«Lo sgombero non s’ha da fare», il Tar “salva” l’Auras
La settima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale accoglie la richiesta dell’associazione che si era vista ordinare lo “sfratto” dal tratto di spiaggia in località San Pietro dove effettua corsi di vela. Applicato il principio del rinnovo fino a fine ottobre delle concessioni demaniali, camera di consiglio il prossimo 14 luglio

Un provvedimento, quello dell’autorità giudiziaria, che segna un punto importante e significativo nell’ambito di un contenzioso che si era innescato tra un privato e il Comune di Ischia. Il presidente della settima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha emesso un decreto sul ricorso che era stato proposto dalla ASD Auras Ischia, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, contro il Comune di Ischia (non costituito in giudizio) per l’annullamento dell’ordinanza emessa lo scorso 14 giugno, con la quale il Comune di Ischia aveva ordinato al ricorrente lo sgombero ad horas dell’area oggetto della concessione demaniale n. 5880/2018 e il conseguente ripristino dello stato dei luoghi. Il difensore dell’associazione, avvocato Andrea Torino, aveva chiesto parimenti l’annullamento della deliberazione della giunta municipale di Ischia n. 35 dello scorso 4 giugno avente come oggetto “Piano Comunale per la fruizione delle spiagge libere” oltre che, come si legge nell’atto “di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compreso il verbale di sopralluogo effettuato dai vigili urbani in data 30 giugno 2020 ignoto nei contenuti perché non redatto in contraddittorio né notificato”.
Ebbene nell’esprimersi il Tar Campania ha accolto “l’istanza di misure cautelari provvisorie, nei sensi e termini indicati in parte motiva, fino al deposito della pronuncia da prendersi all’esito della camera di consiglio del 14 luglio 2021, che si fissa per il definitivo esame in sede collegiale dell’istanza cautelare”. Detto che l’ASD Auras, guidata da Carlo Picconi, utilizza quello specchio di sabbia per effettuare corsi di vela in particolare per i più giovani, è il caso di scendere nei dettagli e capire anche per quale motivo la magistratura amministrativa ha deciso in questa maniera. E lo si intuisce chiaramente dal decreto nel quale si legge peraltro che si ritiene “che in ragione degli effetti negativi che si determinerebbero ‘medio tempore’ sull’attività esercitata (tanto più in un periodo già caratterizzato da una fortisima crisi involgente molteplici attività economiche, in conseguenza della perdurante emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19) emerge una sensazione di estrema gravità ed urgenza tale da giustificare l’accesso alla chiesta tutela cautelare monocratica”. Insomma, il concetto più o meno è abbastanza chiaro ed esaustivo: pensare di “stoppare” un’attività produttiva in pieno estate ed in un periodo in cui si cerca di lavorare quanto più possibile per provare a risollevare la china dopo la crisi prodotta dagli effetti del coronavirus, sarebbe oltremodo deleterio.
Ma non è tutto perché nel dispositivo si fa riferimento anche a una precisa normativa: “Ritenuto che ai sensi dell’art. 103 comma 2 decreto legge 18/2020, come convertito e successivamente modificato, ‘Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo del 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da covid-19 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza’”. Una norma questa alla quale, come ricorderanno i lettori più attenti, la Regione Campania si è anche adeguata relativamente al rinnovo di una serie di concessioni in attesa che si dipani la matassa tra Italia e Unione Europea sulla materia. Di fatto, essendo la cessazione dello stato di emergenza tuttora prevista il prossimo 31 luglio, va da se che le concessioni demaniali marittime tutte – anche la n. 5880/2018, oggetto di questa contesa giudiziaria – risultano interessate dal medesimo beneficio fino a tutto il prossimo 29 ottobre. Da qui si ritiene che “al danno lamentato, può in questa sede ovviarsi mediante il riconoscimento del perdurare della vigenza (in forza delle richiamate disposizioni) del titolo concessorio demaniale marittimo già posseduto dalla ricorrente e mediante la conseguente sospensione di efficacia del provvedimento di sgombero impugnato, atteso che maggiori approfondimenti sulla fattispecie potranno essere effettuati nella camera di consiglio del 14 luglio 2021, che va fissata per il definitivo esame collegiale dell’istanza cautelare”.








