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Licenziamenti, Marina di Casamicciola vince il nuovo “round” giudiziario

La Corte d’Appello di Napoli ha respinto al mittente le richieste degli ex dipendenti della società partecipata Ciro Croce, Ciro Pesce, Luigi Iaccarino e Giuseppe Senese

In quello che è diventato un contenzioso giudiziario infinito, Marina di Casamcciola – società partecipata del Comune termale che si occupa di diportismo – fa segnare un altro punto a suo favore nella causa intentata al Tribunale del Lavoro da quattro ex dipendenti dell’azienda.

Dopo che la Cassazione aveva rispedito il procedimento in Corte di Appello, quest’ultima ha respinto le richieste di Ciro Croce, Ciro Pesce, Luigi Iaccarino e Giuseppe Senese. Una vera e propria battaglia iniziata nel gennaio 2017: dapprima il licenziamento collettivo intimato nel 2013 da Marina di Casamicciola venne accolta, poi nel febbraio 2017 la Corte di Appello annullò i licenziamenti. Un nuovo colpo di scena arrivò ad ottobre dello stesso anno quando la Suprema Corte di Cassazione nel marzo 2019 cassò la sentenza rimettendo gli atti alla stessa Corte d’Appello in diversa composizione per un nuovo esame della controversia ed ancora una volta è stato sancito che non ci sono gli estremi per poter procedere alla riassunzione dei quattro lavoratori.

Una battaglia iniziata nel gennaio 2017: dapprima il licenziamento collettivo venne accolto, poi la Corte di Appello annullò i licenziamenti. Un nuovo colpo di scena arrivò quando la Cassazione nel marzo 2019 cassò la sentenza rimettendo gli atti in secondo grado per un nuovo esame che ha sancito che i ricorrenti non saranno riassunti

Ovviamente i giudici spiegano anche i motivi della loro decisione. Si legge anche ad esempio che “non può non ritenersi, alla luce di quanto osservato dalla Suprema Corte e conformemente a quanto già ritenuto dal Tribunale, la completezza tanto della comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo del 21 novembre 2013 che di quella finale ex art. 4, comma 4. Ed invero, come già rilevato in primo grado e contrariamente all’assunto dei reclamanti, la comunicazione di avvio della procedura, letta nella sua interezza, è quanto mai dettagliata e completa e consente di individuare pienamente il personale in esubero e le ragioni di tale esubero; è infatti indicata la ragione del ridimensionamento di personale, rappresentata dalla revoca definitiva dell’appalto del servizio global service, a cui pacificamente erano addetti gli odierni reclamanti; è spiegato che, in conseguenza di tale revoca, sarebbe cessata, a decorrere dal 31 dicembre 2013, ogni attività del settore global service, restando in essere unicamente le attività afferenti i settori del porto turistico ed eliporto; è evidenziato che i lavoratori impiegati negli appalti relativi ai predetti due settori erano portatori di diversa e specifica professionalità con applicazione, per gli stessi, del CCNL turismo e di quello Guardie ai Fuochi; viene specificata la consistenza dell’organico aziendale per ciascuno dei tre settori; la società, quindi, esplicitava l’esubero di otto unità impegnate presso tale settore con qualifica operaia e con gli inquadramenti specificati avuto riguardo al CCNL per i servizi di pulizia; si chiariva che ni lavoratori in esubero sarebbero stati individuato avuto riguardo alla motivazioni dell’esubero e con il solo criterio tecnico-produttivo afferente la professionalità posseduta ed utilizzata; erano esplicitati i motivi tecnici, organizzativi e produttivi per cui non era possibile adottare misure alternative di licenziamento”.

Ma non è tutto. I giudici della Corte d’Appello aggiungono che “stesso discorso vale per la comunicazione firmata nella quale si richiamava la ragione posta alla base del recesso aziendale nella comunicazione di avvio della procedura, ossia la revoca dell’’appalto afferente il settore global service e non vi era bisogno, quindi, di formare alcuna graduatoria dei lavoratori licenziabili, essendo stati gli stessi individuati a monte in tutti gli operai addetti all’appalto cessato”. Insomma, era venuto meno un servizio e di rimando i lavoratori che dello stesso si occupavano: una sorta di equazione che secondo i magistrati non avrebbe reso necessario nessuna accortezza nella selezione del personale da “tagliare”. E non a caso, viene data anche una risposta esauriente all’obiezione che il licenziamento avrebbe dovuto coinvolgere anche gli addetti agli altri due settori scrivendo: “Nella fattispecie concreta, correttamente è stata ritenuta dal Tribunale la legittimità della scelta di limitare il licenziamento ai soli operai addetti al settore manutenzione global service ormai dismesso e, per quanto qui interessa, la legittimità del licenziamento degli odierni reclamanti perché non è stato dedotto né risulta che i lavoratori di cui trattasi avevano svolto, anche se solo saltuariamente, mansioni presso i due restanti settori (porto turistico ed eliporto) caratterizzati da specifiche professionalità, richiedenti anche titoli specifici per lo svolgimento dei loro compiti.

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Non vi era, quindi, alcuna necessità della comparazione della loro posizione con quella dei colleghi addetti ad altri reparti, trattandosi di posizioni non fungibili; stesso discorso vale con riferimento alla Pitone, che era una impiegata con specifiche mansioni di amministrativa e di addetta alla contabilità fin dal marzo 2008 e non una operaia”. Si arriva così all’inevitabile conclusione: “Per le suesposte ed assorbenti considerazioni, il reclamo deve essere rigettato la sentenza impugnata confermata. Sussistono giustificati motivi – tra cui la complessità delle questioni trattate che ha dato luogo anche al giudizio di rinvio da Cassazione – per compensare tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello di Cassazione”.

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