CRONACA

Lavori alla scuola di Lacco, Ad Progetti contro Comune: manca solo il verdetto

Nei prossimi giorni la decisione sull’impugnazione cautelare da parte della società d’ingegneria baranese contro la decisione del Tar. Quest’ultimo aveva negato la sospensiva, lamentando l’illegittimità della propria esclusione dalla selezione per l’assegnazione delle opere di ricostruzione dell’edificio scolastico lacchese “Principe di Piemonte”

Si è discusso ieri l’appello cautelare della  Ad Progetti contro la decisione del Tribunale amministrativo regionale. Come si ricorderà, la società d’ingegneria baranese lo scorso novembre aveva impugnato il provvedimento col quale il Tar Campania aveva rigettato l’istanza di sospensiva cautelare della Ad Progetti nei confronti di una procedura di gara indetta dal Comune di Lacco Ameno. Si tratta dell’iter per l’assegnazione dei lavori post-sisma all’edificio scolastico “Principe di Piemonte” sede dell’istituto “Vincenzo Mennella”. Da tale procedura, che non è ancora conclusa, la società ricorrente era già stata esclusa dalla commissione di gara.

Ieri i rispettivi legali di fiducia hanno discusso le rispettive posizioni, e la causa è poi passata in decisione. Tra qualche giorno dovrebbe arrivare il verdetto.

L’elemento che ha scatenato la controversia va individuato nel mancato rispetto di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, in quanto, come indicato nella comunicazione di esclusione, il geologo indicato nell’elenco delle professionalità minime dell’Operatore economico, richieste dall’avviso di gara, non risultava avere “un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata, quale dipendente oppure quale consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA”. Un requisito fondamentale per concorrere all’assegnazione dell’appalto in questione. Alcuni lettori ricorderanno che la Sezione Prima del Tar della Campania aveva accolto le ragioni del Comune di Lacco Ameno, rappresentato dall’avvocato Nicola Patalano: come si legge nell’ordinanza, «rilevato, ad un primo sommario esame proprio della presente fase cautelare, che l’elemento della sussistenza dello stabile rapporto subordinato, parasubordinato oppure di consulenza con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua (con fatturazione nei confronti del soggetto offerente di una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA) tra gli operatori economici partecipanti e la figura del geologo risulta prescritto dalla lex specialis di gara, che richiama il DM n. 263/2016 al fine di individuare i requisiti di partecipazione alla selezione», la magistratura amministrativa aveva quindi respinto l’istanza cautelare, fissando alla fine del mese di febbraio l’udienza di merito.

Tuttavia la società baranese non aveva intenzione di attendere passivamente fino a tale data, e diede immediatamente mandato ai propri avvocati di appellarsi al Consiglio di Stato impugnando la decisione del Tar. Le articolate argomentazioni svolte dai legali, discusse ieri, rappresentano il tentativo per cercare di “rientrare in gara” dopo l’esclusione decisa dall’ente e confermata, per ora in via cautelare, dal Tribunale amministrativo regionale.

Tra le varie ragioni addotte, la società afferma che l’organigramma è requisito legale di partecipazione (per le società di ingegneria, come la ricorrente) agli affidamenti dei servizi in questione, ma non va assolutamente confuso con la “struttura operativa” richiesta dalla lex specialis ai fini dell’affidamento, la quale (cioè la struttura operativa), infatti, è requisito “professionale” dotato di autonomia. Il geologo non deve fare parte obbligatoriamente dell’organigramma, ma deve comporre la “struttura operativa” (secondo la lex specialis). Per i soli appartenenti all’organigramma – e non anche per l’appartenenza alla “struttura operativa” (in relazione alla quale ultima soltanto viene in considerazione, ex lege speciale, la figura del geologo) – ha rilievo (secondo le parole del Tar) “l’elemento della sussistenza dello stabile rapporto subor-dinato, parasubordinato oppure di consulenza con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua (con fatturazione nei confronti del soggetto offerente di una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione Iva)”. E fra l’altro integra in modo assolutamente legittimo la “struttura operativa” prescritta dalla lex specialis – e non viola assolutamente il divieto di subappalto ex art. 31 co. 8 del Codice dei Contratti – un geologo legato alla società di ingegneria da un un contratto di consulenza di durata annuale – avente data certa e venuto ad esistenza in un momento ben anteriore alla gara (e, dunque, non certo nato in funzione di essa) – indipendentemente dall’elemento della “fatturazione nei confronti del soggetto offerente di una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato an-nuo, risultante dall’ultima dichiarazione Iva)”: questo perché, nel silenzio normativo, un tale sinallagma senz’altro genera uno “stabile rapporto” .

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