CRONACAPRIMO PIANO

Effetto serra per Ischia Ambiente

Mazzata per la società partecipata: riformando una sentenza di primo grado, il giudice del Lavoro accoglie la richiesta di Luigi Serra che ottiene di fatto l’assunzione in pianta organica

Per un lavoratore una rivincita a tutti gli effetti, per la società partecipata Ischia Ambiente una mazzata che evidentemente – dopo il giudizio di primo grado – non era stata messa in preventivo. Il giudice del lavoro Luigi Ruoppolo ha infatti modificato una sentenza di primo grado che aveva visto soccombere Luigi Serra contrapposto alla Ischia servizi spa alla quale l’uomo si era rivolto per ottenere l’assunzione in prima battuta e nella circostanza per proporre opposizione all’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Napoli.

La decisione è riassunta come da prassi nella parte finale del dispositivo dove si legge testualmente: “Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie il ricorso e per l’effetto, in riforma dell’impugnata ordinanza di prime cure, dichiara l’illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente in data 18.6.2019, con ordine alla convenuta di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e con la condanna di essa al pagamento, in favore del ricorrente, di un’indennità commisurata alla retribuzione mensile globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento all’effettiva reintegra, comunque entro la misura massima di dodici mensilità, nonché al versamento in favore del ricorrente dei contributi previdenziali e assistenziali maturati nel medesimo periodo. Condanna la resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, relative a entrambe le fasi di giudizio, che liquida in euro 1.500 per la fase sommaria e in euro 2.500 per la presente fase, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c”.

Il ricorrente era uno dei due dipendenti della STEC che l’azienda impiegava per trasportare dalla terraferma i camion della N.U. in discarica per evitare di sostenere onerosi costi di straordinario: fu licenziato nel giugno 2019 e in prima battuta il suo ricorso era stato respinto dal Tribunale del Lavoro

Una decisione che ribalta quella di fine dicembre 2019, nella quale dal tribunale del Lavoro era arrivato un “no” secco alla riassunzione del Serra. Che, per riannodare i fili della vicenda, era uno dei due dipendenti della STEC che vennero chiamati a collaborare con Ischia Ambiente diversi anni fa: il loro compito era quello di provvedere a trasportare gli automezzi dei rifiuti solidi urbani in discarica, una collaborazione voluta dagli allora vertici della società per evitare che si dovessero pagare esosi straordinari al personale che alle volte restava ore ed ore all’esterno delle discariche ad aspettare di poter conferire. Una scelta che sulla carta poteva anche apparire virtuosa ma che di fatto nel tempo si è rivelata controproducente trasformandosi in un boomerang visto che poi Serra, dopo essere stato licenziato nel giugno 2019, ha chiesto di essere assunto a pieno titolo nella società partecipata che si occupa di igiene urbana.

ica aveva già figure che svolgevano le mansioni del Serra. Ma il giudice scrive quanto segue: “Quanto all’ulteriore motivo di licenziamento, riferito alla copertura, nella pianta organica aziendale, di tutte le posizioni riconducibili alla figura professionale del lavoratore – autista di III livello – con impossibilità di adibirlo a diverse mansioni va evidenziato, in primo luogo, la genericità di esso, che non fa riferimento concreto alla sussistenza di specifiche ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa che legittimano il licenziamento. Il motivo predetto appare, inoltre, riferito all’impossibilità di ripristinare il rapporto di lavoro, secondo l’ordine giudiziale, piuttosto che alla sussistenza di motivi di recesso, in quanto appare riconducibile alla inesistenza ab origine di una posizione lavorativa vacante in cui ricollocare il lavoratore, in riferimento al livello di inquadramento e alle mansioni di autista. Ritiene, pertanto, il tribunale che esso poteva e doveva essere dedotto nel giudizio di accertamento del rapporto di lavoro subordinato, quale fatto impeditivo del ripristino del rapporto ma non prospettato come motivo di licenziamento”.

Ads

Il dispositivo non ammette repliche: “Deve pertanto ritenersi che il licenziamento intimato al ricorrente non appare legittimo, sicché, in riforma dell’ordinanza di prime cure, va dichiarata l’illegittimità di esso con ordine alla convenuta di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro”

Ads

In altri passaggi il concetto viene ricostruito in forma ancora più chiara, come ad esempio quando si legge che “Deve, infatti, ritenersi che, per effetto della statuizione del Tribunale di Napoli Nord, la azienda convenuta è stata riconosciuta, quale effettiva datrice di lavoro, con decorrenza già dal 2010, con obbligo di ripristinare il rapporto, sicché deve ritenersi accertato, allo stato, che, in via di fatto e per effetto dell’illecita interposizione di manodopera, la posizione lavorativa del ricorrente sussisteva sin dalla sopra ricordata data.

Al lavoratore è stata riconosciuta anche “un’indennità commisurata alla retribuzione mensile globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento, entro la misura massima di dodici mensilità, nonché al versamento in favore del ricorrente dei contributi previdenziali e assistenziali maturati nel medesimo periodo”

Deve, in altri termini, ritenersi che, per effetto della pronuncia giudiziale, il lavoratore deve ritenersi inserito nella pianta organica aziendale”. E poi ancora: “Deve pertanto ritenersi che il licenziamento intimato al ricorrente non appare legittimo, sicché, in riforma dell’ordinanza di prime cure, va dichiarata l’illegittimità di esso con ordine alla convenuta di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e con la condanna al pagamento di un’indennità commisurata alla retribuzione mensile globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento all’effettiva reintegra, comunque entro la misura massima di dodici mensilità, nonché al versamento in favore del ricorrente dei contributi previdenziali e assistenziali maturati nel medesimo periodo”. Insomma, nessun dubbio per il giudice che di fatto assegna l’assunzione a Luigi Serra. A Ischia Ambiente, a questo punto, non resta che leccarsi le ferite e laddove possibile provare a trovare un accordo.

Articoli Correlati

0 0 voti
Article Rating
Sottoscrivi
Notificami
guest

0 Commenti
Inline Feedbacks
Visualizza tutti i commenti
Pulsante per tornare all'inizio
0
Mi piacerebbe avere i vostri pensieri, per favore commentatex