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Le corse notturne restano alla Medmar

La V Sezione del Consiglio di Stato respinge le richieste di annullamento dell’affidamento del servizio di trasporto marittimo assegnato dalla Regione Campania. Nulla da fare per la Traspemar che chiedeva la riforma della precedente sentenza emessa dal Tar, la cui bontà è stata completamente confermata

In sede giurisdizionale, la Sezione Quinta del Consiglio di Stato respinge nuovamente le richieste di annullamento delle corse marittime notturne nel Golfo di Napoli. Si tratta dell’ennesimo stop per Tra.Spe.Mar. nell’ambito della controversia sull’affidamento di tali servizi, assegnati dalla Regione Campania alla compagnia concorrente Medmar. Il Consiglio di Stato si è pronunciato sul ricorso numero 3575 del registro generale 2023, presentato dalla società a responsabilità limitata Tra.Spe.Mar, rappresentata dagli avvocati Gennaro D’Andria e Angela Addessi, contro la Regione Campania, assistita dall’avvocato Fabrizio Niceforo. L’armatore Marrazzo, operante nel Golfo di Napoli nel settore del trasporto merci, trasporti speciali e sostanze pericolose, si era rivolto al Consiglio di Stato chiedendo la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza), n. 282/2023, che aveva già rigettato un’analoga istanza di annullamento relativa all’affidamento delle corse notturne tra Ischia, Procida e Pozzuoli (e viceversa). Nel corso dell’udienza pubblica, presieduta dal Consigliere Gianluca Rovelli, è stato ascoltato l’avvocato D’Andria, il quale ha ribadito la legittimità dell’operato della Regione in merito all’avviso pubblico. In particolare, ha evidenziato come l’amministrazione regionale abbia correttamente valutato “la sussistenza di un interesse totale o parziale da parte degli operatori economici del settore allo svolgimento dei servizi di collegamento notturno per l’approvvigionamento delle merci, in regime di libero mercato e senza oneri per il bilancio regionale”. La Sezione Quinta, pronunciandosi in via definitiva sull’appello, lo ha respinto, confermando integralmente la sentenza del TAR Campania n. 282/2023. Contestualmente, il Consiglio ha condannato l’appellante al pagamento delle spese legali del presente grado di giudizio, che sono state quantificate in € 4.000,00, oltre accessori e oneri di legge, in favore della Regione Campania.

Nel dispositivo si parte dall’inizio e cioè ricordando “l’avviso pubblicato in data 13 gennaio 2022, con cui la Direzione Generale Mobilità della Regione Campania aveva inteso verificare ‘la sussistenza di un interesse totale o parziale degli operatori economici del mercato di riferimento allo svolgimento dei servizi di collegamento notturno per approvvigionamento merci […], in regime di libero mercato, senza oneri economici a carico del bilancio regionale’. Avverso tale avviso la Tra.Spe.Mar S.r.l. notificava alla Regione Campania ricorso dinanzi al TAR Campania. Con ricorso per motivi aggiunti Tra.Spe.Mar impugnava il provvedimento di indizione della gara del 14 marzo 2022. All’esito della camera di consiglio del 3 maggio 2022, con ordinanza n. 906/2022, il TAR rigettava l’istanza cautelare. Con ricorso in appello notificato il 1° giugno 2022 e iscritto a ruolo in pari data dinanzi al Consiglio di Stato con n. 4524/2022, Tra.Spe.Mar impugnava l’ordinanza cautelare. Con ordinanza n. 2758/2022, pronunciata nella camera di consiglio del 16 giugno 2022, il Consiglio di Stato “ritenuto che le esigenze della ricorrente siano apprezzabili favorevolmente” accoglieva l’appello mandando al TAR di fissare sollecitamente l’udienza di merito. Il 5 agosto 2022 sul sito dell’ente venivano pubblicati i provvedimenti di aggiudicazione, impugnati da Tra.Spe.Mar con ulteriore ricorso per motivi aggiunti. Con sentenza 282/2023, il TAR Campania rigettava i ricorsi di Tra.Spe.Mar. Di tale sentenza, Tra.Spe.Mar ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello”.

Chiare ed inequivocabili le motivazioni. Contestualmente, il Consiglio ha condannato l’appellante al pagamento delle spese legali del presente grado di giudizio, che sono state quantificate in 4.000 euro, oltre accessori e oneri di legge, in favore della Regione Campania

I giudici del Consiglio di Stato evidenziano in sentenza come il Tar aveva deciso su una serie di punti sottolineando in particolare che la Regione Campania aveva conferito mandato alla Direzione Generale per la Mobilità di attivare, in conformità alla normativa comunitaria di settore, “le procedure idonee a garantire il mantenimento del servizio di approvvigionamento notturno delle merci” il cui contratto risultava in scadenza il 31 marzo 2022 e specificatamente i “servizi di collegamento marittimo notturno inerenti alla tratta Ischia – Procida – Pozzuoli e viceversa”. Poi viene sottolineato come “la scelta operata dall’Amministrazione, in continuità con il servizio espletato, non può essere ritenuta limitativa della concorrenza, in quanto giustificata da una verifica in concreto delle esigenze di trasporto e dalla conseguente necessità di utilizzare una unità navale idonea a garantire il pieno soddisfacimento delle suddette esigenze e a fornire un servizio almeno analogo a quello già in essere”. Sono diversi gli aspetti per i quali le doglianze della Tra.spe.mar vengono ritenute infondate su tutte il fatto che “le censure dedotte da parte ricorrente devono ritenersi infondate per la risolutiva circostanza che la Giuseppina Prima, unità navale di proprietà di parte ricorrente, possiede caratteristiche che non consentono di soddisfare il mantenimento del servizio così come svolto fino al 31 marzo 2022 già solo per le sue dimensioni, trattandosi, come rappresentato dalla stessa parte ricorrente, di nave cargo di tipo Ro-Ro, ovverosia una nave progettata per il trasporto con modalità di imbarco e sbarco di veicoli gommati, che può trasportare sino a un massimo di 12 passeggeri (equipaggio escluso)”.

Poi si entra nel “cuore” della decisione con i giudici che osservano: “L’appello è infondato poiché la decisione del primo Giudice è perfettamente in linea con la ormai consolidatissima giurisprudenza in ordine alla attinenza e proporzionalità dei requisiti di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica. L’amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella redazione degli atti di gara ed è legittimata a introdurre disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti, purché tale scelta non sia eccessivamente ed irragionevolmente limitativa della concorrenza, in quanto correttamente esercitata attraverso la previsione di requisiti pertinenti e congrui rispetto allo scopo perseguito, e risponda, quindi ai parametri della ragionevolezza e della proporzionalità rispetto alla tipologia e all’oggetto dello specifico affidamento. La Regione Campania ha sottolineato che, nel fare riferimento all’attività di ‘approvvigionamento di merci alle comunità isolane’, si è manifestata l’esigenza di garantire il mantenimento del servizio in scadenza nell’ottica di una continuità funzionale. S’intende, che la continuità è da riferirsi alla tipologia di servizio. Si tratta di una scelta espressione dell’ampia discrezionalità che l’amministrazione poteva esercitare nel prevedere i requisiti per lo svolgimento del servizio, requisiti che si correlano a circostanze debitamente giustificate. I requisiti di partecipazione ad una procedura selettiva sono fissati dall’autorità amministrativa con ampia discrezionalità, sindacabile solo per manifesta arbitrarietà ed irragionevolezza, dovendo la loro previsione essere correlata a circostanze giustificate e risultare funzionale all’interesse pubblico perseguito”. Poi la logica conclusione: “Per le ragioni esposte l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 282/2023”.

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