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Free Market, il pm non ci sta: linea dura con gli indagati

Di Francesco Ferrandino

ISCHIA. L’VIII sezione del Riesame presso il Tribunale di Napoli ha fissato la data in cui si discuterà l’appello proposto dal Pubblico Ministero contro l’ordinanza applicativa delle misure cautelari disposta dal GIP nei confronti degli indagati dell’inchiesta Free Market. L’udienza si terrà il prossimo 4 dicembre alle ore 9:15. Il Pubblico Ministero aveva impugnato le decisioni del GIP lo scorso 9 ottobre, proprio nel giorno in cui scattarono le operazioni della stazione dei Carabinieri di Barano che portarono all’applicazione delle misure restrittive, scuotendo l’intera comunità locale, viste le numerose personalità pubbliche del comune collinare coinvolte nell’inchiesta. L’ordinanza firmata dal Giudice per le Indagini Preliminari, Dott.ssa Pasqualina Paola Laviano, non ha soddisfatto il Pubblico Ministero, Dott.ssa Giuseppina Loreto, che come detto ha proposto appello ex art. 310 del codice di procedura penale al Riesame del Tribunale di Napoli, ritenendo non adeguate le misure adottate dal Gip. Passando all’esame delle singole posizioni processuali, il PM aveva infatti richiesto, per Raffaele Piro e Maria Grazia Di Scala, la misura degli arresti domiciliari. Ad avviso della Dott.ssa Loreto, infatti, la misura cautelare irrogata dal Gip, consistente nell’obbligo di dimora nel Comune di residenza, non sarebbe idonea a salvaguardare le esigenze cautelari, «avuto riguardo alla gravità dei fatti in contestazione ed alla personalità degli indagati», come asserito nel testo dell’appello presentato dal PM, nel quale si legge che «l’attività investigativa svolta ha evidenziato il ricorso preordinato e seriale – e non occasionale – agli illeciti favori del pubblico ufficiale infedele». Per il magistrato inquirente, «è emersa una spiccata ed accertata abitualità del Piro e del suo difensore a rivolgersi allo Stanziola per ottenere atti amministrativi che li favorissero, ora da produrre all’Autorità Giudiziaria, ora da far valere nei confronti della controparte per coartarne la volontà al fine di trarne significativo vantaggio economico». La misura degli arresti domiciliari, più restrittiva, viene richiesta perché impedirebbe contatti tra gli indagati (tutti residenti nello stesso Comune, circostanza che per il Pubblico Ministero porterebbe i soggetti a incontrarsi facilmente ed accordarsi su una comune strategia difensiva) e con soggetti esterni, e dunque costituirebbe per il magistrato inquirente «una misura che impedisca anche ogni tipo di attività lavorativa e professionale», in grado così «di scongiurare il rischio concreto e attuale del pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio». Come si ricorderà, Raffaele Piro e l’avv. Maria Grazia Di Scala insieme al tenente Stanziola sono accusati tra l’altro di aver concordato una strategia volta ad abbassare il prezzo di mercato dell’albergo “Casa Bianca”, per trarne indebito vantaggio. Nel frattempo, dal giorno della proposizione dell’appello del PM, il Riesame ha annullato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza per Raffaele Piro, mentre per l’avv. Maria Grazia Di Scala, dopo l’iniziale pronuncia in cui i giudici del Riesame avevano confermato tale prescrizione, è poi arrivata la decisione del Gip di trasformare tale obbligo in quello, più lieve, della presentazione quotidiana alla P.G. per l’apposizione della firma. Riguardo le posizioni del comandante della polizia municipale di Barano, Ottavio Di Meglio, e del primo cittadino del comune isolano, Paolino Buono, l’appello del PM invoca l’applicazione dell’obbligo quotidiano di presentazione alla P.G. in quanto il magistrato inquirente ritiene che «le condotte contestate ai due sono collegate – per averla consentita e, dunque agevolata – alla sistematica illecita gestione della cosa pubblica ad opera del Tenente della Polizia Municipale del Comune di Barano, Stanziola Nicola Antonio, nell’attività di organizzazione e controllo di mercati, fiere e manifestazioni comunali». Le argomentazioni che per il GIP giustificano la mancanza applicazione della misura si basano sul fatto che gli indizi a carico del sindaco e del comandante dei vigili si caratterizzano sì per comportamenti omissivi in grado di inquinare il tessuto della macchina amministrativa comunale, ma nello stesso tempo non si concretano in comportamenti commissivi realizzati al fine di agevolare l’attività dello Stanziola. Di tutt’altro avviso il PM, per il quale tali argomentazioni non sono condivisibili, giacché dalle investigazioni svolte sarebbe emersa la piena consapevolezza da parte del Sindaco e del Comandante delle illecite attività svolte dallo Stanziola nella gestione dei Mercati e delle Fiere (quelli che l’Associazione Testaccio Grandi Eventi organizzava nella piazza dell’omonima località baranese). «Entrambi hanno apportato – si legge nell’appello – un significativo contributo causale agli illeciti dello Stanziola, tanto con condotte commissive – emanando ordinanze ideologicamente false – che soprattutto omissive, non procedendo, deliberatamente, ai controlli previsti dalla normativa in materia». Nel dettaglio, per il pubblico ministero, «proprio il cosciente e voluto comportamento omissivo tenuto da soggetti che, per il ruolo rivestito, avevano l’obbligo del controllo, ha reso possibile – e quindi ha agevolato –i reati commessi dallo Stanziola. In particolare il Sindaco aveva l’obbligo di vigilare sulla legittimità e regolarità dell’istituzione e dell’esercizio delle attività di commercio su suolo pubblico, il Comandante della Polizia Municipale quello di vigilare e controllare l’operato dei suoi uomini, impedendo che venissero sistematicamente impiegati per lo svolgimento di un’attività completamente abusiva». Il sostituto procuratore è convinto che entrambi avevano il dovere giuridico di impedire l’evento, e il non averlo fatto, con le condotte omissive tenute (oltre che con i presunti falsi commessi), equivale a cagionarlo, e quindi richiede l’applicazione dell’obbligo di firma. Il pubblico ministero ha ritenuto insoddisfacente anche la mancata applicazione degli arresti domiciliari nei confronti del tenente Stanziola, che di fatto è la figura “centrale” dell’inchiesta, in relazione all’accusa di aver reso false dichiarazioni circa la propria identità personale quando, nel richiedere telefonicamente ai Carabinieri della Compagnia di Ischia un intervento per un asserito abuso edile in località Pilastri perpetrato presso il proprio panificio da Alessandro Slama (colui che con la propria denunzia diede il via alle indagini), Stanziola dichiarava al militare di servizio di chiamarsi “Mazzella Giuseppe, abitante in via Acquedotto”: per gli inquirenti, un chiaro tentativo di “vendetta” del tenente della polizia municipale contro colui che lo aveva denunziato. Per tale accusa, il Gip aveva ritenuto che la legge non consentisse la misura della custodia in carcere, ma il sostituto procuratore Giuseppina Loreto, non condividendo quanto sostenuto dal Giudice, nell’appello afferma che l’art. 495 c.p. al prima comma comprende anche la vicenda del quale Stanziola deve rispondere, e che, prevedendo la pena della reclusione da 1 a 6 anni, permette l’applicazione della custodia cautelare in carcere. Ricordiamo che, in attesa dell’appello, il Tribunale del Riesame ha modificato anche la misura cautelare nei confronti del tenente Stanziola, concedendogli gli arresti domiciliari a Napoli, presso l’abitazione della sorella. Tuttavia, nonostante le modifiche delle restrizioni per i vari indagati, le motivazioni recentemente depositate dal Tribunale del Riesame dimostrano che l’impianto generale dell’accusa ha complessivamente “retto”, circostanza che potrebbe anche indurre il Pubblico Ministero a rinunciare all’appello, fissato appunto per il 4 dicembre.

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