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L’ultima chance per salvare la casa di Elisabeth

di Marco Gaudini

 

ISCHIA – La complessa attività normativa in materia edilizia e di demolizioni, contribuisce a creare numerose situazioni di sovrapposizioni e di criticità nell’applicazione delle recenti disposizioni normative. Situazioni, sulle quali, il legale isolano Bruno Molinaro, avvocato di fama ed esperto del settore, cerca di fare luce ed in qualche modo, di “mettere ordine”. In questo caso, parliamo di una vicenda che investe un piccola abitazione nel Comune di Procida. La vicenda parte da molto lontano, e per questo è opportuno andare per gradi, al fine di comprendere bene il caso in questione. Si tratta di un’abitazione, costruita in assenza dei titoli autorizzativi, per la quale sono stati emessi dei provvedimenti di demolizione. La signora Ayala, rappresentata dall’avvocato Molinaro, ha però diffidato il Comune di Procida, alla revoca del provvedimento di demolizione, ed adesso comprenderemo le ragioni: con sentenza pronunziata dalla Corte di Appello di Napoli il 7.7.2003, passata in cosa giudicata il 16.10.2003,  la sig. Ayala, è stata condannata per aver realizzato, in assenza dei prescritti titoli abilitativi (ma in stato di conclamata necessità), una piccolissima abitazione della superficie di appena 30 mq, in Procida. Con la stessa sentenza, è stata anche ordinata la demolizione delle opere. Inoltre, ritenuto di dover curare l’esecuzione del provvedimento, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, con atto del 24.1.2006, ha ingiunto alla condannata di demolire le opere sanzionate nel termine di novanta giorni, con avvertenza che, in difetto, “si procederà di ufficio e in danno”. A distanza di oltre dieci anni, dopo alterne vicende processuali che hanno anche determinato, in alcuni casi, la sospensione della esecuzione, il Comune di Procida, con provvedimento sindacale del 24.2.2016, ha ordinato all’intimante “di sgomberare l’immobile, entro e non oltre giorni 10, onde consentire i lavori di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi”. Secondo quanto asserito dalla diffida dell’avvocato Molinaro: “il provvedimento in questione è macroscopicamente illegittimo in quanto, in disparte ogni altra questione di merito, risulta documentalmente dimostrato che, in relazione al predetto immobile, il dirigente dell’ U.T. di codesto Comune ha già emesso, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 47/85, ben tre ordinanze di demolizione, la prima in data 10.9.1996, la seconda in data 13.1.1998  e la terza in data 30.3.1998 , tutte rimaste inottemperate nel termine di novanta giorni assegnato per la spontanea esecuzione. A fronte di tale inottemperanza (pur in assenza di ogni verifica in ordine alla volontarietà della inottemperanza stessa), secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, deve ritenersi materializzata l’acquisizione gratuita del bene, in una alla relativa area di sedime e alle c.d. “pertinenze urbanistiche”, al patrimonio comunale.  È stato, infatti, ripetutamente affermato anche dai giudici di legittimità «a mente dell’art. 7, commi 3, 4 e 5, della legge n. 47/85, se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione disposta dal Sindaco ed al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dalla relativa ingiunzione, il bene e l’area di sedime … “sono acquisiti di diritto al patrimonio del comune”; l’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire, nel termine appena indicato, previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari (…).Alla luce di tale disposizione, deve ritenersi che il decorso del termine di novanta giorni dalla notifica dell’ingiunzione sindacale a demolire determina l’immediato trasferimento “ope legis” dell’immobile abusivo al patrimonio comunale e l’atto di accertamento dell’inottemperanza, pur costituendo presupposto per la legittima  immissione del comune nel possesso del bene e per la trascrizione gratuita del titolo di acquisto nei registri immobiliari, ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva». Pertanto quindi, secondo quanto stabilito dalla diffusa giurisprudenza, ha affermato l’avvocato Molinaro, una volta acquisita l’opera al patrimonio comunale, per l’amministrazione si prospettano due possibilità: o l’esecuzione della demolizione disposta dal dirigente dell’Ufficio Tecnico oppure la conservazione del fabbricato nel patrimonio dell’Ente. Arrivato a questo punto, però, l’avvocato Molinaro, evidenziando la recente attività normativa della Regione Campania, specifica nella diffida che: “in Campania, l’obbligo per la P.A. di verificare la possibilità di destinare l’opera a prevalenti interessi pubblici è stato ulteriormente rafforzato dalla legge regionale n. 5/2013, che, all’art. 1, comma 65, così recita: «Per favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), gli immobili acquisiti al patrimonio dei comuni possono essere destinati prioritariamente ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, di edilizia residenziale sociale, nonché dei programmi di valorizzazione immobiliare anche con l’assegnazione in locazione degli immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo, o a programmi di dismissione immobiliare. I comuni stabiliscono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e nel rispetto delle norme vigenti in materia di housing sociale di edilizia pubblica riguardanti i criteri di assegnazione degli alloggi, i criteri di assegnazione degli immobili in questione, riconoscendo precedenza a coloro che, al tempo dell’ acquisizione, occupavano il cespite, previa verifica che gli stessi non dispongono di altra idonea soluzione abitativa, nonché procedure di un piano di dismissione degli stessi». La circostanza, è come si dice in questi casi “calzante”, ossia rispecchia precisamente la vicenda che è oggetto della diffida dell’avvocato Molinaro. Ma ancor di più deve essere considerato, che  essendosi, dunque, materializzata, alla luce della riferita giurisprudenza, l’acquisizione dell’immobile di proprietà dell’intimante al patrimonio comunale, il Comune di Procida, in data 5.8.2013, con delibera di C.C. n. 56, ha proceduto all’approvazione dei criteri di assegnazione dell’immobile medesimo (e di ogni altro immobile interessato da identica procedura di trasferimento nel patrimonio immobiliare) proprio in vista del concreto perseguimento degli scopi di “housing sociale” che sono richiamati nella legge della regionale n. 5 del 2013. In pratica, riepilogando, il Comune di Procida ordina le demolizioni, ma poi queste non vengono eseguite. Passato il termine di 90 giorni, così come previsto dalla normativa e da alcune interessanti sentenze del TAR, richiamate nella diffida, l’immobile passa nel patrimonio immobiliare comunale, condizione questa che già determina una “mutazione della situazione” e quindi una sospensione del provvedimento di demolizione. Ma c’è di più, perché, come spiegato, è poi intervenuta la legge regionale che prevede l’housing sociale. Legge regionale che è stata recepita con l’approvazione di un Regolamento dal Comune di Procida, procedura che non hanno invece ancora attuato, con “colpevole ritardo” sull’isola d’Ischia. Però l’attività del Comune procidano, potremmo dire, si è fermata a metà strada. In quanto seppur ha disposto il Regolamento, non ha ancora adottato una delibera finalizzata a stabilire la prevalenza dell’interesse pubblico alla conservazione delle opere sanzionate e l’assenza di contrasto con rilevanti interessi urbanistici, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 31, comma 5, del d.P.R. n. 380/01. Ovviamente come richiamato nella diffida, “l’intimante ha interesse diretto, concreto ed attuale ad una sollecita definizione dell’intero procedimento, dovendo esserle riconosciuta la precedenza nella assegnazione dell’alloggio oggetto di ablazione, in quanto è dimostrato che, al tempo dell’acquisizione, la stessa occupava il cespite, costituente l’unica sua abitazione. È, inoltre, risaputo che, – specifica l’avvocato Molinaro –  con l’adozione della delibera consiliare con la quale il comune di Procida dichiarerà, alla luce della intervenuta legge regionale n. 5/2013, la prevalenza dell’interesse pubblico alla conservazione dell’immobile, escludendo, nel contempo, l’assenza di contrasto con rilevanti interessi urbanistici, verrà a determinarsi una situazione di oggettiva incompatibilità con la esecuzione dell’ordine di demolizione, tale da imporre la revoca del provvedimento di demolizione. Al riguardo l’avvocato Molinaro ha riportato una sentenza che riguarda proprio un caso procidano emessa dalla Giudice della Esecuzione presso il Tribunale di Napoli, la dottoressa Napolitano, che ha sospeso un provvedimento di demolizione proprio sulla base delle valutazioni che sono state mutuate nell’atto di diffida presentato dal legale isolano. Pertanto, si legge nelle conclusioni dell’atto predisposto da Molinaro, si diffida «il comune di Procida, a definire il procedimento avviato con la delibera consiliare n. 56 del 5.8.2013, recante i criteri di assegnazione degli immobili acquisiti al patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge regionale n. 5/2013, mediante l’adozione, per l’immobile già di proprietà della sig. Ayala, di nuova delibera consiliare dichiarativa della “esistenza di prevalenti interessi pubblici” e dell’assenza di contrasto con “rilevanti interessi urbanistici ed ambientali”». Ed inoltre invita:«ad astenersi dal dare esecuzione al provvedimento sanzionatorio». L’attività del legale isolano, però non si è limitata alla diffida al Comune di Procida, ma ha anche prodotto, infatti, un nuovo ricordo per incidente di esecuzione dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, proprio al fine di ottenere la revoca del provvedimento di demolizione. Questa vicenda che abbiamo riportato, costituisce o potrebbe costituire un “caso limite” anche in virtù del Decreto emesso proprio dalla Procura Generale sulla vicenda degli abbattimenti, ed è quindi importante seguire tutta la procedura

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