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Leva, i 2001 devono iscriversi alla lista

Qualche giorno fa, il Comune di Forio ha pubblicato sul proprio albo pretorio un avviso riguardante la creazione delle liste di leva. Ai predetti elenchi dovranno iscriversi obbligatoriamente i residenti di sesso maschile che nell’anno 2018 compiranno diciassette anni. «Il sindaco – si legge nel breve avviso – visto l’articolo 34 del D.P.R. 14.02.1964, n. 273, concernente la formazione delle liste di Leva, visto l’articolo 53 del Reg. sul reclutamento, visto il D.Lgs. N. 504/97, rende noto ai giovani legalmente domiciliati nel Comune che compiono nel corrente anno (2018, ndr) il 17° anno di età che hanno il dovere di farsi inserire nella lista di leva del Comune. I genitori e tutori dei giovani predetti hanno l’obbligo di curarne l’iscrizione nelle suddette liste».

L’articolo 1 del decreto legislativo n. 504/97 (relativo alla “formazione dei contingenti e disponibilità”), recita testualmente: «I cittadini italiani maschi sono chiamati alla leva nel trimestre in cui compiono il diciottesimo anno di età e comunque non prima del raggiungimento della maggiore età; si intende per primo trimestre il periodo gennaio-marzo, per secondo trimestre il periodo aprile-giugno, per terzo trimestre il periodo luglio-settembre, per quarto trimestre il periodo ottobre-dicembre. I cittadini dichiarati idonei alla visita di leva iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in cui è stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il successivo trimestre in relazione alle esigenze funzionali delle Forze armate determinate nel quadro di una gestione unitaria delle risorse. Decorso inutilmente tale periodo il cittadino ha diritto alla dispensa».

Inoltre, «per coloro che chiedono di prestare servizio in qualità di ausiliari di leva, il periodo di cui al comma 2 entro il quale deve iniziare il servizio di leva degli aspiranti ausiliari non prescelti, decorre dalla data in cui viene comunicata la relativa determinazione ai competenti uffici. I cittadini che usufruiscono del beneficio del ritardo per motivi di studio sono chiamati alla visita di leva e assegnati agli enti secondo quanto indicato nei successivi articoli. Le norme del presente decreto valgono anche per gli obiettori di coscienza. Il periodo di nove mesi complessivi previsto come limite massimo per l’impiego si applica anche agli obiettori di coscienza a partire dall’anno 2000. Tale termine comprende anche il periodo necessario per il riconoscimento della posizione di obiettore di coscienza ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772».

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