CRONACA

Anche il Tar respinge il ripetitore di Serrara Fontana

Bocciato il ricorso della Inwit contro il provvedimento in autotutela del Comune che revocava l’autorizzazione paesaggistica

Anche il Tar dà ragione al Comune di Serrara Fontana. La questione è quella nata qualche anno fa, relativa a un ripetitore di telefonia mobile della Vodafone, a cui poi era subentrata la Inwit Spa. La prima azienda aveva presentato un progetto per la realizzazione di una stazione radio base per telefonia mobile nel Comune montano. Nel progetto si prevedeva che l’apparecchiatura sarebbe stata disposta su una platea di cemento armato delle dimensioni di 42 mq.In relazione a tale progetto, il Comune di Serrara Fontana aveva rilasciato l’autorizzazione paesaggistica n. 18 del 23 settembre 2019, ai sensi dell’articolo 146, comma 8, del decreto legislativo n. 42 del 2004, in accoglimento dell’istanza prot. n. 2107 del 18 marzo 2019 (peraltro avendo ritenuto formato il silenzio assenso della Soprintendenza).

Con provvedimento del successivo agosto 2020, tuttavia, il Servizio Tecnico del Comune di Serrara Fontana aveva diffidato la società dal continuare i lavori avendo riscontrato le seguenti difformità dal titolo edilizio formatosi: “ove era prevista una generica platea di mq 42,00 … si stava effettuando invece uno scavo … della profondità di circa mt 1,50 … che una volta completato dovrebbe coprire tutta l’area interessata per una profondità di mt 2,00 quale fondazione armata del palo da installarsi … riscontrandosi inoltre la mancanza, tra la documentazione tecnica esibita, della prescritta Autorizzazione Sismica”.

Proprio contro tale provvedimento, la Inwit ha fatto ricorso, affermando le censure di difetto di motivazione e di violazione delle norme di legge (articoli 1, 3, 86 e 90 del decreto legislativo n. 259 del 2003, nel testo applicabile rationetemporis) che garantiscono alla collettività l’erogazione di un servizio pubblico “universale” e di “preminente interesse generale”.Con successiva nota dell’ottobre 2020, il Comune di Serrara Fontana diede alla Inwit formale comunicazione di avvio del procedimento di “revoca/annullamento in autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/90 … dell’A.P. n. 18 del 23/09/2019 rilasciata e del silenzio significativo formatosi per il decorso del termine sulla richiesta prot. n. 2107 del 18/03/2019”.

Contestualmente, con l’ordinanza n. 60 del 9 ottobre 2020, il Comune di Serrara Fontana dispose il ripristino dello stato dei luoghi. Infine a novembre 2020 il Servizio Tecnico e del Paesaggio del Comune di Serrara Fontana dispose “la revoca/annullamento in autotutela dell’autorizzazione paesaggistica n. 18 del 23/09/2019 rilasciata e del silenzio-significativo formatosi per il decorso del termine”. Entrambi i provvedimenti si fondavano sul fatto che l’opera andava considerata priva di legittimità edilizia in quanto non riportata tra le opere previste dal titolo edilizio ″istanza di Aut. Paesaggistica prot. n. 2107 del 18/03/2019 corredata da A.P. n. 18 del 23/09/2019 ex art. 146, co. 9, D.lgs. n. 42/04 e s.m.i, per la realizzazione di una stazione radio base…″ove il consistente intervento di scavo viene rappresentato come una fondazione planimetricamente di dimensioni 6 x 7 ml emergente dal piano di campagna nella parte più alta di circa cm 20 per cui seppure costituisca presupposto indispensabile per l’installazione del palo-antenna, non era apprezzabile e valutabile all’atto dell’istruttoria proprio perché non si conosceva la consistente portata dello scavo e, quindi, il rilevante impatto di tale lavorazione sull’ambiente idoneo a comportare una modificazione permanente dello stato dei luoghi attraverso una rilevante movimentazione di terreno e la realizzazione di un’opera in c.a. di grandi dimensioni”. Inoltre non risultava eseguita la Valutazione di Incidenza Ambientale degli impatti derivanti sul sito dagli impianti.

Nel febbraio 2021 la Settima Sezione del Taraccolse l’istanza di sospensione cautelare dell’ordine di demolizione. Successivamente, a ottobre di quell’anno, il Tar dispose due verifiche, la prima, affidata al Provveditorato interregionale volta ad accertare se l’intervento corrisponda o meno alle opere rappresentate nell’istanza prot. n. 2107 del 18 marzo 2019, presentata dalla Vodafone Italia S.p.A., per le quali è stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica n. 18 del 23 settembre 2019, e se – come ritenuto dall’Amministrazione comunale – il consistente intervento di scavo non fosse “apprezzabile e valutabile all’atto dell’istruttoria” perché non se ne conosceva la reale portata; la seconda, affidata alla Direzione generale per il Patrimonio Naturalistico del Ministero della Transizione Ecologica, volta ad accertare se l’area destinata all’intervento si trovi, in relazione all’area SIC “Corpo centrale dell’Isola d’Ischia” (IT 8030005), a una distanza tale da poter determinare “ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori tutelati nel sito, in particolare dell’avifauna anche migratoria e in generale della fauna e flora oggetto di tutela”, in base alla normativa applicabile.All’udienza pubblica del 1° giugno 2022, la causa è stata trattenuta in decisione, e dopo qualche settimana il Tar ha ritenuto infondati i motivi di ricorso, in quanto venivano riscontrate discrasie tra l’istanza propedeutica e la successiva istanza per l’ottenimento della autorizzazione sismica, nella parte relativa alla profondità della fondazione.

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Dalla seconda verifica, spiega il Tar, emerge, dunque, che corrisponde alla realtà quanto sostenuto dal Comune di Serrara Fontana, secondo il quale lo scavo di fondazione di circa 42 mq e con profondità pari a 2 m non è assistito dal necessario titolo edilizio, in quanto non riportato tra le opere oggetto dell’istanza di autorizzazione prot. n. 2107 del 18 marzo 2019 e conseguentemente dell’autorizzazione n. 18 del 23 settembre successivo. Risulta infatti chiaramente dalla verificazione che i grafici depositati al Comune di Serrara Fontana “non sono rappresentativi dell’entità dello scavo”. Dunque, secondo i giudici, è legittima l’azione del Comune il quale, ravvisata una carenza istruttoria di natura sostanziale e rilevante ai fini della valutazione della compatibilità dell’intervento proposto, ha tempestivamente azionato i propri poteri di autotutela, allo scopo di porre rimedio alla situazione illegittimamente creatasi. Queste, dunque, le ragioni che hanno indotto il Tar a respingere il ricorso della società.

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