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Marittimi, il Consiglio di Stato si esprime sui corsi direttivi

Nei giorni scorsi il Consiglio di Stato Sezione prima ha formulato una sentenza importante per tanti lavoratori del mare. Un nutrito gruppo di marittimi, infatti, ha formulato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dipartimento trasporti navigazione affari generali e personale, contro l’attribuzione delle qualifiche di ufficiale solo a seguito della frequenza del “corso direttivo”

Nella Sentenza pubblicata lo scorso 2 Ottobre 2017 si legge: “Nel 1978 è stata adottata dall’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) la convenzione sugli “standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia (STCW78)”, più volte emendata nel tempo e recepita dall’Italia con legge 21 novembre 1978, n. 739. La Convenzione internazionale ha subito due importanti modifiche nel 1995 e nel 2010 (c.d. Manila amendaments 2010). Gli ultimi emendamenti, hanno modificato la citata Convenzione in vari punti inserendo nuove forme di addestramento, rimodulandone altre nonché istituito innovative forme professionali. In materia sono intervenute anche le Istituzioni comunitarie, da ultimo con la Direttiva n. 2012/35/CE del 21 dicembre 2012. La disciplina interna previgente ha costituito oggetto anche di valutazione da parte della Commissione Europea per il tramite dell’Agenzia Marittima Europea (EMSA) nel novembre 2007 e, da ultimo, dal 26 maggio al 5 giugno 2015. Con la valutazione del 2007 sono state rilevate notevoli discordanze tra normativa domestica e quella comunitaria cui ha fatto seguito l’apertura di una procedura di infrazione a carico dell’Italia chiusa soltanto dopo aver apportato i correttivi suggeriti alla normativa domestica. Il legislatore nazionale, invero, ha recepito la normativa comunitaria con il D. lgs 12 maggio 2015, n. 71 e conseguente emanazione dei decreti Ministeriali:

– 1° marzo 2016, relativamente ai requisiti e alle procedure per il rinnovo dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento;

– 25 luglio 2016, avente per oggetto la disciplina dei requisiti richiesti per conseguire i certificati di competenza e dei certificati di addestramento;

– 22 novembre 2016, per la disciplina dei programmi di esame per il conseguimento dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento.

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I richiamati provvedimenti sono stati notificati all’Organizzazione Mondiale Marittima ai sensi della regola 1/7 della citata convenzione STCW78.

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Inoltre, l’Agenzia Marittima Europea, a seguito della valutazione effettuata nel 2016, al fine di evitare una nuova procedura di infrazione nonché l’immissione nella c.d. “Black List” dell’Organizzazione Marittima Mondiale, ha apportato ulteriori correttivi. Tali innovazioni si sono rese necessarie poiché, qualora l’Italia fosse stata inserita in tale “Black List” per effetto del mancato riconoscimento degli standard di addestramento del personale marittimo nazionale, i lavoratori non avrebbero potuto essere imbarcati su navi che effettuano navigazioni internazionale né su navi battenti bandiera straniera. Con l’odierno gravame, i ricorrenti impugnano i provvedimenti, deducendone la illegittimità, sollevando censure di illogicità, eccesso di potere e disparità di trattamento. Il Ministero riferente ritiene il ricorso inammissibile e, comunque, infondato. Considerato: L’Amministrazione, nel dare attuazione agli obblighi internazionali recepiti con la citata legge 12 maggio 2015, 71, che abroga il d. lgs 7 luglio 2011, n. 136, con d. m. 25 luglio 2016 ha fissato i requisiti di accesso alle certificazioni di competenza e di addestramento stabilendo dei programmi di esame per il conseguimento delle menzionate certificazioni al fine di rendere l’addestramento della marineria italiana conforme agli emendamenti di “Manila amendaments 2010”.

I ricorrenti, nonostante la frequenza del corso “di formazione per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli ufficiali di coperta e di macchina (c.d. corso direttivo) sia indispensabile per l’accesso diretto a qualifiche di livello direttivo, ritengono di esserne esonerati in quanto “tutte le disposizioni normative e regolamentari della resistente amministrazione facevano esclusivo riferimento alle nuove disposizioni per coloro i quali richiedevano l’ammissione agli esami per conseguire per la prima volta l’abilitazione di primo ufficiale di coperta e primo ufficiale di macchina”. La censura è infondata. Il corso di formazione per il conseguimento delle prescritte competenze è stato introdotto a seguito del rapporto di valutazione del 2007 redatto dall’EMSA nel quale veniva evidenziato che “l’istruzione e la formazione del livello dirigenziale di cui alle sezioni “A.II/” e “A-III/2” (Comandanti, Direttori di Macchina, Ufficiali di coperta e di macchina)” – non avevano luogo in Italia e che tale “circostanza è provata dal fatto che, al momento dell’ispezione, i programmi degli istituti di formazione non prevedevano tale formazione e istruzione”.

Per superare la rilevata carenza, con l’art. 1 del decreto direttoriale del 4 dicembre 2013 è stato istituito il corso “per la formazione per gli ufficiali di coperta e di macchina destinati a prestare servizio a bordo delle navi con funzioni direttive di cui alle regole II/2 e III/2 dell’annesso alla Convenzione STCW 78/95”. L’istituzione del corso direttivo, pertanto, si è resa indispensabile per chiudere la procedura di infrazione a carico dell’Italia. D’altra parte, già prima delle richiamate innovazioni il diploma degli istituti tecnici nautici consentiva l’accesso esclusivamente alla qualifica di allievo ufficiale di coperta e di allievo ufficiale di macchina, cioè soltanto al primo livello della carriera marittima e, quindi, escludeva l’accesso diretto a qualifiche di livello superiore.

L’art. 4, comma 1, del d. lgs D. Lgs. 12 maggio 2015, n. 71 dispone che “Le autorità competenti, ciascuna per le parti di propria competenza, assicurano che i lavoratori marittimi che svolgono le proprie funzioni a bordo di una nave di cui all’articolo 1 ricevano una formazione conforme ai requisiti della Convenzione STCW, di cui all’allegato 1”. Il successivo art. 13, comma 4 e 5, prevede che “I comandanti, i direttori di macchina, gli ufficiali di coperta e di macchina ed i radio operatori, per proseguire il servizio a bordo di navi per le quali sono stabiliti a livello internazionale ulteriori requisiti di formazione speciale, devono aver completato la relativa formazione.

  1. Con provvedimenti delle autorità competenti di cui all’articolo 3, commi 1, 2, 5 e 6, ciascuno per le materie di propria competenza, sono disciplinati:
  2. a) le modalità e le procedure di rinnovo dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento di cui all’articolo 2, comma 1, lettere uu) e vv);
  3. b) le modalità e le procedure di rinnovo delle prove documentali e del rilascio dell’attestato di addestramento conseguito di cui all’articolo 2, comma 1, lettere zz) e aaa);
  4. c) i corsi di aggiornamento e di adeguamento che comprendono le modifiche intervenute nella legislazione internazionale e comunitaria in materia di sicurezza della vita umana in mare e di tutela dell’ambiente marino nonché di qualsiasi aggiornamento dei livelli di competenza richiesti dalle predette normative;
  5. d) i corsi di aggiornamento e di adeguamento, ai sensi della regola I/11, sezione A-I/11, della Convenzione STCW”.

Inizialmente, con nota prot. 8563 del 5 giugno 2014, l’Amministrazione aveva effettivamente disposto “che i marittimi che, alla data del 4 gennaio 2014, abbiano già conseguito l’abilitazione di primo ufficiale di coperta e primo ufficiale di macchina di cui al D.M. 3’/11/2007 sono esentati dalla frequenza del corso in parola”. Senonché, riconosciuti centri di formazione di erogazione del corso direttivo, con successiva circolare prot. n. 7403 del 28 aprile 2015 – ribadita successivamente con provvedimento prot. n. 25597 del 13 10 2016 – è stata disposta l’obbligatorietà del corso direttivo “da tutti coloro che, a qualsiasi titolo (rilascio o rinnovo del certificato direttivo) richiedano l’ammissione agli esami di cui alla regola II/2 per il settore di coperta e alla regola III/2 per il settore di macchina, della Convenzione STCW’78 nella sua versione aggiornata.

La richiamata disciplina riveste un sicuro carattere innovativo rispetto alla previgente disciplina ma è conseguenza di un obbligo internazionale formalmente recepito dall’Italia. La pretesa dei ricorrenti di essere già in possesso di tutti i requisiti fissati dagli organismi internazionali è, quindi, in palese contraddizione con quanto rilevato dall’EMSA. Sono del tutto pretestuosi, pertanto, l’illogicità e l’eccesso di potere lamentati dagli istanti in materia di programmi di formazione laddove la normativa vigente fino al 2007, pur richiedendo periodi di navigazione più lunghi, è stata ritenuta inadeguata, circostanza, peraltro portata a conoscenza anche del Ministero dell’Istruzione. L’attribuzione delle qualifiche solo a seguito della frequenza del “corso direttivo”, lungi dal determinare una lamentata sperequazioni tra ricorrenti, già in servizio, ed il personale di nuovo reclutamento, è finalizzata ad adeguare i programmi scolastici antecedenti al 2013 agli standard definiti da Organismi internazionali, tra cui la Commissione Europea, che si occupano della sicurezza in mare. Conseguentemente, il tentativo di sottrarsi alla integrazione delle competenze professionali è in palese contrasto con il contenuto dell’art. 13 della legge 12 maggio 2015, n.71. Per le motivazioni che precedono il ricorso deve essere respinto. P.Q.M. esprime il parere che il ricorso debba essere respinto. L’esame della domanda di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti impugnati resta assorbito”.

Guglielmo Taliercio

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