CRONACAPRIMO PIANO

Legnini salvatutti

Calo di fatturato a seguito dell’alluvione del 26 novembre 2022, pronta l’ordinanza del commissario alla Ricostruzione. Buone notizie per i beneficiari, basterà dimostrare una diminuzione del 20% rispetto al 30% sancito in occasione del sisma del 21 agosto 2017. Domande da presentare entro il 30 giugno, tutto quello che c’è da sapere

In arriva una nuova ordinanza per le “Misure di sostegno alle imprese ubicate nell’isola di Ischia danneggiate dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022”. La cosiddetta previsione di calo di fatturato per le aziende rimaste aperte dopo la sciagura così come fu previsto per il sisma del 2017.All’epoca bisognava dimostrare un calo del 30% oggi basta il 20%. L’ordinanza in 15 pagine e 9 articoli prevede specifici ristori e nel merito sono ammesse osservazioni alla bozza in circolazione entro il 28 marzo prossimo. Le richieste invece potranno essere inoltrate entro il 30 giugno. In particolare, nel merito della legge 31 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) e, in particolareil comma 686, che recita «Ai titolari di attività economiche che, a causa degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, abbiano subito danni o limitazioni al proprio esercizio e che abbiano registrato una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del triennio precedente agli eventi calamitosi può essere riconosciuto un contributo per indennizzare i mancati ricavi nel rispetto dei criteri, delle procedure e delle modalità definiticon ordinanza del Commissario straordinario. Per le finalità di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2025».

RIUNIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Come spiega la bozza del dispositivo: «Considerato che le richiamate disposizioni della legge di stabilità impongono l’adozione di una specifica ordinanza disciplinante criteri, modalità e requisiti di concessione del contributo indennitario spettante alle imprese che, per effetto dell’evento alluvionale del 26 novembre 2022, abbiano subito una significativa contrazione dei ricavi nelle annualità successive; Valutato che, nell’ottica dell’individuazione, il più possibile aderente alla realtà, della platea delle imprese potenzialmente beneficiarie dell’aiuto in parola, i criteri di massima all’uopo dettati dalla cennata norma della legge di stabilità vanno applicati tenendo conto, altresì, delle note e straordinarie dinamiche economiche e di mercato verificatesi in siffatto arco temporale, derivanti dal periodo pandemico e dal conflitto militare Russia-Ucraina;Considerato che, invero, tali vicende hanno notoriamente, da un lato, inciso negativamente, in misura straordinaria, sul fatturato aziendale durante i non brevi periodi di chiusura imposti per motivi sanitari e, dall’altro, determinato un cospicuo incremento del costo delle materie prime soprattutto in campo energetico, tale da alimentare considerevolmente la spirale inflazionistica, diminuendo significativamente il valore reale del fatturato prodotto dalle imprese isolane nel biennio successivo alla calamità del novembre 2022.

Così continua il provvedimento «Tenuto conto che, le notevoli difficoltà economiche in cui versano le imprese operanti sul territorio dell’isola di Ischia, a seguito dell’evento alluvionale, nonché dalla pandemia, sono stati rappresentati dalle associazioni di categoria, in numerosi incontri con le autorità politiche locali e il Commissario straordinario, ben riassunte nel comunicato del 22 febbraio scorso. Considerato che, dunque, un’equa e ragionevole compensazione degli straordinari effetti distorsivi derivanti dalle suindicate vicende può realizzarsi attraverso il deprezzamento, sulla base del tasso di inflazione, del valore del fatturato realizzato dalle singole imprese isolane nell’anno successivo all’evento alluvionale (anno 2023), attualizzato all’anno 2021, quale anno mediano del triennio di confronto, utilizzando quale parametro di attualizzazione l’indice Istat dei prezzi al consumo (NIC)».

NESSO DI CASUALITÀ E LA GIUSTIFICAZIONE PER LA NUOVA SPESA IN FAVORE DELLE IMPRESE

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Ovviamente dovrà essere dimostrato il nesso di casualità tra l’evento e il disastro economico delle aziende, specie quelle di Casamicciola più colpite rispetto al resto dell’isola, spiega Legnini:«Valutato, altresì,che l’alluvione del novembre 2022 ha massimamente colpito il territorio di Casamicciola Terme, sia sotto il profilo degli effetti dannosi conseguenti all’evento calamitoso che della sua estensione, di guisa da rendere presuntivamente sussistente il nesso eziologico tra la riduzione del fatturato da indennizzarsi e l’evento suddetto, apparendo, diversamente, opportuno, per le imprese operanti negli altri contesti isolani, condizionare il ristoro alla prova di siffatto collegamento causale, onde evitare un utilizzo distorto delle finalità insite nella volontà del legislatore. Tenuto conto, sotto altro profilo- prosegue il commissario- che è avviata una complessa attività di ricostruzione privata e pubblica, nonché di interventi di messa in sicurezza del territorio, che, presumibilmente nell’anno in corso subirà un’ulteriore intensificazione ed accelerazione;

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Considerato, dunque, che l’imminente apertura di numerosi cantieri relativi alle complesse attività di ricostruzione pubblica, post sismica e post alluvionale, demandate dalla legge al Commissario straordinario, che si aggiunge a quella privata già in atto e in corso di ulteriore ampliamento, comporterà inevitabilmente una penalizzazione economica delle attività imprenditoriali isolane caratterizzate da contatto col pubblico (quali negozi, ristoranti, imprese turistico-alberghiere), in conseguenza della riduzione della clientela derivante dalla maggior difficoltà di accedere fisicamente ai singoli esercizi commerciali, anche a seguito dell’incremento del traffico veicolare, nonché della maggior difficoltà di reperire parcheggi; Valutata, dunque, la necessità di tenere indenni tali categorie imprenditoriali del disagio così loro arrecato, mediante il riconoscimento di un diverso e ulteriore contributo economico; Tenuto conto, invero, che, sotto tale profilo, in una situazione di coesistenza di contrapposti interessi pubblici e privati – quello dell’autorità commissariale ad eseguire le opere di ricostruzione pubblica previste dalla legge, da una parte, e quello del singolo imprenditore a non vedersi menomato nell’attività aziendale, dall’altra – l’obbligo di indennizzare quest’ultimo, in quanto direttamente penalizzato dall’esecuzione dei lavori, costituisce la soluzione adottata dall’ordinamento giuridico per contemperare e comporre i due interessi in contrasto, nessuno dei quali appare interamente sacrificabile all’altro; Considerato, infatti, che, come ben chiarito dalla giurisprudenza, dalla coesistenza dei due diritti e dalla necessità di tutelarli entrambi deriva che, ogni qualvolta l’esercizio dell’uno provochi una menomazione dell’altro, al soggetto danneggiato deve essere accordato un compenso equivalente al sacrificio sopportato, al fine di evitare che il peso del pregiudizio gravi interamente sulla sua sfera giuridica, trattandosi di un principio che rinviene il proprio fondamento nella dignità di rango costituzionale ed euro unitario dell’impresa e della proprietà privata, nel precetto, il quale, formulato nei termini di una clausola generale, si oppone agli spostamenti patrimoniali non giustificati, che si risolvono cioè in un ingiustificato arricchimento di un soggetto a danno di un altro; nell’atipicità delle fonti delle obbligazioni, in particolare, dal tertium genus rappresentato da “ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico”, non risolventesi in un mera previsione normativa ricognitiva di tutte le altre fonti, diverse dal contratto o dal fatto illecito, espressamente disciplinate dal legislatore, ma – al contrario – operante un’apertura all’analogia e, quindi, alla possibilità che taluni accadimenti, ulteriori rispetto a quelli previsti nominativamente dalla legge, siano ritenuti idonei alla produzione di obbligazioni alla luce dei principi e dei criteri desumibili dall’ordinamento, considerato nella sua interezza e complessità e nella sua evoluzione».

Insomma giustificata la spesa Legnini ha «Ritenuto che la generale e astratta previsione di siffatta ulteriore ipotesi di ristoro del sacrificio imposto alle imprese per effetto della “cantierizzazione” consente, ad un tempo, di evitare un potenziale e defatigante contenzioso giudiziario tra tali imprese e la Pubblica Amministrazione, fondata sulle considerazioni giuridiche più sopra rappresentate, impendendo l’aggravio di oneri accessori ad esso connaturato e consentendo, ad un tempo, di predeterminare in anticipo e forfettariamente, gli ulteriori costi “occulti” inevitabilmente riconnessi a tale doverosa attività commissariale; Considerato, ancora, che, stante il consolidarsi del processo di definitiva delocalizzazione dei siti imprenditoriali originariamente posti in zone caratterizzate da rischio sismico e alluvionale elevato, previsto dai corrispondenti provvedimenti commissariali, risulta necessario provvedere ad estendere gli aiuti economici finalizzati all’acquisto o al riacquisto di beni mobili strumentali, inizialmente previsti per le sole delocalizzazioni temporanee, anche in favore delle suddette imprese, anche al fine di evitare situazioni di disparità di trattamento».

Il commissario richinate le precedenti ordinanze e la normativa nazionale ed europea attinte, richiamate le pertinenti disposizioni inerenti alla interrogazione e consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) prima della adozione dei provvedimenti di concessione delle misure di aiuto, nonché alla successiva registrazione ha dato seguito alla prima bozza di ordinanza che verosimilmente ristorerà le imprese.

LA STIMA DA FARSI

La stima presunta del costo relativo alle misure previste dal presente provvedimento è ancora a farsi, ma in ogni caso trova copertura nelle risorse finanziarie stanziate nelle contabilità speciali intestate al Commissario Straordinario – incrementata, in virtù dell’art. 1, commi 686, della legge di stabilità 2025 di ulteriori complessivi 10 milioni di euro, per tali specifiche finalità. Il che dovrà, però, essere attestato dal Dirigente della Struttura commissariale con propria nota.

L’ART 1

L’ ordinanza detta disposizioni, in favore delle imprese economicamente colpite dall’evento alluvionale del 26 novembre 2022 verificatosi nell’isola di Ischia, riguardanti criteri, modalità, termini e condizioni per l’assegnazione, nonché le procedure per la relativa istruttoria, concessione ed erogazione del contributo per:

a) riduzione del fatturato, di cui all’art. 1, comma 686, della legge di bilancio 2025;

b) le limitazioni all’esercizio dell’attività commerciale derivanti dall’apertura dei cantieriafferenti alla ricostruzione pubblica e privata;

c) l’acquisto di beni mobili strumentali conseguenti a delocalizzazione obbligatoria, volontariao definitiva, ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 24/2023 e successive modificazioni eintegrazioni.

3. Le agevolazioni sono riconosciute esclusivamente nei limitidelle disponibilità finanziarie all’uopo previste nella contabilità speciale del Commissario straordinario.

CONTRIBUTO PER RIDUZIONE DI FATTURATO

Ai titolari di attività economiche che, a seguito dell’alluvione, abbiano subito una riduzione del fatturato in misura pari o superiore al 20%, è fuori del comune di Casamicciola Terme, l’indennizzo è subordinato alla documentatadimostrazione che tale riduzione è conseguenza diretta del suddetto evento calamitoso. Il contributo di cui al comma 1 non può eccedere € 300.000,00 per singola impresa richiedente, ovvero gli ulteriori massimali in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL) previsti dal regolamento «de minimis». L’importo è determinato al netto di eventuali indennizzi assicurativi.Il contributo non è cumulabile con nessun’altra agevolazione pubblica della medesima tipologia.Possono presentare domanda di ammissione al contributo le imprese aventi, alla data di presentazione della domanda di concessione del contributo, i seguenti requisiti:a) essere tuttora operanti nel territorio isolano;b) per le imprese iscritte al registro delle imprese, la presenza di una o più unitàproduttive alla data del 26 novembre 2022, risultanti dal registro delle imprese,ubicate nei comuni dell’isola di Ischia;c) per le imprese non iscritte al registro delle imprese, il luogo dell’esercizio dell’attività d’impresa, come riscontrabile dal certificato di attribuzione della partitaIVA, nei comuni di cui sub lett. b) alla data dell’alluvione;d) esercizio di una attività imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082 c.c., comprese le attività libero professionali di cui all’articolo 2229 c.c., esercitate in forma di impresa; riconosciuto un contributo pari al 90% di tale riduzione.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, E PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Ai fini della concessione del contributo, l’impresa presenta, entro il 30 giugno 2025, la domanda al Commissario straordinario esclusivamente tramite PEC, secondo i moduli allegati alla ordinanza, compilata solo per la parte di interesse e comprendente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio e ove si tratti di impresa operante al di fuori del Comune di Casamicciola Terme, la riconducibilità del danno indennizzato all’alluvione, siccome desumibile dai dati finanziari asseverati, con apposita perizia, da un professionista abilitato attestante, altresì, che la riduzione del fatturato è ricollegabile al suddetto evento calamitoso. Ciascuna impresa può presentareuna sola domanda di contributo riferita a una o più unità produttive.

Il contributo è erogato in un’unica soluzione, senza ulteriore richiesta, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di concessione. Le imprese richiedenti, non tenute al deposito del bilancio e le dichiarazioni dei redditi. Ovviamente sarà controllata la regolarità del DURC, ed espletate le verifiche di Legge. In ogni fase del procedimento, il Commissario può effettuare o disporre, anche a campione, appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione e al mantenimento delle agevolazioni secondo le modalità ed entro i limiti previsti dalla presente ordinanza. Le modalità di estrazione del campione, dei controlli e delle ispezioni e i contenuti delle verifiche sono stabiliti dal Commissario con propri provvedimenti, in conformità a quanto disposto dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 123 del 1998. Il contributo può anche essere revocato in caso di perdita dei requisiti.

INDENNIZZO ALLE IMPRESE PER LE ATTIVITÀ DI CANTIERE

A sostegno delle imprese a contatto col pubblico situate nell’isola di Ischia interessate dai cantieri per la realizzazione delle opere di ricostruzione pubblica e privata, di messa in sicurezza, nonché riconnesse agli interventi emergenziali previsti è stabilito, per tutta la durata dell’impedimento e fino alla sua cessazione, un indennizzo, nella misura e secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Il contributo è previsto in favore delle sole attività commerciali, anche artigianali, tuttora normalmente operanti, senza soluzione di continuità, a decorrere dal 26 novembre 2022, come attestato dalla esistenza di regolare di partita IVA, aventi sede o esercizio nel territorio ischitano e caratterizzate da accesso in pubbliche vie o aperte al pubblico interessate dai cantieri. Nell’ipotesi in cui all’impresa sia del tutto impedito, in conseguenza dell’apertura di uno dei cantieri di cui al comma 1, di esercitare la propria attività, è riconosciuto il ristoro dei costi fissi, effettivamente sostenuti e documentabili, nella misura dell’80% del relativo importo.Ove le operazioni di cantiere comportino solo il parziale sviamento della clientela, il contributo è riconosciuto a condizione che la riduzione del fatturato realizzato nel periodo diapertura del cantiere sia pari ad almeno il 20% della media di quello raggiunto nel triennioprecedente.

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