Lotta agli incendi boschivi, Lacco si adegua
Anche Pascale si adegua alle norme di protezione civile, ecco l’ordinanza n.20

Anche il sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale, come era doveroso che fosse, con propria ordinanza sindacale n.20 ha dichiarato guerra agli abbruciamenti incontrollati tentando un utile deterrente contro gli incendi boschivi. Anche a Lacco Ameno scattato, su tutto il territorio regionale, il periodo di grave rischio per gli incendi boschivi con conseguente allertamento del Servizio anti-incendio boschivo regionale. Con l’Ordinanza Sindacale n. 20 del 29 luglio 2024, il Comune di Lacco Ameno, un po’ in ritardo sui tempi, ha inteso integrare obblighi e divieti derivanti dalla normativa regionale. Il dispositivo riguarda l’entrata in vigore delle disposizioni di salvaguardia a partire dal 15 giugno fino al prossimo 15 ottobre.
L’Ordinanza ricorda che in tutte le aree comunali a rischio di incendio boschivo e/o ad esse immediatamente adiacenti, è tassativamente vietato:accendere fuochi di ogni genere; far brillare mine o usare esplosivi; usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace; tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate; fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio; esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate;transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.
Ai proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze viene ribadito di attuare tutte le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio, mediante regolare pulizia periodica dei suddetti siti, provvedendo alla rimozione di erba secca, sterpaglie, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile, nonché di provvedere alla regolare e periodica pulizia e manutenzione dei suoli stessi, realizzando fasce protettive non inferiori a metri quindici lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
Stessa disposizione viene impartita ai proprietari, gli affittuari e i conduttori di campi a coltura cerealicola, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono realizzare perimetralmente e all’interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici metri, o comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. Sono esenti da detto obbligo i conduttori che attuano la semina su sodo (art. 3 Legge 38/2016). Detto obblighi saranno in vigore sino al 30 settembre, giorno fissato dalla Regione Puglia quale termine del periodo dichiarato a grave rischio incendi, salvo proroghe.