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Dal Tar disco verde per Ungaro all’Utc di Barano

Di Francesco Ferrandino

ISCHIA. La quinta sezione del Tribunale amministrativo regionale della Campania ha accolto le ragioni dell’ing. Crescenzo Ungaro, respingendo l’istanza di sospensiva avanzata da Alfredo Di Meglio, tramite l’avv. Giuseppe Di Meglio, contro il dirigente dell’Ufficio tecnico di Barano e contro lo stesso Comune. È quindi legittimo l’incarico conferito a Ungaro come responsabile del quinto settore (edilizia privata). Il responso è giunto al termine della camera di consiglio di ieri presieduta dal dott. Santino Scudeller, che ha emesso apposita ordinanza. In udienza l’ing. Ungaro era rappresentato dall’avv. Miriam Petrone su delega dell’avv. Bruno Molinaro, mentre il comune era costituito con l’avv. Ciriaco Rossetti. Il ricorso avanzato lo scorso marzo da Alfredo Di Meglio, padre del consigliere comunale baranese di minoranza Aniello, chiedeva l’annullamento previa sospensiva delle deliberazioni della Giunta Municipale del Comune isolano, e delle successive determine con le quali – a conclusione di tutto l’iter procedurale – era stato nominato l’ing. Crescenzo Ungaro, responsabile del quinto settore (edilizia privata) del Comune di Barano.

La vicenda ebbe inizio lo scorso dicembre quando Luigi Mattera decise di rassegnare le proprie dimissioni dall’incarico di dirigente dell’Utc, ottenuto nell’Aprile del 2014. L’amministrazione indisse un avviso pubblico al fine di ricercare candidati a cui affidare l’incarico di dirigenza dell’Ufficio Tecnico. Tre degli otto iniziali aspiranti responsabili del V settore, Crescenzo Ungaro, Mariano Serra e Michele Maria Baldino, furono ammessi al colloquio finale. Numerose le indiscrezioni, puntualmente riportate anche dal nostro giornale, che davano per scontata la vittoria di Ungaro. Tali “profezie” sono state riprese anche nel ricorso presentato dal Geometra Alfredo Di Meglio e dal suo legale, dove si faceva riferimento anche alla presunta “vicinanza politica” tra il primo cittadino di Barano e il nuovo responsabile dell’UTC, che sarebbe stato assunto “intuitu personae” senza la necessaria parità tra i concorrenti e l’adeguata obiettività.

Di ben altro avviso è stato il Tar, che ha ritenuto “fondata l’eccezione di difetto di legittimazione in ragione della qualità azionata da parte ricorrente“, respingendo l’istanza cautelare e in pratica accogliendo il primo dei motivi addotti dalla difesa dell’ing. Ungaro nella memoria difensiva depositata dall’avv. Molinaro, nel quale veniva eccepito “l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per essere stato proposto da soggetto privo di qualunque legittimazione ad agire“. Richiamandosi a un consolidato orientamento giurisprudenziale condiviso peraltro anche dalla magistratura amministrativa, il difensore del dirigente aveva sostenuto che nel processo amministrativo la legittimazione al ricorso presuppone l’esistenza di una situazione giuridica attiva. Applicando tale principio alle procedure selettive costituite dalle gare a evidenza pubblica, “si avrà che la legittimazione spetta unicamente a chi partecipa alla gara giacché solo con lo status di partecipante si può configurare una posizione sostanziale differenziata e meritevole di tutela“. Principi puntualmente ribaditi dal Consiglio di Stato, secondo cui “nel processo amministrativo la mancata presentazione della domanda di partecipazione alla gara pubblica esclude la sussistenza di una posizione qualificata ed indifferenziata alla impugnazione della procedura selettiva“. Nel caso baranese, il ricorrente Alfredo Di Meglio ha impugnato il bando di gara senza, tuttavia, aver presentato domanda di partecipazione alla procedura selettiva: un’omissione che sarebbe quindi costata al Di Meglio ogni legittimazione a contestare la procedura stessa. In altre parole, la mancata partecipazione alla gara negherebbe al geometra ogni titolo a mettere in discussione l’attivazione di una procedura alla quale egli stesso volontariamente ha rinunciato di prendere parte. Una circostanza che, come si legge nella memoria difensiva, comporta l’inammissibilità dell’impugnativa per carenza assoluta di interesse. Tecnicamente, nei casi in cui il ricorso è manifestamente infondato, il Tribunale può emettere sentenza in forma semplificata. Ieri il Tar ha deciso tramite ordinanza sull’istanza cautelare, la cui motivazione comunque anticipa di fatto quella della sentenza di merito, che sarà pronunciata tra qualche mese.

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