CRONACAPRIMO PIANO

CIRO IL “BARBIERE” AFFONDA PERRELLA

La memoria difensiva presentata dall’avvocato Bruno Molinaro per conto dei congiunti dell’assessore lacchese mette k.o. la Marina del Capitello che chiedeva l’abbattimento di alcune opere sullo stabilimento balneare Onda Blu. E così la SCARL se la batte a gambe levate rinunciando all’istanza cautelare dinanzi ai giudici del Tar

C’ è una novità importante, significativa, oseremmo dire decisiva e spartiacque nel contenzioso che la Marina di Capitello e nello specifico Peppe Perrella (amministratore della società che gestisce il porto turistico di Lacco Ameno) ha avviato contro i familiari dell’assessore Ciro Calise, gestori dello stabilimento Onda Blu. L’alta tensione scatenatasi con il Comune per la gestione dell’approdo diportistico aveva indotto Marina per il tramite del suo legale a chiedere all’ente di Piazza Santa Restituta l’abbattimento di una serie di opere ritenute abusive, tra cui un ristorante. I gestori si sono rivolti all’avvocato Bruno Molinaro che ha presentato una dettagliata memoria nella quale evidenziava di fatto come non ci fossero i presupposti per avanzare una tale richiesta per i motivi di cui spiegheremo a breve. A questo punto, evidentemente per non correre rischi di alcuna natura né verosimilmente andare incontro a una sicura sconfitta giudiziaria, è arrivata la rinuncia a presentare l’istanza cautelare con una nota trasmessa al presidente della VII Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nella quale si legge testualmente: “Il sottoscritto Avvocato Enrico Angelone, nell’interesse della Marina del Capitello Scarl – ricorrente – contro il Comune di Lacco Ameno in persona in persona del Sindaco pro tempore, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, l’ufficio circondariale marittimo di Ischia, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell’Area Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore – resistenti – e nei confronti della Sig.ra Giulia Calise – controinteressata – con il presente atto dichiara di rinunziare come in effetti rinunzia alla trattazione della domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati”.

COSI’ MOLINARO “SMONTA” LE VELLEITA’ DELL’AMMINISTRATORE DELLA SCARL

Ma adesso torniamo alla memoria difensiva redatta dall’avvocato Molinaro per l’udienza che tra l’altro avrebbe dovuto svolgersi proprio nella giornata di ieri e che smonta punto per punto le pretese di Perrella e della Marina del Capitello. Il noto legale osserva tra l’altro che “Il ricorso è chiaramente inammissibile e, comunque, infondato. È inammissibile in primo luogo per difetto di legittimazione e di interesse della società ricorrente, la cui pretesa è priva di base legale, non potendo la stessa qualificarsi concessionaria dei beni demaniali marittimi rispetto ai quali si sarebbe materializzata la lesione lamentata. La concessione della quale la società ricorrente assume di essere titolare è, infatti, scaduta a tutto concedere al 31 dicembre 2023, dovendo ritenersi la proroga al 31 dicembre 2024 disposta in sede di conversione del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. decreto Milleproroghe), avvenuta con legge 24 febbraio 2023, n. 14, ‘tamquam non esset’, come ribadito da ultimo dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza del 27 dicembre 2023, n. 11200”. Poi il concetto veniva rafforzato ulteriormente: “Fermo ed assorbente quanto sopra, va, comunque, osservato che nel giudizio amministrativo, fatta eccezione per ipotesi specifiche in cui è ammessa l’azione popolare, non è consentito adire il giudice al solo fine di conseguire la legalità e la legittimità dell’azione amministrativa, se ciò non si traduca anche in uno specifico beneficio in favore di chi la propone; ciò in quanto l’interesse a ricorrere è condizione dell’azione e corrisponde ad una specifica utilità o posizione di vantaggio che attiene a uno specifico bene della vita, contraddistinto indefettibilmente dalla personalità e dall’attualità della lesione della posizione giuridica”.

NESSUN INTERESSE AL RICORSO, MARINA NON LEGITTIMATA

Poi c’è l’ampia parentesi legata all’interesse al ricorso che come scrive Bruno Molinaro “trova, come è noto, fondamento nell’art. 100 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a, ed è caratterizzata dal vantaggio che il ricorrente può conseguire per effetto dell’accoglimento del ricorso stesso in corrispondenza di una lesione diretta ed attuale dell’interesse protetto”. Un vantaggio che, spiega l’avvocato nella sua memoria, nel caso di specie non c’era: “Orbene, nel caso in esame, la società ricorrente, non operando nel medesimo settore di riferimento, in quanto esercente ‘attività di gestione di porti, approdi turistici e punti di ormeggio’, non è legittimata, né vanta alcun interesse concreto (giuridicamente rilevante) all’ottenimento dei provvedimenti invocati, sia se espressione dell’esercizio dei poteri sanzionatori in materia edilizia, spettanti in tesi soltanto al comune e non anche alle altre amministrazioni erroneamente evocate in giudizio. Il consolidato indirizzo della giurisprudenza in ordine a tale questione è, infatti, nel senso che il titolare di un’autorizzazione amministrativa vanta sicuramente un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente meritevoli, ma solo a condizione che l’esercizio, da parte dell’ente pubblico, del potere autorizzatorio riguardi il medesimo settore di attività commerciale, ovvero quello riferito all’ambito territoriale all’interno del quale si radica la posizione giuridica del richiedente, a fronte di ‘possibili lesioni (ancorché non attuali) della sua posizione, qualificata e differenziata, di contro interesse all’illegittimo allargamento della concorrenza e alla potenziale sottrazione di clientela’”.

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L’AVVOCATO RIBADISCE: LEGITTIMA E CORRETTA LA CONDOTTA DEL COMUNE

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Ma non è tutto, l’avvocato Bruno Molinaro evidenzia altri motivi per i quali l’iniziativa legale di Marina del Capitello non ha assolutamente fondamento e non a caso scrive nella memoria: Il ricorso è – a ben vedere – inammissibile anche nella parte in cui censura il mancato esercizio del potere di autotutela e l’omessa risposta in relazione ai titoli precedentemente assentiti (come le agibilità rilasciate, i ‘titoli commerciali’, ecc.), avendo il Comune fatto applicazione dei principi affermati in materia, con orientamento granitico, dalla giurisprudenza amministrativa, secondo la quale, in caso di presentazione di una istanza di autotutela, ‘l’amministrazione non ha l’obbligo di pronunciarsi in maniera esplicita in quanto la relativa determinazione costituisce una manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa, di cui è titolare in via esclusiva l’amministrazione stessa per la tutela dell’interesse pubblico; non è quindi configurabile un obbligo di provvedere a fronte di istanze di riesame di atti precedentemente emanati, conseguente alla natura officiosa e ampiamente discrezionale, soprattutto nell’an, del potere di autotutela ed al fatto che, rispetto all’esercizio di tale potere, il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente’”. Il ricorso viene smontato anche in un successivo passaggio: “ Del tutto generica e priva di fondamento è anche la richiesta di risarcimento danni, tenuto conto del consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa… Nel merito, le censure formulate sono, poi, manifestamente infondate, come confermato dall’ing. Benito Trani nella relazione di perizia del 14 settembre 2023 e dallo stesso tecnico comunale con il richiamato accertamento del 23 novembre 2023 Ed invero, è stato accertato che: l’attuale stato dei luoghi è pienamente corrispondente alla rappresentazione grafica dello stesso”. Insomma, una serie di osservazioni che hanno indotto Perrella ad alzare bandiera bianca e rinunciare alla crociata contro il “Barbiere”. Che può sorridere e dire grazie al suo legale.

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