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Maltrattamenti in famiglia, revocata l’ultima misura cautelare a Marco Sposato

Il baranese di origini siciliane ha visto accolta l’istanza presentata dal difensore di fiducia, l’avvocato Gianluca Maria Migliaccio

Era sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla precedente compagna. Marco Sposato, che sta affrontando un processo per alcuni episodi di maltrattamento nei confronti della ex moglie, è stato formalmente liberato da tale misura cautelare grazie all’accoglimento dell’istanza presentata dal proprio difensore di fiducia, l’avvocato Gianluca Maria Migliaccio, che aveva ricevuto parere favorevole da parte del pubblico ministero. Nell’istanza veniva invocata la declaratoria di perdita di efficacia della misura: ai fini cautelari il reato più grave tra quelli contestati è quello di maltrattamenti, dal momento che, ai sensi dell’articolo 278 del codice di procedura penale, la contestazione del 2° comma dell’articolo 612 bis del codice penale (atti persecutori dell’ex coniuge) non è una circostanza aggravante a effetto speciale. Siccome il reato di maltrattamenti contro i familiari prevede la reclusione da due a sei anni, ai sensi dell’articolo 308 la misura cautelare perde efficacia quando dalla sopravvenuta esecuzione non è stata pronunciata sentenza di condanna entro sei mesi. Nel caso in questione, trattandosi di misura diversa dalla custodia in carcere, tale termine “di fase” viene raddoppiato: quindi la sentenza dovrebbe essere pronunciata entro un anno. Con un’ordinanza del 6 dicembre 2018 il giudice Capuano dispose la sostituzione della misura del divieto di dimora sull’isola col divieto di avvicinamento. Dunque, essendo trascorso oltre un anno dall’applicazione di tale misura, in mancanza di sentenza di condanna, l’avvocato Migliaccio ha chiesto e ottenuto la perdita di efficacia della misura conseguente alla scadenza dei termini cosiddetti di fase, in attesa della prossima udienza del processo fissata a fine aprile.

Come si ricorderà, Marco Sposato era stato assolto quasi due anni fa in un procedimento analogo. Il 45enne baranese di origini siciliane era stato arrestato dai Carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare firmata dal Gip Linda Comella, accusato del reato di atti persecutori nei confronti della ex moglie, in quanto «animato da un forte sentimento di gelosia, con condotte reiterate consistite nell’appostarsi continuamente nei luoghi frequentati da B.F. e dai suoi figli, nell’ingiuriarla, nel telefonarle ripetutamente nonché nello scriverle messaggi minacciosi, molestava la stessa in modo da cagionarle un perdurante e grave stato d’ansia o di paura nonché un fondato timore per l’incolumità propria e dei figli, tale da costringerla a modificare le proprie abitudini di vita». Lo stesso Gip dispose tuttavia la scarcerazione, disponendo la più mite misura cautelare del divieto di avvicinamento all’abitazione della ex coniuge e ai luoghi dove ella svolge abitualmente le proprie attività, con l’annesso divieto di comunicare con lei.

Nella decisione del Gip ebbe verosimilmente un peso non trascurabile la documentazione prodotta dall’avvocato Gianluca Maria Migliaccio, relativa alla sentenza di assoluzione nell’ulteriore procedimento in cui venivano contestati presunti maltrattamenti.

Essendo trascorso più di un anno dall’applicazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex moglie senza che sia sopraggiunta sentenza di condanna, il giudice ha dichiarato la perdita di efficacia della misura

Sposato era stato infatti rinviato a giudizio nel corso dell’udienza preliminare del 10 maggio del 2017 dal Gup del Tribunale di Napoli, con le due accuse di maltrattamenti contro familiari e conviventi, e di lesioni personali aggravate, per episodi accaduti tra l’agosto 2016 e il febbraio 2017. Il dibattimento si aprì nel settembre del 2017, mentre nell’udienza del marzo 2018 fu ascoltata in aula l’ex moglie dell’imputato. Ella dichiarò di voler rimettere la querela sporta nei confronti dello Sposato: circostanza che indusse le parti a rinunciare ovviamente a tutti gli altri mezzi di prova, col giudice che accolse prontamente tale richiesta. Dopo l’accettazione della rimessione di querela da parte della difesa, il pubblico ministero chiese la condanna per Sposato alla pena di sette anni di reclusione per l’accusa di lesioni aggravate, mentre per quella di maltrattamenti l’accusa invocò l’assoluzione. Nell’arringa finale, l’avvocato Migliaccio pur associandosi alla richiesta di assoluzione relativamente all’accusa di maltrattamenti, chiese al giudice di emettere una sentenza di non doversi procedere per l’altra, previa esclusione dell’aggravante, in quanto veniva a mancare la relativa querela.

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Il giudice Capuano accolse in pieno le richieste dell’avvocato Migliaccio, assolvendo lo Sposato dalle accuse di maltrattamenti “perché il fatto non sussiste”, vista la rimessione di querela della ex moglie perché in precedenza vi erano stati dei litigi con l’accusato per quanto riguarda l’esercizio del diritto di visita dei bambini piccoli. In relazione all’altro capo d’accusa, il giudice nella motivazione specificò che la donna aveva chiarito che i litigi erano reciproci e che le minacce venivano proferite dall’ex marito nei momenti di nervosismo, e che lei stesso non credeva che l’imputato sarebbe mai arrivato alle vie di fatto. In relazione all’accusa di lesioni, dunque automaticamente arrivò la pronuncia di non doversi procedere visto il ritiro della querela per il reato precedente. La pronuncia di assoluzione, come detto, ebbe verosimilmente la sua importanza nell’indurre il Gip a disporre la liberazione dello Sposato dalla detenzione, in attesa degli sviluppi dell’attuale procedimento in corso nei suoi confronti, originato dalla denuncia di ulteriori fatti che si sarebbero verificati nel febbraio 2018. La sostituzione del magistrato, a causa delle vicende che hanno coinvolto il giudice originario, verosimilmente comporterà la rinnovazione delle deposizioni testimoniali già rese nel dibattimento.

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