Manca la Scia, il Comune di Forio “stanga” un albergo
Brutta tegola per un albergatore del Comune di Forio, che qualche giorno fa si è visto recapitare dal messo comunale un’ordinanza che gli intimava la cessazione dell’utilizzo delle camere della sua struttura ricettiva, alcune delle quali sono risultate non supportate da idonea autorizzazione Scia (la segnalazione certificata di inizio attività, ndr). Il documento consegnato all’imprenditore foriano reca la firma del responsabile del quarto settore dell’ente di via Giacomo Genovino, Aniello Amalfitano.
Leggendo l’atto si apprende che nella comunicazione dell’Asl Napoli 2 Nord (avente ad oggetto “ispezione presso l’hotel […]. Emissione ordinanza sindacale – richiesta adempimenti”) veniva segnalato che «a seguito di ispezione, effettuata da personale medico di questa U.O.S.D.P.C. in data 2/10/2017, […] è scaturito che, da licenza comunale amministrativa per attività di albergo terme […], sono state autorizzate n. 65 camere per 123 posti letto, classificata tre stelle, mentre ne vengono individuate n. 133 con n. 68 camere non supportate da valida autorizzazione all’esercizio, esattamente dalla n. 1 alla n. 25, dalla n. 201 alla n. 214, dalla n. 301 alla 315 e altre n. 14 camere non meglio identificate, come da planning giornaliero del 2/10/2017, agli atti di questo ufficio […]».
«Dato atto che per l’hotel […] non vi sono autorizzazioni/Scia delle attività poste in essere nelle camere segnalate ed elencate nella comunicazione Asl Napoli 2 Nord […]», il capo del quarto settore del Comune di Forio «ordina a […], legale rappresentante […], di cessare l’utilizzo delle camere non supportate da idonea autorizzazione all’esercizio (o da segnalazione certificata di inizio attività per l’ampliamento corredata dalla documentazione di rito) di cui alla comunicazione dell’Asl Napoli 2 Nord». Infine, Amalfitano informa che «avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tar Campania […] o, in alternativa, di ricorso straordinario al Capo dello Stato […], rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica della presente».