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Ischia, il concorsone per i vigili urbani è un “pacco” elettorale

ISCHIA – Lontano dall’isola l’hanno presa anche seriamente, al punto che non mancano i portali specializzati che con squilli di tromba parlano di opportunità di lavoro dal Comune di Ischia, con la ricerca di cinquanta operatori di polizia locale. Cinquanta dicasi cinquanta unità, categoria C, part time verticale (tre mesi di lavoro dal mese di aprile al mese di ottobre), questo in sintesi quello che viene messo nel “piatto”. I requisiti, poi: a parte quelli standardizzati ci sono  possesso dei requisiti per il conferimento della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza ai sensi dell’art. 5 comma 2 della legge 65/86 e precisamente: di non aver subito condanne a pene detentive per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione; godimento dei diritti civili e politici; idoneità fisica alle mansioni connesse al posti; non trovarsi nelle condizioni di disabile di cui all’art 1 della legge 68/99; non avere riportato condanne penali passate in giudicato né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; Il termine ultimo di presentazione delle domande è fissato per la giornata di domani, lunedì 5 dicembre, alle ore 12. Per raccomandata o a mano, no problem, va bene lo stesso.

Ma con un’amministrazione comunale ed un sindaco uscente sempre più sulle orme del celebre Cetto La Qualunque, che prometteva posti a chiunque e tutto a tutti, non c’era da aspettarsi che si arrivasse ad indire un bando del genere. Il problema, purtroppo per tutti coloro che ci credono, è che qui siamo davanti ad una squallida manovra di propaganda elettorale e noi ci mettiamo poche righe a spiegarvi il perché, come sempre facendo affidamento su dati e numeri e non sull’aria fritta. C’è un dettaglio, infatti, che al solo guardarlo fa letteralmente accapponare la pelle. Nell’avviso di concorso, al primo “visto”, si legge ed afferma testualmente quanto segue: “… subordinando l’effettiva assunzione al rispetto delle normative vigenti relative al ricollocamento del personale di area vasta, in particolare le disposizioni previste dall’art. 1, co 424 della legge 190/2014, così come modificato ed integrato dall’art. 1 comma 234 della legge 208/15, dall’art. 5 del decreto legge 78 convertito dalla legge 125/2015″. Cerchiamo di mettere ordine e leggiamo cosa recita il primo comma dell’art. 5 dell’ultima norma citata: “Misure in materia di polizia provinciale 1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all’articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 del medesimo articolo relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, nonche’ quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all’articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalita’ e procedure definite con il decreto di cui all’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”. Ancor più chiaro e forse devastante nei contenuti è quanto si legge al comma 6, decisamente inequivocabile: “Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, e’ fatto divieto agli enti locali, a pena di nullita’ delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell’anno solare, non prorogabili”. 

Avete capito? Noi crediamo di sì, ma se così non fosse, ve lo spieghiamo in maniera ancora più semplice. Questo significa, di fatto, che le assunzioni essendo state subordinate a tale articolo allo stato non possono essere formalizzate perché non vi è stato il completo assorbimento del personale di polizia provinciale. Insomma, al tirar delle somme possono essere fatte solo assunzioni stagionali. In buona sostanza siamo davanti ad un concorso “tarocco”, a quello che a Napoli chiamerebbero “piatt vacant”, con il quale si voleva cercare soltanto di giocarsi qualche promessa ed accaparrarsi voti con la pala alle elezioni amministrative del prossimo anno.

 

 

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Le anomalie, volendole generosamente definire con tale termine, non sono certamente finite qui, se ne ravvisano insomma altre. La prima è che la pubblicazione è avvenuta sulla gazzetta ufficiale nr. 93 del 25 novembre 2016 e che quindi la data di presentazione delle domande dovrebbe essere differita al 25 dicembre 2016 (trenta giorni) prendendo a modello la norma di riferimento, che è il DPR 487/94 art. 4. Ciò significa che qualsiasi persona potrebbe far ricorso al Tar per l’annullamento del concorso sostenendo di essere venuto a conoscenza del concorso dopo il 5 dicembre. Ancora vi è il problema del part time . Il CCNL — PER IL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI prevede all’art. 4 comma 2: “Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria, con esclusione delle posizioni di lavoro di particolare responsabilità preventivamente individuate dagli enti”. Ciò significa che dovremmo avere almeno 200 vigili a full time, Ancora sempre il CCNL detto prevede all’art. 5 comma 1, recita che “Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30 % di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati. Ciò significa che il periodo minimo di lavoro dovrebbe essere di tre mesi e mezzo e non di tre mesi.

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