CRONACA

L’Assoforense: «Astensione obbligata, la priorità è arginare la diffusione del virus»

Lo “sciopero” indetto dal Coa viene accolto con favore dai professionisti isolani: «Ricadute negative sulla nostra attività e sui diritti dei cittadini, ma la tutela del diritto alla salute ha la precedenza»

La proclamata astensione indetta dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli, che durerà fino all’11 marzo, è stata accolta con favore dall’Associazione forense ischitana. Il rischio del contagio da coronavirus, secondo i professionisti, non è più affrontabile con semplici linee guida di cautela, che pure la stessa Assoforense aveva cercato di delineare nella riunione di due giorni fa, con un orecchio teso ad ascoltare ciò che accadeva in terraferma: «Ci riteniamo soddisfatti – dichiara l’Assoforense isolana – per la decisione presa: dopo aver sollecitato il Consiglio dell’Ordine, è stato adottato questo primo importante provvedimento. Naturalmente, ciò purtroppo avrà delle ricadute sulla nostra attività professionale e quindi sui diritti dei cittadini, ma il diritto alla salute, costituzionalmente garantito, ha la precedenza; quindi nella fase attuale occorre arginare la diffusione del contagio del coronavirus. Le misure che erano state adottate dai presidenti di Tribunale e Corte d’Appello si sono dimostrate non solo inadeguate, ma persino in grado di acuire il problema, a causa dei vari assembramenti che si creavano, fenomeno che è stato riscontrato anche nel Tribunale di Ischia: i corridoi e l’androne della Sezione distaccata in questi giorni apparivano invasi da gruppi di persone, cosa che incrementava il rischio».

Un problema da sciogliere era quello di far pervenire l’adesione all’astensione in via telematica, senza doversi recare materialmente in tribunale. L’adesione inviata telematicamente è possibile in base all’articolo 3 del Codice di autoregolamentazione, che prevede espressamente tale facoltà a mezzo Pec alla Cancelleria del giudice. Tuttavia nel settore penale non vi è il processo telematico. È stata comunque individuata una sentenza della Cassazione del febbraio 2020, quindi recentissima, che prevede la possibilità anche nel processo penale di comunicare l’adesione all’astensione in modalità telematica, da considerarsi dunque valida. La validità della comunicazione telematica è un presupposto di ragionevolezza, in quanto sarebbe assurdo pretendere che i professionisti si rechino a Napoli perdendo sostanzialmente una giornata per esprimere la loro adesione all’astensione. A quel punto, a costo di rischiare il contagio, tanto varrebbe celebrare l’udienza.

«Adesso – continua l’Assoforense – continueremo a monitorare l’evolversi della situazione. Abbiamo sollecitato la proclamazione dell’astensione, così come avevamo sollecitato l’igienizzazione del palazzo di giustizia, che fino a ieri non era stata eseguita. Ci auguriamo che questa crisi possa essere superata al più presto».

Ieri il Consiglio dell’ordine ha nuovamente ribadito l’opportunità della decisione di astensione «per protesta contro l’inadeguatezza delle misure volte a prevenire e contenere nei palazzi di giustizia la diffusione del Covi-19 agli avvocati, a tutti gli operatori, ai loro familiari nonché all’intera comunità». Il Consiglio ricorda «che alcuni avvocati sono positivi e che, tranne casi sporadici, non risulta avvenuta idonea disinfezione né collocazione aggiuntiva di dispenser», e che «non può essere ignorato che il Tribunale di Milano ha subito adottato provvedimenti precauzionali a seguito della positività di soli due operatori di giustizia».

Nel comunicato che il Consiglio dell’Ordine aveva diramato per proclamare l’astensione, veniva specificato che «sussistono, nel caso di specie, le condizioni che legittimano l’adozione di delibera di astensione dalle udienze ai sensi dell’art. 2 comma 7 L. 146/90 e successive modificazioni, in tema di diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, nella parte in cui consente la non applicazione delle disposizioni in tema di preavviso minimo e di durata “nei casi di astensione dal lavoro […] o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori”. Ed infatti, va anzitutto rilevato che nella nozione di “incolumità e sicurezza” rientra certamente la tutela del diritto alla salute dei lavoratori, che trova essenziale presidio nell’art. 32 della Carta costituzionale, che lo proclama diritto fondamentale dell’individuo».

Ads

L’astensione è stata considerata necessaria «vista la gravità e serietà dell’evento lesivo temuto (il contagio da COVID 19), che ha determinato l’adozione – a livello nazionale e locale – di numerosi provvedimenti di natura eccezionale da parte delle Autorità competenti (in via meramente esemplificativa: chiusura di scuole, di edifici pubblici, di luoghi di culto ecc.; divieti di compiere determinate attività, di organizzare e/o partecipare a manifestazioni sportive ecc.; limitazioni della libertà di movimento; restrizioni ed obblighi vari per la cittadinanza) anche in presenza di un numero non significativo di contagi, e ciò al precipuo fine di evitare o limitare al massimo la diffusione del contagio». Secondo il Consiglio dell’ordine, «il rischio di contagio non è né meramente enunciato né semplicemente temuto, ma concreto ed attuale, e rappresenta un pericolo oggettivo per la salute pubblica, ove si considerino sia le circostanze riportate in premessa del presente provvedimento (contagio accertato di un numero consistente di avvocati, presenza degli stessi negli Uffici Giudiziari, particolare conformazione del Palazzo di Giustizia, dislocazione delle aule di udienza e delle cancellerie e stato di insalubrità degli ambienti), sia la esponenziale velocità con la quale il virus si propaga e la facilità di contagio».

Ads

Articoli Correlati

0 0 voti
Article Rating
Sottoscrivi
Notificami
guest

0 Commenti
Inline Feedbacks
Visualizza tutti i commenti
Pulsante per tornare all'inizio
0
Mi piacerebbe avere i vostri pensieri, per favore commentatex