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L’ultima frontiera per fermare le ruspe si chiama “housing sociale”

In un settore in cui si cercano tutte le soluzioni possibili per evitare quelle che sarebbero una vera e propria tragedia, e ci riferiamo a centinaia di demolizioni di manufatti abusivi (oggetto di condanne passate in giudicato con annessa sanzione accessoria) arriva un’altra importante novità che magari potrebbe limitare quella che è una vera scure sul capo di tantissime famiglie. L’avv. Bruno Molinaro nei giorni scorsi ha provveduto a protocollare un atto stragiudiziale presso il Comune di Forio, dopo che precedentemente la stessa procedura era stata attuata anche con Casamicciola, che rivestirebbe un’importanza notevole e molto particolare perché di fatto va a porre per la prima volta sul tappeto la questione dell’applicabilità della legge regionale n. 5/2013 (art. 1, comma 65) sull’housing sociale, questione finora colpevolmente ignorata dagli amministratori dell’isola d’Ischia, ed innesca un procedimento dal quale può derivare la sospensione (e la successiva revoca) delle demolizioni giudiziali programmate per l’inizio del nuovo anno.

Nell’atto è ben spiegato cosa vuol dire “housing sociale” e perché i nostri comuni sono, a tutt’oggi, gravemente inadempienti, non avendo, nonostante il lungo tempo trascorso a far data dalla entrata in vigore della normativa regionale, ancora approvato il regolamento relativo alla fissazione dei criteri (di “housing sociale” appunto) in base ai quali le case abusive acquisite al patrimonio comunale dovranno essere assegnate a coloro i quali le occupavano “al tempo dell’acquisizione” (anche se condannati). Va considerato che, secondo la Cassazione, in caso di inottemperanza nel termine di 90 giorni a far data dalla notifica della ingiunzione a demolire adottata dal tecnico comunale, la costruzione abusiva, in una alla relativa area di sedime, è da ritenere acquisita gratuitamente al patrimonio comunale.

Prima della entrata in vigore della legge regionale n. 5/2013, si riteneva che in zona vincolata alla acquisizione dovesse pur sempre far seguito la demolizione. Le cose nel frattempo sono cambiate, oggi non è più così perché, essendo stato codificato il principio dell’housing sociale, laddove il Comune decida, previa approvazione del regolamento di cui sopra, la dismissione o la locazione del bene, questo ben può essere assegnato anche a colui che, al tempo della acquisizione, lo occupava con il proprio nucleo familiare. La demolizione giudiziale in tal caso va sospesa e successivamente revocata, come riconosciuto dalla recentissima sentenza del TAR (causa Elena Leopardi contro il Comune di Cardito) che ha visto l’avv. Molinaro accolte le proprie istanze difensive lo scorso mese di ottobre, ma anche da due ordinanze emesse rispettivamente dalla Corte di Appello Penale di Napoli e del Tribunale Penale di Salerno. In questi ultimi due casi, i comuni di Giugliano e di Cava dei Tirreni avevano approvato il regolamento ed hanno ottenuto di conseguenza anche il “nulla osta” dell’autorità giudiziaria.

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