti comunali resta integra e l’asilo di via Oneso può proseguire il suo percorso.






