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Lite infinita tra vicini, arriva il “no” al ricorso

Due proprietà confinanti in via Antonio De Luca a Ischia si fronteggiano da anni tra accuse di abusi edilizi, domande di condono e presunti sconfinamenti. I fratelli Lauro avevano diffidato il Comune chiedendo sanzioni contro le opere delle vicine Ferrandino e Trani, ritenute illegittime e dannose per il loro fondo

In via Antonio De Luca, a Ischia, da anni due piccoli fabbricati confinanti erano al centro di una contesa che mescola rapporti di vicinato, abusi edilizi, domande di condono e vecchie ferite mai rimarginate. Da una parte i fratelli Carmela e Luigi Lauro, dall’altra le proprietarie dell’immobile vicino, Anna Ferrandino e Gilda Trani. In mezzo, il Comune di Ischia e, da ultimo, il Consiglio di Stato, chiamato a mettere un punto a una storia iniziata ufficialmente nel 2018 ma radicata molto più indietro nel tempo. Tutto inizia il 25 luglio 2018, quando i fratelli Lauro notificano al Comune un atto di diffida. Nel documento denunciano che la proprietà Ferrandino-Trani sarebbe stata “oggetto di interventi urbanistico-edilizi realizzati ex novo, privi dei prescritti titoli abilitativi” e non conformi alla disciplina edilizia e paesaggistica vigente sull’isola. Contestano non solo i lavori più recenti, ma anche le domande di condono presentate negli anni da Gilda Trani (nel 1986, nel 1995 e nel 2004) ritenute da loro inammissibili, e mettono nel mirino anche una SCIA del 2014, con cui erano stati comunicati ulteriori interventi edilizi. Il Comune di Ischia, con una prima nota del 20 agosto 2018, comunica l’avvio del procedimento e raccoglie memorie e documenti da tutte le parti coinvolte. Ma pochi mesi dopo, il 25 gennaio 2019, il responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia chiude il procedimento: con il provvedimento del 17 gennaio 2019, protocollato al n. 1700, rigetta le richieste dei Lauro e nega l’adozione di misure sanzionatorie nei confronti delle vicine.

A quel punto i fratelli Lauro scelgono la via del giudice amministrativo. Si rivolgono al TAR Campania, sezione di Napoli, chiedendo l’annullamento del provvedimento comunale. Sostengono che il Comune avrebbe dovuto dichiarare inammissibili le domande di condono delle controinteressate e riconoscere l’illegittimità degli interventi eseguiti in base alla SCIA del 2014, con conseguente attivazione dei poteri repressivi in materia edilizia e paesaggistica. Il TAR, però, nel marzo 2023 dichiara il ricorso inammissibile per difetto di interesse. Secondo i giudici di primo grado, la sola “vicinitas”, il fatto cioè di essere vicini di casa, non basta a legittimare l’azione giudiziaria, se non è accompagnata dalla prova di un danno concreto. Nel caso specifico, il TAR sottolinea che i ricorrenti non avrebbero dimostrato alcun pregiudizio effettivo, e aggiunge un elemento destinato a pesare molto nella vicenda: l’immobile dei Lauro risulta anch’esso abusivo, privo della possibilità di essere sanato. Da qui la conclusione: nessun interesse giuridicamente tutelabile a contestare l’operato del Comune sulle opere del vicino. Carmela e Luigi Lauro non si arrendono e impugnano la sentenza davanti al Consiglio di Stato. Nell’atto d’appello, notificato nel maggio 2023, ribaltano la prospettiva: sostengono che il TAR avrebbe confuso due piani diversi, applicando i principi sulla legittimazione a impugnare i titoli edilizi, mentre nel loro caso non si tratterebbe di contestare un permesso a costruire, ma di sollecitare l’esercizio dei poteri sanzionatori del Comune, formatosi a loro dire il silenzio-rifiuto sulla diffida del 2018. Gli appellanti rivendicano, inoltre, la piena legittimità del proprio fabbricato: sarebbe stato realizzato prima del 1985 e coperto da tre domande di condono presentate nei termini, riferite a un immobile “completo e abitato”, ricadente in zona agricola e – secondo la loro tesi – dotato di tutti i requisiti per la sanatoria, anche sul piano paesaggistico. Di contro, insistono sull’abusività delle opere delle vicine: ampliamenti, chiusure, trasformazioni di un vecchio casotto e della cantina sottostante, in parte – affermano – realizzati “in epoca largamente successiva”, anche dopo il 1995 e il 2003, senza titolo, senza autorizzazione sismica, con violazioni delle distanze, sconfinamenti nel loro fondo, aumento del carico urbanistico e “alterazioni sostanziali dei luoghi”.

Nel corso del giudizio vengono richiamati accertamenti tecnici, consulenze e perizie, che nella lettura dei Lauro confermerebbero non solo l’irregolarità delle opere delle controinteressate, ma anche la non condonabilità delle stesse, per la “compromissione della riconoscibilità dei manufatti originari”. Da qui la richiesta al Consiglio di Stato di riformare la decisione del TAR, riconoscere l’interesse a ricorrere e, in sostanza, affermare l’obbligo del Comune di attivare i poteri repressivi in materia edilizia e paesaggistica. Comune e vicine, però, si schierano compattamente contro l’appello. L’amministrazione ischitana, nelle proprie difese, sottolinea che l’appello sarebbe inammissibile perché non individua specifici errori del TAR e si limita a riproporre le doglianze già formulate in primo grado. Nel merito, ribadisce la correttezza del proprio operato: nessun silenzio-rifiuto, spiegano gli uffici comunali, ma un provvedimento espresso che, all’esito dell’istruttoria, ha escluso l’abusività delle opere, ritenuto condonabili gli interventi pregressi e qualificato i lavori del 2014 come semplici interventi di mantenimento ammessi dal regolamento edilizio locale. Le proprietarie dell’immobile confinante, Trani e Ferrandino, offrono la loro versione dei fatti. Da un lato, descrivono il proprio fabbricato come un manufatto “vetusto e preesistente”, da tempo oggetto di domande di condono e di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, consentiti dal regolamento comunale in pendenza del condono. Dall’altro, puntano il dito contro l’edificio dei Lauro, definito abusivo, costruito nel 1983 in zona inedificabile e privo dei requisiti per la sanatoria. Contestano che vi sia una reale contiguità tra le due proprietà, negano sconfinamenti significativi e ridimensionano l’asserito pregiudizio in termini di distanze, stabilità e carico urbanistico. A loro avviso, l’iniziativa giudiziaria dei vicini avrebbe una finalità emulativa, quasi ritorsiva.

Nell’emettere la sentenza, i giudici della VII Sezione del Consiglio di Stato evidenziano che “non è possibile ritenere il ricorso inammissibile per carenza di interesse”, poiché i proprietari confinanti vantano “un interesse apprezzabile a contrastare le opere asseritamente abusive e pretesamente in violazione delle distanze rispetto ai loro terreni”. L’interesse, secondo il Collegio, non si esaurisce nel solo profilo dominicale: assume rilievo anche la tutela del paesaggio e “del valore economico dei loro cespiti” in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, dove la “sostanziale totale urbanizzazione dell’area” può comportare perdita di amenità, di riservatezza e incremento del carico urbanistico. Il Consiglio di Stato riconosce, dunque, che gli appellanti, in astratto, avevano titolo per sollecitare l’intervento repressivo del Comune. Né la pendenza delle loro domande di condono incide su questo profilo: il fatto che le pratiche relative all’immobile dei Lauro non siano state ancora definite “non depone affatto per l’abusività dei loro cespiti”, proprio perché la loro posizione è ancora sub iudice in sede amministrativa. Ma, chiarito questo principio, la decisione prende un’altra direzione. I giudici di Palazzo Spada si concentrano sulla natura della domanda proposta nel 2018 e sulla tempistica dell’azione. La diffida dei Lauro, ricordano, chiedeva al Comune di dichiarare inammissibili o rigettare le domande di condono presentate da Ferrandino e Trani e di accertare l’assenza dei presupposti per gli interventi edilizi oggetto della SCIA del 2014, con conseguente adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal Testo unico dell’edilizia e dal Codice dei beni culturali.

Su questo punto, il Consiglio di Stato osserva che, allo stato, non esiste un vero e proprio “provvedimento di condono” da impugnare: il Comune si è limitato a respingere la richiesta dei vicini di attivare poteri repressivi, ma non risulta aver ancora definito le domande di sanatoria in senso favorevole alle proprietarie del fabbricato confinante. Resta allora la parte della diffida relativa agli interventi comunicati con la SCIA del 2014. Qui, la chiave è il fattore tempo. Il ricorso di primo grado è stato notificato il 29 marzo 2019, a distanza di oltre quattro anni dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività. Secondo i giudici, i vicini erano certamente a conoscenza “degli sviluppi edilizi delle opere in esame”, trattandosi di lavori svolti sotto i loro occhi. Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio di Stato arriva alla decisione finale: l’appello dei fratelli Lauro viene respinto, confermando in sostanza l’esito del giudizio di primo grado, ma “con diversa motivazione”. Non più difetto di interesse, bensì irricevibilità del ricorso originario per tardività e assenza di un vero provvedimento di condono da impugnare.

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