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Ascom News n. 46 – Pronto il part time agevolato

Servono una certificazione (dell’Inps), due istanze (una alla direzione territoriale del lavoro, l’altra all’Inps) e un contratto (tra lavoratore e azienda) per accedere al «part-time agevolato», la misura sperimentale prevista dalla legge di stabilità 2016 che premia i lavoratori prossimi alla pensione di vecchiaia che trasformano il rapporto di lavoro a tempo parziale.

Con il part-time agevolato, il lavoratore potrà ridurre l’orario di lavoro tra il 40 e il 60% e ricevere un premio cash in busta paga, pari all’importo dei contributi non versati all’Inps dal datore di lavoro.

Il decreto è stato trasmesso alla Corte dei conti e, una volta pubblicato in G.U., renderà operativa l’agevolazione.

Il part-time agevolato. La misura è stata introdotta dalla legge di stabilità 2016 a favore solo del settore privato.

La misura consente ai lavoratori di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno e indeterminato a part-time e determinato con scadenza fissata al giorno di compleanno dell’età per la pensione di vecchiaia.

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Possono avvalersene i lavoratori che, in possesso del requisito contributivo (20 anni ovvero 5 anni) raggiungono l’età per la pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018 (con 20 anni di contributi, uomini: 66 anni e 7 mesi; donne: 65 anni e 7 mesi negli anni 2016 e 2017 e 66 anni e 7 mesi nell’anno 2018; con 5 anni di contributi, 70 anni e 7 mesi uomini e donne).

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Omesso versamento ritenute

 

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota prot. n. 6995 del 6 aprile 2016, è tornato a fornire istruzioni sulla depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali.

Nel particolare il Ministero raccomanda ai proprio Uffici periferici di non contestare l’illecito amministrativo di cui all’art. 2, comma 1-bis, DL 463/1983, anche in relazione agli illeciti che, ancorché commessi antecedentemente al 6 febbraio 2016, non siano stati trasmessi alla Procura della Repubblica.

Nel caso di specie le DTL si dovranno limitare a segnalare tempestivamente alla sede INPS competente le eventuali irregolarità riscontrate senza procedere alla notifica dell’invito a regolarizzare.

Per le fattispecie penali, poiché sussiste l’obbligo di comunicazione della notizia di reato ai sensi dell’art. 347 c.p.p., riguardanti omissioni superiori a 10.000 euro per ciascun anno di versamento contributivo (16 gennaio -16 dicembre), il personale ispettivo provvederà alla contestazione degli illeciti penali unitamente all’invito a versare le quote trattenute, notiziando, ai sensi dell’art. 1 ter, D.Lgs. n. 463/83, dell’esito della procedura la competente Procura della Repubblica.

Conclude la nota ministeriale sottolineando che, se all’esito dell’accertamento effettuato emergano anche irregolarità in materia di omesso versamento delle ritenute, riferite ad ulteriori annualità che, però, non superino la soglia di rilevanza penale di euro 10.000, per le stesse gli Uffici dovranno fare la segnalazione all’Istituto senza procedere alla notifica dell’invito a regolarizzare.

 

 
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